Il Tribunale di Sorveglianza competente aveva applicato i domiciliari in luogo della sospensione della pena tenendo conto della pericolosità sociale

La I sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato con la sentenza n. 48314/2014 che, nel caso in cui una donna incinta venga condannata alla detenzione, la decisione sulla sospensione della pena ovvero sull'applicazione della detenzione domiciliare spetta al Tribunale di Sorveglianza in via discrezionale


Il fatto storico da cui ha preso le mosse la pronuncia della Corte vede come protagonista una donna in stato di gravidanza condannata alla pena detentiva, alla quale il Tribunale di Sorveglianza competente aveva applicato i domiciliari in luogo della sospensione della pena


Tale scelta era giustificata, ad avviso dello stesso Tribunale, dal fatto che la detenuta aveva già goduto in passato di una misura analoga, poichè neo-madre e che, al compimento dell'anno di età della figlia, era riuscita a restare nuovamente incinta; la sospensione non poteva essere concessa in quanto il termine della pena era lontano e la detenuta, condannata per reati gravi, veniva ritenuta socialmente pericolosa


Nel caso di specie, la Corte di legittimità ha ritenuto di non condividere le cesure mosse a tale decisione dal difensore della ricorrente, osservando che dal combinato disposto degli artt. 146-147 c.p.p. e 47-ter o.p. emerge il superamento dell'alternativa secca tra carcerazione e libertà e, pur in assenza di criteri di valutazione forniti dal legislatore, appare chiara la volontà del legislatore medesimo di garantire alla giurisdizione di sorveglianza "uno strumento flessibile, tale da consentire il superamento di circostanze negative collegate alla pericolosità sociale del soggetto, comunque in ogni caso bilanciando il diritto alla salute del condannato con le esigenze di tutela della collettività".

Cassazione Penale, sentenza 20 novembre 2014, n. 48314
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