Basta pubblicare foto erotiche di un minore sulla bacheca Facebook per integrare il reato di pedopornografia

di Marina Crisafi - Basta pubblicare foto erotiche ritraenti un minore sulla bacheca "Facebook" per integrare il reato di pedopornografia online, anche se non c'è l'intento di condividerle. Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 16340/2015 pubblicata oggi confermando la sentenza di colpevolezza della Corte d'appello di Milano nei confronti di un uomo imputato dei reati di violenza sessuale aggravata e pornografia minorile a danno di una minorenne.

Pur annullando la decisione per il trattamento sanzionatorio (nella specie, 4 anni e quattro mesi di carcere), la terza sezione penale non ha ritenuto fondate le doglianze dell'imputato circa l'insussistenza del reato ex art. 600-ter primo comma c.p., in luogo del quarto comma della norma, considerata la mancanza dell'intento diffusivo "a una cerchia indeterminata di pedofili" del materiale pornografico visto che non si era avvalso di una organizzazione, neppure a livello embrionale. L'imputato, infatti, sosteneva che le foto erotiche della vittima minorenne erano state pubblicate sulla bacheca Facebook di una'amica, che registrava circa 150 followers, col solo fine di soddisfare i propri impulsi sessuali e non di condividere il materiale.

La tesi, però, non ha convinto i giudici di piazza Cavour, per i quali invece il reato ex art. 600-ter c.p. può ritenersi integrato con il mero inserimento del materiale su Facebook, luogo potenzialmente idoneo a integrare il concreto pericolo di diffusione dello stesso tra i pedofili, a prescindere dall'intenzione iniziale.

La piazza telematica, hanno affermato infatti i giudici del palazzaccio, "è aperta a tutti e la sua idoneità a diffondere quanto tutti vi versano, incluso il materiale pornografico, ha raggiunto un livello notoriamente così elevato da esonerare la necessità di valutazione del concreto pericolo", nel momento stesso in cui il materiale è veicolato in un frequentatissimo social network, come Facebook

, appunto, peraltro, sul profilo di un'altra minore che aveva già 150 contatti.

Ciò basta ad integrare quanto meno il "dolo eventuale", quale consapevole volontà di divulgazione, indipendentemente dalla finalità di condivisione o meno con altri pedofili, considerato che l'organizzazione di Facebook, tutt'altro che rudimentale, è "intrinsecamente finalizzata ad ogni diffusione" e tale natura è notoria a tutti. Per cui chiunque lo utilizza sa che l'atto di "versare" materiale sulla bacheca di un account si traduce in una "metastasi diffusiva con la massima facilità".


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