di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 811 del 20 Gennaio 2015.
E' legittimo parametrare la liquidazione del danno morale sulla base della previa quantificazione del danno biologico? Nel caso di specie ricorrono i parenti della vittima, deceduta a seguito di incidente stradale, dopo che la domanda proposta nel merito - e reiterata in appello - contro l'impresa assicurativa designata dal Fondo vittime della strada è stata accolta solo in parte, avendo il giudice di primo e di secondo grado accertato un lieve danno biologico
(essendo la vittima deceduta quasi sul colpo) e di conseguenza avendo liquidato un importo, relativo al c.d. "danno catastrofale", relativamente basso.Tralasciando l'aspetto dell'accertamento di fatto, riservato al giudice del merito, la Suprema corte afferma che in linea generale non è illegittimo che il giudice, nel calcolare il danno morale, si basi sulle risultanze relative al danno biologico; occorre tuttavia valutare la situazione caso per caso, poiché "ricorrono numerosi casi in cui, pur non sussistendo un significativo danno biologico, sussiste invece un rilevante danno morale, ragione per la quale la valutazione del danno morale va operata caso per caso e senza che il danno biologico possa essere un riferimento assoluto. Il caso che occupa rientra tra quelli nei quali il danno morale è altamente significativo anche in presenza di un danno biologico lieve o da liquidarsi in misura lieve".
Il danno, derivante dalla "consapevolezza dell'incombere della propria fine" (c.d. danno catastrofale), resta indipendente dal danno biologico. Il giudice del merito avrebbe dovuto tenere conto dell'intensissima sofferenza morale della vittima. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.
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