Gli scherzi reiterati nei confronti di un collega costituiscono una condotta tale da integrare un grave inadempimento degli obblighi di diligenza e correttezza
Il dipendente che, sul luogo di lavoro, compia in modo reiterato degli scherzi nei confronti di un collega pone in essere una condotta tale da integrare un grave inadempimento degli obblighi di diligenza e correttezza gravanti sul lavoratore subordinato e tale da legittimare il licenziamento. È quanto afferma la Sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza numero 2904 depositata il 13 febbraio 2015.
Di diverso avviso però i giudici della Cassazione secondo cui nel caso di specie vi è stato un danneggiamento volontario a materiale dell'azienda e ciò legittima il licenziamento, conformemente a quanto previsto dal contratto nazionale. Tale comportamento aggiunge la Corte, risulta poter concretare anche quel grave nocumento morale o materiale per l'azienda, pacificamente previsto dall'articolo 10 del contratto nazionale quale giusta causa di licenziamento.
Cassazione Civile, testo sentenza 2904/2015Altri articoli che potrebbero interessarti:
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