Avv. Francesco Pandolfi
Giudizio ex art. 117 c.p.a., ossia il ricorso avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione.
Con tale tipo di giudizio si vuole stigmatizzare l'inerzia della P.A. che non provvede in ordine ad una istanza presentata da un soggetto qualificato in quanto titolare di uno specifico e rilevante interesse; l'Amministrazione è tenuta a dare risposta a quanto richiestole anche al solo scopo di esplicitare l'erronea valutazione dei presupposti da parte dell'interessato, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione (cfr Cons. Stato Sez. IV 4/12/2012 n.6183).
In tale circostanza, il rimedio prospettato ha lo scopo di far emergere un'inadempienza dell'Amministrazione e il relativo decisum sarà emanato, ove favorevole, allo scopo di "sanzionare" l'arresto procedimentale (Cons. Stato Sez, IV 31.03.2015 n. 1672) nella direzione del superamento dell'inerzia (Cons. Stato Sez. IV 8/3/2013 n. 2511).
Può anche accadere che in alcune fattispecie (come quella ricorrente nel caso deciso dalla sentenza n. 1672/15) la pretesa azionata si spinga al di là del normale ambito di operatività del giudizio di che trattasi, nel senso che l'accertamento della illegittimità del silenzio ricomprende anche l'accertamento dell'obbligo di porre in essere da parte della P.A. un'attività specifica, da configurarsi come conseguenza del comportamento omissivo posto in essere.
Questo avviene, in altri termini, quando il giudizio sul silenzio si aggancia ad un sottostante rapporto tra il privato e la P.A. che risulta sino ad allora essere stato definito nei suoi aspetti costitutivi e, in riferimento a tale assetto di interessi, l'istanza rimasta ingiustificatamente inevasa finisce col chiarire quale sia l'attività che l'Amministrazione deve porre in essere per porre fine al comportamento illegittimamente omissivo.
IL CASO
Un Comune, relativamente ad un Piano di lottizzazione, richiedeva alla lottizzante la presentazione di due elaborati planovolumetrici riguardanti rispettivamente le volumetrie realizzate e gli insediamenti di prossima realizzazione.
La Società negli anni presentava la documentazione richiesta, senza avere al riguardo riscontro alcuno; quindi nell'agosto 2013, presentava nuovamente al predetto Ente locale gli elaborati planovolumetrici relativi agli insediamenti del Piano de quo, anche in tale circostanza senza ottenere alcuna risposta.
Di qui il ricorso instaurato innanzi al Tar avverso il silenzio serbato dal Comune, con richiesta di accertamento dell'obbligo per l'Amministrazione di definire con provvedimento espresso il procedimento in relazione al quale era stata presentata la detta documentazione.
L'adito Tribunale amministrativo con sentenza n. 607/2014 accoglieva il proposto gravame e sanciva l'obbligo dell'intimato Comune di provvedere nei termini descritti in motivazione, con la previsione in caso di persistenza dell'inadempienza della nomina di un Commissario ad acta.
Il Comune impugnava la decisione ritenendola errata, sostenendo in particolare che il Tar aveva travalicato i limiti imposti dal codice in tema di giudizio sul silenzio, laddove aveva valutato il fondamento sostanziale dell'istanza con l'indicazione per l'Amministrazione delle opzioni procedimentali e le soluzioni tecniche che avrebbe dovuto adottare.
L'Appello però era ritenuto infondato.
Il Tar, dopo aver rilevato l'avvenuta inosservanza da parte del Comune dell'obbligo a provvedere di cui all'art. 2 Legge n. 241/90, aveva impartito al Comune le direttive da assumere circa la definizione del procedimento conseguente alla presentazione della documentazione tecnica sopra descritta, con l'indicazione dell'attività istruttoria e delle determinazioni in concreto da porsi in essere.
In buona sostanza: il generale dovere di correttezza e di buona amministrazione impone alla P.A. di adempiere.
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