Il tasso alcolemico superiore al massimo consentito costituisce una presunzione iuris tantum a carico del danneggiato

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 9448 dell'11 Maggio 2015. 


Se il sinistro è provocato dallo stesso danneggiato (conducente) - nel caso in oggetto, lo stesso era finito fuori strada, provocandosi lesioni gravissime - e se, a seguito degli accertamenti disposti, il responsabile risulta essere positivo sia al test alcolemico che a quello tossicologico (superando i valori rilevati più della metà del massimo consentito per legge) l'assicurazione è esonerata dal risarcimento dei danni. E' quanto ha confermato la Cassazione nella presente sentenza, confermando la decisione di merito, considerando altresì che il verbale redatto dalle forze dell'ordine gode di fede privilegiata, essendo lo stato di ebbrezza alcolica stato accertato con gli strumenti del pronto soccorso.

Secondo l'art. 1900 cod. civ. (sinistri cagionati con dolo o colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti) l'assicurazione rischi non si estende in caso di dolo o colpa grave del danneggiato, quando la sua condotta costituisca causa unica dell'evento. Nè l'interessato ha mai fornito prova contraria in sede processuale. 

I giudici del merito avevano riconosciuto l'inoperatività della polizza assicurativa evidenziando come la circostanza che il conducente avesse al momento del sinistro stradale un tasso alcolemico superiore al massimo consentito costituiva una presunzione iuris tantum a suo carico, rispetto alla quale non era stata fornita la prova liberatoria.

Nella fattispecie inoltre, annota la Corte, "l'inoperatività della garanzia assicurativa è stata fatta discendere non solo dalla clausole pattizie di cui si assume la vessatorietà (e dall'implicito richiamo in esse alle fattispecie di cui agli artt. 186 e 187 C.S.), ma anche dal principio di cui all'art. 1900 cod. civ., secondo il quale l'assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario: principio, il quale trova applicazione anche quando la condotta dell'assicurato, caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave, non sia stata la causa unica del verificarsi dell'evento dannoso".


Il principio, ormai consolodatosi in giurisprudenza, è il seguente: "la clausola che esclude dall'obbligo dell'indennizzo anche i sinistri agevolati da dolo o colpa grave riproduce un dettato di legge e quindi non abbisogna di alcuna forma speciale". Il ricorso è rigettato.

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