Cassazione: quando, per l'espletamento delle procedure concorsuali è richiesto l'aiuto di un professionista, il compenso va in prededuzione

di Marina Crisafi - Quando, per l'espletamento delle procedure concorsuali, è richiesto l'aiuto di un professionista, il compenso a questi spettante, in caso di successivo fallimento della società, va pagato prima, poiché rappresenta un credito prededucibile.

Così, la Cassazione, nell'ordinanza n. 1765/2015, torna a ribadire un principio ampiamente consolidato, secondo il quale il credito vantato dal professionista per l'attività svolta relativamente all'attestazione della veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del concordato preventivo, in deroga alla par conditio creditorum rientra tra quelli da soddisfare in prededuzione.

La ratio va ricercata, ha sottolineato la sesta sezione civile della S.C., nell'effettiva utilità dell'obbligazione contratta a favore dell'intera massa dei creditori e, per tale ragione, ad essere prededucibili sarebbero "i crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza e dunque a fortiori se sorti a seguito dell'essenziale attività dell'attestatore", purché esista la connessione "funzionale" tra tali crediti e la procedura concorsuale.

Ciò, ha sostenuto la Corte, sulla base del dettato dell'art. 111, comma 2, L.F., come modificato dall'art. 99 del d.lgs. n. 5/2006, il quale "nell'indicare come prededucibili i crediti ‘così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge', detta un precetto di carattere generale, privo di restrizioni, che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, introduce un'eccezione al principio della par condicio creditorum, estendendo, in caso di fallimento, la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali". 


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