Tenuto conto di questo presupposto, la Corte di Cassazione, sez. VI Civile, con ordinanza n. 2574 del 10 febbraio 2015, in merito ad un procedimento di divorzio in cui la Corte d'Appello di Trento aveva riformato la sentenza di primo grado, elevando l'assegno da corrispondere alla moglie ad euro 700,00 mensili, ha rigettato il ricorso del marito basato su profili e situazioni di fatto, non suscettibili di controllo in Cassazione.
Nel caso in questione, non potendo procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dell'entità e dei presupposti dell'assegno, la Suprema Corte, verificando in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio raggiunto, ha rilevato una disparità di posizioni economiche a favore del marito, a fronte delle non buone condizioni di salute della moglie, lavoratrice saltuaria legata a produzioni stagionali e della buona salute del marito, operante in un'affermata impresa edile, dedito a passatempi costosi, tra cui caccia e guida di auto potenti, proprietario di casa e titolare di un patrimonio immobiliare assai più consistente di quello della moglie.
Sulla base di dati reali e non di presunzioni, aspettative o potenzialità economiche, la Cassazione ha confermato quanto stabilito dalla Corte d'Appello.
Cassazione Civile, testo ordinanza 10 febbraio 2015, n. 2574