È valida la contravvenzione per l'automobilista che circola in una zona interdetta al traffico, anche se i vigili non lo hanno fermato per la mancanza di spazio sul margine della carreggiata.
È quanto afferma la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.5829/2015.
L'automobilista aveva impugnato il verbale di accertamento che la polizia municipale aveva redatto per averlo sorpreso mentre circolava in una zona interdetta alla circolazione per motivi legati alla prevenzione dell'inquinamento acustico.
Secondo il conducente la multa doveva considerarsi illegittima perché gli agenti della municipale lo avrebbero dovuto fermare.
Opponendosi alla contravvenzione aveva sostenuto in particolare che l'indicazione dell'impossibilità degli agenti di fermare il veicolo per assenza di spazi a margine della carreggiata, dovesse essere qualificato come una mera clausola di stile. Di qui l'illegittimità per mancata contestazione immediata della violazione commessa.
I giudici di merito avevano respinto la domanda confermando la legittimità della contravvenzione e riconoscendo un carattere meramente esemplificativo all'elenco delle ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, è consentita la mancata contestazione immediata dell'infrazione commessa.
Anche se l'automobilista aveva contestato quanto scritto nel verbale di accertamento in merito all'assenza di spazio sui margini della carreggiata per la Cassazione, che convalidando il verdetto dei giudici di merito, il ricorrente "avrebbe potuto contestare la veridicità di tale accertamento, basato sulla pura percezione sensoriale di una realtà statica, non necessitante di alcun apprezzamento o valutazione tecnica, solamente sollevando querela di falso".
Per altri tagli si rimanda al testo dell'ordinanza qui sotto allegato
Cassazione Civile, testo ordinanza 5829/2015