Secondo il ricorrente il concepimento era avvenuto con ben otto anni di "ritardo", per cause riconducibili alla sola moglie.
di Licia Albertazzi Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 24157 del 12 Novembre 2014. 
Sono davvero tante le ragioni che possono comportare l'addebito di una separazione a uno dei coniugi, così come sono tante le possibili ragioni per cui persino una violazione grave dei doveri coniugali (come la violazione del dovere di fedeltà) potrebbe non essere presa in considerazione come causa del crac familiare.

Questa volta la Cassazione ha voluto chiarire che è da escludersi che tra i motivi di addebito si possa annoverare anche la decisione di posticipare il concepimento di un figlio

Secondo il ricorrente il concepimento era avvenuto con ben otto anni di "ritardo", per cause riconducibili alla sola moglie. 


Dalle risultanze probatorie però è emerso solo il progetto di una giovane coppia di coniugi, entrambi impegnati nella propria carriera professionale, intenti a conseguire una maggiore stabilità lavorativa proprio in funzione del mantenimento della prole. Sotto questo profilo non stupisce il fatto che si sia deciso di attendere prima di prendere l'importante decisione di mettere al mondo un figlio

Nel caso di specie peraltro la moglie ha sostenuto che tra lei e l'ex marito vi era stata sempre una normale vita di coppia fino a che lui ha deciso di abbandonare la casa familiare e questo, secondo la moglie, è di fatto l'unico motivo che ha provocato l'ormai inevitabile separazione dei coniugi.

Tale decisione è stata comunicata all'improvviso ed è stata la conseguenza della frequentazione con un'altra donna.

Del resto l'ex moglie non avrebbe mai potuto sospettare l'infedeltà del marito, dato che questi aveva mantenuto un atteggiamento che sembrava confermare la solidità del matrimonio (frequenti vacanze insieme, regali alla moglie etc...). 

Il giudice del merito, nel contesto del quadro probatorio emerso in corso di causa, ha deciso così di addebitare la separazione al marito. La motivazione della sentenza, secondo la Cassazione, è esente da qualsiasi vizio di logicità e di ragionevolezza. Ogni ulteriore indagine è preclusa alla Suprema corte poiché interessante il merito della questione. Per tali motivi, il ricorso è rigettato.
Vedi anche:

La separazione per colpa: in cosa consiste l'addebito della separazione 


Vai al testo della sentenza 24157/2014

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