In questa nuova pronuncia i giudici della suprema corte chiariscono quali sono i criteri di riparto dell'onere della prova nei casi in cui si invochi una responsabilità del custode.

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione sesta, sentenza n. 25214 del 27 Novembre 2014

In questa nuova pronuncia i giudici della suprema corte chiariscono quali sono i criteri di riparto dell'onere della prova nei casi in cui si invochi una responsabilità del custode.

Nel caso di specie una signora aveva subito danni alla persona a seguito della caduta di un carrello - staccatosi, per un difetto di funzionamento, dal tappeto mobile di un supermercato. 

I giudici di merito avevano respinto la richiesta risarcitoria e la donna infortunata si è quindi rivolta alla suprema corte che ha accolto il ricorso ricordando ai giudici della corte d'appello quali sono le regole dettate dall'art. 2051 cod. civ.

La responsabilità per i danni in custodia ha carattere oggettivo, ricorda la Corte, ed è sufficiente, per il danneggiato, "la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia". 

Spetta invece al custode, al fine di sgravarsi da detta responsabilità, provare il caso fortuito o in ogni caso la sussistenza di un fattore causale esterno e imprevedibile idoneo ad interrompere il nesso causale

E' quindi corretto che il danneggiato si limiti ad allegare che la causa dell'evento dannoso sia riconducibile a una cosa dinamica, dunque al cattivo funzionamento del meccanismo di ancoraggio del carrello; non spetta però al danneggiato provare il cattivo funzionamento della cosa, ma al custode provare proprio il contrario, poiché altrimenti vi sarebbe un inversione dell'onere della prova. 

La caratteristica dinamica della cosa diminuirebbe altresì l'incidenza causale di un eventuale comportamento colposo dello stesso danneggiato (al contrario, una cosa statica sarebbe meno pericolosa). In questo caso il giudice del merito ha errato nel non prendere in considerazione alcuni elementi istruttori, integrando quindi difetto e contraddittorietà di motivazione. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.


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