La decisione del giudice che ripristina la custodia cautelare in carcere non ritenendo sufficienti gli arresti domiciliari con l'applicazione del c.d. braccialetto elettronico deve essere adeguatamente motivata.
Lo ha affermato la seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 52716 del 19 dicembre scorso, annullando l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino che, in accoglimento dell'appello proposto dal pm, riformava il precedente provvedimento del gip che aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico per due indagati per i reati di rapina aggravata, lesioni e porto di oggetto atto all'offesa.
Per la Cassazione, infatti, sia il Tribunale del riesame che il pm ricorrente avevano focalizzato l'attenzione solo sul primo aspetto dell'ordinanza del gip del Tribunale di Asti, ritenendo che "il breve periodo di tempo trascorso rispetto alle precedenti decisioni doveva ritenersi irrilevante stante la particolare gravità dei fatti e della condotta successiva sicché immutato doveva ritenersi il pericolo di recidiva e, quindi, di affidabilità degli indagati".
Indubbiamente, hanno affermato i giudici di piazza Cavour, è principio consolidato di diritto la circostanza che "il semplice decorso del tempo non può far venir meno automaticamente le esigenze cautelari".
Ma l'ordinanza del gip aveva tenuto conto anche della "novità" normativa introdotta nell'art. 275-bis c.p.p., per cui, pur essendo "meno afflittivi", in virtù dell'obbligo di indossare il braccialetto elettronico, gli arresti domiciliari erano comunque idonei "a realizzare un costante contenimento e controllo degli indagati al fine di contenere l'indole delinquenziale".
Invece, hanno concluso gli Ermellini annullando l'ordinanza sul punto e rimettendo gli atti per un nuovo esame, "aldilà di una laconica ed apodittica motivazione sull'elevato rischio di recidiva", il Tribunale del riesame non ha spiegato le ragioni per le quali il suddetto pericolo doveva ritenersi sussistente pur con il braccialetto elettronico che "monitorando di continuo la presenza dell'indagato nel perimetro entro il quale gli è consentito di muoversi" era sufficiente a scongiurarlo.
Cassazione Penale, testo sentenza 19 dicembre 2014, n. 52716