Illegittimo sostituire un'antenna sul lastrico solare condominiale con un'altra più grande che riduce agli altri condomini l'uso della
La Corte di cassazione, II Sezione civile, con la Sentenza del 22 dicembre 2014 n. 27167, ha stabilito che sostituire un'antenna, sita sul lastrico solare condominiale, con un'altra che per dimensioni riduca concretamente agli altri condomini l'uso della "cosa comune", è un fatto illegittimo ed in quanto tale obbliga il proprietario al risarcimento del danno.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che "tollerare" la nuova opera per un certo lasso di tempo, non ingenera nel proprietario alcun diritto al suo mantenimento: ha, anzi, ribadito, in accordo con le magistrature inferiori, che quest'ultimo ha palesemente violato il secondo comma dell'articolo 1102 del codice civile.
Nei fatti, una emittente televisiva è stata condannata in primo grado ed in appello alla rimozione di un'antenna che, date le dimensioni particolarmente estese, "attraeva parte della cosa comune nella sfera di disponibilità della convenuta, impedendo agli altri condomini di farne parimenti uso" e, conseguentemente, al ripristino dello status quo ante.
Il motivo di tale decisione insiste sulla circostanza che, procedere alla installazione di un'antenna, incidente in modo apprezzabile sulla disponibilità paritetica del lastrico solare da parte degli altri condomini, produca una diminuzione della libertà di uso della cosa comune ed, ai sensi dell'articolo 1102 c.c., secondo comma: "Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso".
Cassazione Civile, testo sentenza n.27167/2014
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che "tollerare" la nuova opera per un certo lasso di tempo, non ingenera nel proprietario alcun diritto al suo mantenimento: ha, anzi, ribadito, in accordo con le magistrature inferiori, che quest'ultimo ha palesemente violato il secondo comma dell'articolo 1102 del codice civile.
Nei fatti, una emittente televisiva è stata condannata in primo grado ed in appello alla rimozione di un'antenna che, date le dimensioni particolarmente estese, "attraeva parte della cosa comune nella sfera di disponibilità della convenuta, impedendo agli altri condomini di farne parimenti uso" e, conseguentemente, al ripristino dello status quo ante.
Il motivo di tale decisione insiste sulla circostanza che, procedere alla installazione di un'antenna, incidente in modo apprezzabile sulla disponibilità paritetica del lastrico solare da parte degli altri condomini, produca una diminuzione della libertà di uso della cosa comune ed, ai sensi dell'articolo 1102 c.c., secondo comma: "Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso".
Cassazione Civile, testo sentenza n.27167/2014
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