Si tratta di una regolamentazione formale che, comunque, semplifica le cose anche nei rapporti con i figli, una volta cessata la convivenza.
In particolare, il tribunale capitolino, seguendo una prassi oramai consolidata, ha disposto che le spese straordinarie rispetto all'assegno perequativo, se sono "facoltative", debbono essere suddivise tra i coniugi previo assenso di entrambi; nel caso in cui l'esigenza di tali spese si manifesti in un momento successivo alla cessazione della convivenza, il genitore interessato a ripartire la spesa straordinaria deve indirizzare una richiesta scritta all'ex coniuge indicando la specifica voce di spesa.
L'omesso riscontro del genitore destinatario nel termine di dieci giorni viene considerato assenso, con conseguente diritto di rivalsa dell'ex coniuge sulla metà dell'importo versato, mentre in caso di risposta negativa il dissenso dovrà essere motivato.
In ogni caso, il Tribunale indica anche le spese straordinarie cd. obbligatorie (quali libri di testo, spese sanitarie urgenti non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese di bollo ed assicurazione dei veicoli) che non richiedono il previo consenso al fine della ripartizione.
Avv. Laura Bazzan
Vedi anche: