Con la sentenza n. 25211 del 27 novembre scorso, la Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di risarcimento del danno da invalidità personale escludendo ogni automatismo risarcitorio.
Chiamata a decidere sul ricorso proposto dagli eredi di un ciclista, il quale mentre percorreva un tratto di strada statale veniva investito da un'autovettura subendo gravi lesioni personali, la Corte ha ribadito il principio secondo il quale il danno da perdita della capacità lavorativa specifica va dimostrato e la dimostrazione grava sul danneggiato.
Ritenendo immune da ogni censura la statuizione della Corte d'Appello di Roma, che oltre a stabilire il concorso di colpa tra il ciclista e l'automobilista, nella misura, rispettivamente, del 60% e del 40%, escludeva la liquidazione del danno patrimoniale futuro conseguente alla subita invalidità permanente, la S.C. ha, quindi, ritenuto infondate le doglianze dei ricorrenti.
Invero, ha affermato la Cassazione, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, "l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico".
L'onere di tale concreta dimostrazione - ha aggiunto inoltre la S.C. - grava sul soggetto che chiede il risarcimento, anche in via presuntiva, purchè lo stesso sia in grado di provare sia lo svolgimento "di un'attività produttiva di reddito" sia in quale misura "la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno)".
In sostanza, ha concluso la Corte, rigettando il ricorso degli eredi, ai fini del risarcimento, "occorrono la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse un'attività lavorativa produttiva di reddito, nonché la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte".
Cassazione Civile, testo sentenza 27 novembre 2014, n. 25211