Se siamo oramai abituati all'utilizzo delle tabelle per la determinazione del risarcimento del danno, la Cassazione ora ci avverte: non è l'unico criterio
di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 3592 del 24 Febbraio 2015. 


Siamo abituati oramai da anni ad utilizzare le tabelle predisposte dai diversi uffici giudiziari (come quelle del tribunale di Milano e di Roma), per la determinazione del risarcimento del danno non patrimoniale (Vedi: Calcolo danno biologico).


La Cassazione però avverte:  le tabelle sono sì un valido criterio ma non l'unico possibile.


Ciò che conta è che il giudice adotti una motivazione equa e che dia un'adeguata motivazione sui criteri adottati a fondamento della sua decisione.


Insomma sembra che la Cassazione voglia ricordarci che i criteri di calcolo tabellari non vincolano il magistrato, ma soprattutto che la personalizzazione del danno e l'integrità del risarcimento sono elementi fondamentali che mal si coniugano con parametri fissati in astratto.


Dunque le tabelle per il risarcimento del danno possono essere una delle possibili soluzioni ma non l'unica.

La Cassazione fornisce anche una definizione giurisprudenziale di equità, "intesa nel significato di adeguatezza e di proporzione, assolvendo alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale, con eleminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie".

I criteri che il giudice del merito deve utilizzare al fine di quantificare il risarcimento del danno sono dunque quello della ragionevolezza e della proporzionalità; infatti "la liquidazione di un ammontare che si prospetti non congruo rispetto al caso concreto, in quanto irragionevole e sproporzionato per difetto o per eccesso e pertanto sotto tale profilo non integrale, il sistema di quantificazione verrebbe per ciò stesso a palesarsi inidoneo a consentire al giudice di pervenire ad una valutazione informata ad equità, legittimando i dubbi in ordine alla sua legittimità". 

In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale - fa notare la Corte - la soluzione maggiormente utilizzata in giurisprudenza è quella dell'adozione del sistema tabellare. Ma non è l'unica; Gli Ermellini evidenziano come sia importante che, qualunque sia il sistema scelto, si prospetti "ideoneo a consentire di pervenire a una valutazione informata ad equità". 

Avendo il giudice del merito, nel caso in oggetto, disatteso i criteri sopra esposti, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio.

Si rimanda per un approfondimento al testo della sentenza qui sotto allegato.

Vai al testo della sentenza 3592/2015

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