Anche l'istituto scolastico può considerarsi "privata dimora", quale luogo in cui le persone si trattengono, seppur in modo transitorio, per compiere atti della loro vita privata

di Marina Crisafi - Ai fini dell'integrazione del reato di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis c.p., anche l'istituto scolastico può considerarsi "privata dimora", quale luogo in cui le persone si trattengono, seppur in modo transitorio, per compiere atti della loro vita privata.

Così ha deciso la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 48734 depositata il 24 novembre scorso, confermando la condanna di un soggetto per il delitto di furto in istituto scolastico.

Condividendo la statuizione della Corte d'Appello e considerando infondate le doglianze dell'imputato circa l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 624-bis c.p., la S.C. ha colto l'occasione per ribadire l'interpretazione affermata ormai dal costante orientamento della giurisprudenza (cfr. ex multis, Cass. n. 43089/2007; n. 10187/2011), secondo il quale, sono da considerarsi luoghi destinati, in tutto o in parte, a privata dimora, quelli nei quali le persone "si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata". 

Un'interpretazione, ha sottolineato la Cassazione, in linea anche con quanto voluto dal legislatore, il quale, con l'introduzione dell'art. 624-bis c.p., ha inteso ampliare la portata dell'originaria previsione del furto in abitazione di cui all'art. 625, n. 1, c.p., ricomprendendovi anche i luoghi ove si compiono attività lavorative, gli studi professionali, le farmacie, le sagrestie, gli esercizi commerciali e i bar (cfr. Cass. n. 30957/2010, n. 37908/2009; 20022/2008). 

Su quest'assunto, pertanto, ha stabilito la Corte, rigettando il ricorso, anche l'istituto scolastico, pur essendo senza dubbio "edificio destinato ad attività di pubblico interesse, quale l'istruzione degli allievi", rientra tra i luoghi di privata dimora, giacché è del pari indubitabile che all'interno dello stesso si rinvengano "siti o locali nei quali i soggetti frequentanti la scuola si trattengano, in modo transitorio o cogente, per lo svolgimento di atti della loro vita privata (spogliatoi, cortili e sale di ricreazione)". 


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