Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 3129 del 17 Febbraio 2015.

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 3129 del 17 Febbraio 2015. 


La Cassazione interviene in merito alla legittimità della sanzione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo irrogata al dipendente che si assenta dal luogo di lavoro e che successivamente produce certificati medici che si rivelano falsi.


La Suprema corte, nel caso in oggetto, si sofferma su due aspetti particolari: se sia legittimo che l'irrogazione della sanzione avvenga prima della scadenza dei cinque giorni dalla data di addebito; e se sia riscontrabile il vizio di illogica o irragionevole motivazione della sentenza di merito, che ha ritenuto legittimo il licenziamento e respinto la richiesta di risarcimento del danno.


Come spiega la Corte, "il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine suddetto, allorchè il lavoratore abbia esercitato pienamente il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive". 


Dunque, nell'ottica del pieno rispetto del diritto di difesa del lavoratore, la soluzione adottata dall'azienda deve essere considerata pienamente legittima. 


Il lavoratore ricorrente ha fatto leva, nelle proprie difese, su una rivalutazione delle circostanze del caso, valutazione che, come noto, è riservata al giudice del merito, il quale ha adeguatamente motivato la propria decisione. 


E' emerso che il dipendente avrebbe dichiarato in presenza di colleghi di "essere stanco di lavorare fuori sede" e che di fatto non avrebbe manifestato alcun sintomo patologico, assentandosi dunque ingiustificatamente


"E' proprio la valutazione complessiva della condotta che ha indotto la Corte a farla rientrare nel giustificato motivo soggettivo".  Il ricorso è stato rigettato. Qui sotto il testo della sentenza.

Vai al testo della sentenza 3129/2014

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