Superata la configurazione di attenuante di cui al citato comma per affermarsi quella di fattispecie autonoma di reato

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Il Decreto Legge del 20 marzo 2014 n. 36, Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,di cui al decreto del Predidente della Repubblica 9 ottobre 1990, num. 309, nonchè di impiego di medicinali, convertito con modificazioni dalla Legge 16 maggio 2014, num. 79 ha modificato il V comma ex articolo 73 del D.P.R 309/90 in materia di stupefacenti relativamente all'ipotesi della lieve entità; con tale modifica si è superata la configurazione di attenuante di cui al citato comma per affermarsi quella di fattispecie autonoma di reato.

In passato l'orientamento era decisamente diverso, infatti molteplici sono state le sentenze della Corte di Cassazione nelle quali gli Ermellini hanno statuito attenuante speciale quella indicata nel V comma, ex art. 73 D.P.R 309/90, come per esempio la pronuncia del 24 febbraio 2005 n. 20556, ove la IV Sezione, in relazione al traffico o alla produzione di stupefacente, ha statuito che l'attenuante trova applicazione nel caso in cui la fattispecie concreta risulta essere di trascurabile offensività sia per l'oggetto del reato, quindi per le caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza, sia per la condotta, alla luce della quale una valutazione in negativo, risultante dai mezzi e modalità, farebbe invece escludere l'ipotesi della lieve entità. Tale orientamento è stato confermato dalla sentenza

num. 1692 del 21 novembre 2007, IV Sezione, Cassazione Penale con la quale i Giudici di Piazza Cavour hanno riconfermato la tesi prevalente in virtù della quale il V comma ex articolo 73 D.P.R 309/90 postula una attenuante; con il citato Decreto ed i successivi interventi giurisprudenziali il panorama è decisamente cambiato. Infatti con sentenza della Suprema Corte, VI Sezione, del 26 marzo 2014, num. 14288 la nuova ipotesi della lieve entità di condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti deve essere considerata come fattispecie autonoma di reato. Tale pronuncia è il risultato di una attenta analisi del citato comma alla luce del quale vi sono non pochi elementi dai quali si desume il superamento da attenuante a figura autonoma di reato.

In primis è lecito osservare come il V comma si apre, ossia con una clausola di sussidiarietà con la quale si legge che salvo che il fatto costituisca più grave reato, da ciò ne deriva che implicitamente la fattispecie di cui al citato comma sia già, e quindi costituisca di per sé, un reato, inoltre altro elemento a favore della figura autonoma risulta dal soggetto agente e dall'inciso commette; il primo, chiunque generico, ed il secondo indicante una condotta commette, si riferiscono a fattispecie volte ad una incriminazione di fatti autonomi; inoltre dal lessico del citato comma si evince la volontà di descrivere disposizioni autonomamente incriminatici, così come emerge dall'Ufficio del massimario della Corte di Cassazione in una relazione al Decreto Legge 23/2013.

Considerando la fattispecie di cui al V comma quale reato autonomo è importante soffermare l'attenzione anche sul regime sanzionatorio alla luce del quale, chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualsiasi scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, privo dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 , salvo che il fatto costituisca più grave reato, soggiace alla pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 1.032,00 ad € 10.329,00.

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