Avv. Francesco Pandolfi cassazionista
Evochiamo una problematica molto complessa, in tema di nesso eziologico fra le vaccinazioni, le conseguenze da esposizione ad "uranio impoverito" e l'insorgenza dei tumori, in militari che hanno partecipato a missioni di pace svolte dalle Forze Armate Nazionali.
In materia, gli studiosi hanno profilato una possibile azione concausale da vaccino a causa dell'effetto immunodeprimente; si tratta di una questione delicata soprattutto perché interessa decine di migliaia di persone.
Diciamo subito che a causa dell'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto di causa-effetto, e per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei Teatri Operativi, non è richiesta la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione del nesso in termini probabilistico-statistici.
Pertanto, in sintesi: coloro che volessero ottenere il risarcimento per questo tipo di danno, dovranno preoccuparsi di organizzare la richiesta senza porre a base della domanda un corredo probatorio schiacciante, pur mirando a comprovare un nesso causale "ragionevolmente probabile".
Veniamo al caso.
Si tratta di una vicenda ove il ricorrente (Tar Catanzaro sezione 2 sentenza n. 1568/2014 ) ha partecipato ad un'operazione nell'ambito delle iniziative multinazionali per l'assistenza alle popolazioni curde, nella Turchia meridionale e nell'Iraq settentrionale.
Nelle considerazioni di diritto i Giudici amministrativi ricordano che, per quanto concerne la correlazione fra alcune patologie tumorali, ed in particolare il linfoma di Hodgin, sono state svolte diverse indagini e studi da parte di organismi internazionali - sulla base dei quali sono state adottate specifiche misure di protezione dal Governo
degli Stati Uniti, l'ONU e la NATO, conosciute dallo Stato Italiano sin dal 1992 ( relazione di Eglin relativa alla Ricerca condotta nel 1977-78; rapporto US Army Mobility Equipmente Research and Development Command del 1979; Conferenza di Bagnoli del 1995 ), che hanno indotto l'ONU a vietare l'utilizzo di armi contenenti uranio impoverito ( risoluzione n. 1996/16 ) e diversi Paesi hanno assunto misure di protezione e precauzione a favore dei militari impiegati nelle operazioni NATO.In Italia, sono stati condotti studi epidemiologici che hanno riscontrato, tra i militari impiegati nelle missioni all'estero con esposizione a polveri di uranio impoverito, l'insorgenza del linfoma, con un tasso di correlazione statisticamente significativo, particolarmente per quanto concerne i casi di "Linfoma di Hodgkin", che hanno evidenziato numeri triplicati, rispetto a quelli attesi.
A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 27/01 è stata avviata, con Decreto del 2.10. 2002 del Ministero della Salute e con la Direttiva del Ministero della Difesa - Direzione Generale della sanità Militare del 23 luglio 2004, una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei militari impiegati nei territori interessati, i cui risultati sono riportati nella relazione della "Commissione Parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico", istituita con deliberazione del Senato dell'11 ottobre 2006.
Nelle relazioni vengono richiamati i risultati dei diversi studi che hanno evidenziato gli effetti nocivi derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito, i dati dell'Osservatorio Epidemiologico della Difesa nonché i dati dell'Istituto Superiore della Sanità, che hanno confermato le conseguenze patogene dell'esposizione a tale sostanza, l'abbassamento delle difese immunitarie indotto dai vaccini cui vengono sottoposti i militari destinati all'estero ( in particolare, l'ingente numero di militari malati, ammontanti 70.000 casi, anche tra quelli mai inviati all'estero ), per cui è stata ipotizzata la possibile azione concausale dei vaccini a questi somministrati, per via dell'effetto immunodeprimente.
Conseguentemente, la Commissione Parlamentare di inchiesta istituita con Deliberazione del Senato del 16.3.2010, nella relazione del 9.1.2013, ha ritenuto che gli studi in questione vadano estesi anche all'effetto di tali inquinanti nei poligoni di tiro.
Orbene, nella specie, il parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio è deficitario, non avendo ritenuto di poter riscontrare un nesso eziologico fra la grave infermità contratta dal ricorrente ed il servizio dallo stesso prestato; tale parere si colloca in un arco temporale in cui non potevano ancora essere pienamente noti i dati scientifici e le indagini epidemiologiche in materia, per cui non si può escludere che, se fossero stati conosciuti, avrebbero potuto indurre ad un diverso apprezzamento della fattispecie.
Il legislatore ha riconosciuto l'esistenza del rischio specifico, correlato all'impiego nei Teatri Operativi e, di conseguenza, ha previsto la concessione di appositi benefici economici in favore del personale che abbia contratto patologie tumorali a causa dell'esposizione all'uranio impoverito ed alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti, prodotte da esplosione di materiale bellico.
La giurisprudenza ha affrontato alcune controversie relative a fattispecie caratterizzate dalla contrazione di patologie tumorali durante le missioni di pace all'estero e le ha risolte a favore degli interessati ( TAR Friuli, sentenza n. 308 del 19.06.2014; Cons. Stato, IV, 4 settembre 2013, n. 4440; TAR Lazio Sez. I bis, sentenza n. 7363 del 16.08.2012; TAR Salerno Sez. I, Sent., 10-10-2013, n. 2034 ).
Secondo un nuovo filone giurisprudenziale, a causa dell'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto di causa-effetto, e per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei Teatri Operativi, non è richiesta la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente una dimostrazione in termini di probabilità.
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