di Paolo M. Storani - Questa volta il Prof. Ciro Centore si è dedicato all'argomento della revisione della patente di guida: quando può dirsi consentita e legittima l'iniziativa dell'Autorità?
Con l'ausilio di una pronuncia del Tar Veneto fresca d'inchiostro ecco tracciati i requisiti. Ma prima di lasciare gli internauti di LIA Law In Action alle sempre avvincenti considerazioni di Ciro il Grande vorrei narrare quel ch'è accaduto nel centro di Macerata nella notte tra il 24 ed il 25 aprile 2015.
Sono le ore 1:30 ed un suv Opel Mokka di colore bianco vaga per le vie del capoluogo.
Lo conduce un giovane operaio 22enne nato a Jesi e residente a Filottrano.
Se la deve passar bene il giovanotto perché la vettura è di sua proprietà.
Il particolare ha un certo rilievo nella descrizione dell'accaduto perché in un primo momento i Carabinieri pensavano che il mezzo fosse rubato.
Il giovane è ora in Corso Cavour, nelle adiacenze dei "Cancelli", di recente ristrutturati, che danno accesso alla parte più centrale di Macerata.
Prosegue per Viale Puccinotti, che abbraccia le mura cittadine.
Una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Macerata avvista l'autovettura e vuol procedere ad un controllo; i militari si accodano all'Opel Mokka ed accendono i lampeggiatori.
E' in questo istante che il giovane comincia una folle corsa che lo porterà a tenere in scacco per diverso tempo, nel cuore della notte, un'intera città capoluogo di provincia percorrendone ripetutamente le vie per lo più contromano.
Le cronache parlano di una velocità di 160 chilometri orari per uno dei salotti della città, Corso Cairoli, senza rispettare sensi unici, rotatorie, vetture in transito e danneggiando alcuni veicoli in sosta sulla via.
Quante vite costui ha messo a repentaglio con il suo gesto inaudito?
Prime tra tutte le vite dei Carabinieri.
Quante vetture ha reso inservibili per i suoi utilizzatori?
Quante persone, magari ammalate, molto anziane, bambini questo incredibile tipo ha molestato durante il sonno?
Saranno sufficienti i reati contestati di guida in stato di ebbrezza (1,4 grammi per litro), resistenza a pubblico ufficiale, per farlo rendere consapevole della gravità della sua condotta?
Se lo Stato volesse remunerare in modo giusto un comportamento stradale del genere l'unica soluzione sarebbe l'ergastolo della patente di guida perché escludo che un tipo così possa redimersi.
Buona lettura del contributo del Prof. Ciro Centore.
Prof. Ciro Centore - "Ci si è chiesto, con il Codice Stradale alla mano, in quali circostanze, dopo un incidente, è consentita ed è legittima la "revisione" di "patente" di guida da parte dell'Ispettorato della motorizzazione.
E ci è chiesto se "anche un solo incidente", sia pure provocato dal soggetto titolare della patente, sia sufficiente per legittimare questa revisione.
Questi interrogativi sono stati posti al TAR del Veneto, nell'ambito di un giudizio correlato per l'appunto ad un incidente intervenuto su di un tratto autostradale, con ribaltamento dell'auto e altre conseguenze accertate, di poi, dai soccorritori.
O, come nel caso di specie, contestate al patentato con sottoposizione alla revisione.
Ebbene, il TAR, anche richiamandosi ad una giuriprudenza già intervenuta in materia (TAR Calabro, per un precedente del 2006) ha precisato che non basta, per l'attivazione del procedimento di revisione (che può comportare la sospensione o il ritiro della patente), richiamare, sic et simpliciter, l'art. 128 del Codice Stradale, ma occorre, da parte dell'Autorità procedente, specificare e documentare "il come e il perché" il soggetto "revisionando" meriti la revisione.
In altre parole, riandando anche alle circostanze oggettive che hanno determinato l'incidente o sinistro stradale che dir si voglia, identificare le ragioni, di fatto (stato di salute, imperizia massima, una particolare manovra, etc. etc...) che legittimi l'Amministrazione ad intervenire con una misura amministrativa del tipo già descritto.
Se tutto ciò non è chiarito e specificato nel provvedimento che segue e ci si limiti, genericamente, si ripete, al richiamo letterale dell'art. 128, ne consegue il difetto di motivazione e un vizio di eccesso di potere per illogicità.
La sentenza, recentissima, è del TAR Veneto ed è intervenuta sotto il n.ro 208/2015 (Pres. Romano, Rel. Viola, Cons. Di Santo).
Autore: Prof. Avv. Ciro Centore"