di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 24799 del 21 Novembre 2014.
Basta una semplice richiesta di concessione edilizia - immediatamente successiva alla vendita - per considerare avvenuto il cambiamento di destinazione d'uso di un bene e rendere possibile il recupero dell'imposta di registro, dovuta sulla base del maggior valore derivante dalla riqualificazione dell'atto di compravendita.
Lo afferma la Cassazione spiegando che gli effetti giuridici dell'ottenimento del permesso di costruire è idoneo a modificare la natura stessa dell'atto di compravendita.
Nel caso di specie un terreno su cui sorgeva un edificio in rovina, successivamente demolito, era stato oggetto di compravendita e nell'atto il bene veniva indicato come non edificabile.
E' principio consolidato in giurisprudenza, spiega la Corte, che "l'atto deve essere tassato in ragione degli effetti giuridici che lo stesso oggettivamente produce". In questo senso la Commissione tributaria regionale, la cui sentenza è stata impugnata dagli interessati, ha correttamente ritenuto che l'intervenuta richiesta di rilascio di concessione edilizia per la costruzione di un nuovo immobile al posto di quello poi demolito "avesse oggettivamente dato luogo alla vendita di terreno edificabile", e non di terreno non edificabile, come formalmente figurava.
La questione non è quella di rettificare il valore stesso del terreno quanto "di accertare se gli effetti oggettivi della compravendita, a cagione delle istantanee richieste di concessione edilizia e demolizione del vecchio stabile, fossero o meno stati quelli di una vendita di un terreno edificabile, dovendosi in ipotesi positiva riqualificare l'atto".
La Cassazione accoglie il ricorso promosso dall'Agenzia delle entrate e cassa la sentenza con rinvio.
Vai al testo della sentenza 24799/2014