La sentenza n. 26102/2014, depositata l'11 dicembre scorso, ha infatti giudicato illegittimo il prelievo di solidarietà per il quinquennio 2009/2013 imposto ai pensionati della Cassa dei Dottori Commercialisti, per contrarietà al principio di ragionevolezza e di tutela dell'affidamento.
Come già affermato nelle sentenze nn. 11792/2005, 25029/2009 e 20235/2010, secondo i giudici della Cassazione: "Una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l'Ente previdenziale debitore non può con un atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'articolo 3 della Costituzione, nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo".
Pertanto, i diritti acquistati, gli importi pensionistici già maturati, non possono in nessun caso essere messi in discussione.
Per preservare l'equilibrio finanziario e garantire l'erogazione futura delle prestazioni, dunque, le Casse previdenziali professionali possono agire su altre leve - ad esempio: aumentando le aliquote, riparametrando i coefficienti o modificando i criteri di calcolo dei trattamenti -, ma non possono ricorrere ai prelievi di solidarietà, istituto che esula totalmente dalla loro sfera di autonomia decisionale.
Qui sotto il testo della sentenza.
Cassazione Civile, testo sentenza n.26102/2014• Foto: giudice sentenza martello