Con l'ordinanza numero 24833 del 21 novembre 2014, la VI sezione civile della Corte di Cassazione si è espressa sulle condizioni che devono sussistere affinché si possa configurare la c.d. riconciliazione fra i coniugi dopo la separazione. Come è noto, infatti, la riconciliazione ha l'effetto di far cessare la separazione legale.
Nel caso di specie uno dei coniugi contestava l'effettività della separazione che, nonostante l'omologa del giudice di primo grado, non era mai intervenuta realmente.
Secondo una consolidata giurisprudenza alla quale aderisce anche il giudice di ultima istanza, la riconciliazione coniugale non può consistere nel mero ripristino della situazione quo ante, bensì si sostanzia nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione.
Anche il giudice di secondo grado nel respingere l'appello aveva posto alla base della sua decisione tali principi. Per ciò che concerne il rigetto della richiesta di ammissione della prova per testi, la corte territoriale ha ritenuto la prova irrilevante in quanto diretta ad attestare circostanze che potrebbero essere interpretate oggettivamente solo come la manifestazione della conservazione di un buon rapporto fra i coniugi dopo la separazione ma non anche come un insieme di comportamenti univoci e incompatibili con la volontà di proseguire la separazione.
Alla luce di questi principi, la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Corte di Cassazione, testo ordinanza 21 novembre 2014, n. 24833