Nel caso di specie una Mercedes, aveva subito danneggiamenti perpetuati per mezzo di un'ascia.
L'assicurazione, a seguito del ritrovamento del veicolo non lontano dal luogo del furto, si era rifiutata di risarcire il danno affermando che non si potessero considerare coperti dal contratto i danni derivanti da reati diversi dal furto (nella caso di specie atti vandalici).
Anche se in primo grado la domanda era stata accolta, in appello la sentenza veniva riformata sulla base del rilievo che "il veicolo era stato gravemente danneggiato a colpi d'ascia, e tale danno era escluso dalla copertura assicurativa: sia perché non causato dalla circolazione successiva al furto, sia perché causato da un reato contro la proprietà diverso dal furto".
Il caso finiva dunque in Cassazione dove il ricorrente sosteneva che la corte d'appello aveva erroneamente respinto tutte le richieste di risarcimento per i danni subiti dal veicolo. Il mezzo infatti aveva riportato due tipologie di danno: quelli derivati da atti vandalici (colpi d'ascia) e quelli derivanti dalla circolazione avvenuta dopo il furto.
Sotto tale profilo, secondo il ricorrente, il fatto che non fossero coperti gli atti vandalici non poteva giustificare il rigetto delle richieste relative ai danni dalla circolazione successiva al furto che dovevano invece considerarsi coperti da polizza.
La Cassazione (sentenza n. 5192 del 17 marzo 2015) fa notare però che la corte territoriale ha escluso i danni derivanti dalla circolazione per mancanza di prova e questa statuizione "giusta o sbagliata che fosse, non è stata impugnata dal ricorrente. Questi infatti si è doluto in sostanza di una omessa pronuncia su una parte della propria domanda, ma non della correttezza o meno della sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto non provata l'esistenza del danno di cui si chiedeva l'indennizzo".
Cassazione Civile, testo sentenza n. 5192 del 17 marzo 2015