di Marina Crisafi - Non basta un avvocato per entrambi i coniugi che decidano di intraprendere l'iter della negoziazione assistita per separarsi o divorziare, devono essere almeno due. A chiarire uno dei controversi aspetti operativi dell'istituto introdotto con il c.d. "decreto giustizia" (d.l. n. 132/2014, convertito dalla l. n. 162/2014) è il ministero dell'Interno con la circolare n. 0001307/2015 diramata in questi giorni a tutti gli uffici interessati.
In ragione della diversificata casistica e delle notevoli "difficoltà interpretative" presentate sul piano pratico dalle nuove norme, il dicastero, preoccupato dell'eventualità che possa essere "pregiudicata l'uniforme ed omogenea applicazione" delle stesse sul piano nazionale, ha ravvisato infatti la necessità di intervenire specificando e puntualizzando le principali problematiche ermeneutiche, tra cui, appunto, quella della possibilità per le parti della negoziazione di avvalersi del medesimo avvocato.
Possibilità esclusa, dunque, dal ministero, secondo il quale dal dato letterale della disposizione normativa (ex art. 6) si evince chiaramente che la convenzione di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio è conclusa con l'assistenza di "almeno un avvocato per parte", il che preclude qualsiasi interpretazione tesa a consentire ai coniugi di avvalersi di un unico difensore.
Quanto, invece, all'altro aspetto, foriero di altrettante complicazioni e di incoerenza applicativa, relativo alla trasmissione dell'accordo da parte di uno o di entrambi gli avvocati, la circolare ministeriale ha chiarito che è sufficiente che la convenzione venga trasmessa da uno soltanto dei difensori che hanno assistito uno dei coniugi e autenticato la sottoscrizione.
Per cui, a differenza della precedente linea interpretativa che sosteneva l'applicabilità della sanzione all'avvocato che non avesse presentato presso gli uffici comunali la copia dell'accordo (anche laddove vi avesse provveduto l'avvocato dell'altra parte), la sanzione amministrativa pecuniaria scatterà soltanto qualora "nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla trasmissione" nel termine dei dieci giorni, i quali decorrono, ha chiarito infine il ministero, "dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria".
Qui la circolare del Ministero