Non c'è nessun automatismo tra la fine della convivenza dell'ex coniuge e l'aumento dell'assegno divorzile. Lo dice la Cassazione

di Marina Crisafi - Se l'ex vive con un altro e la storia finisce l'assegno non ritorna in automatico all'importo originario. Tanto più se il marito, nel frattempo, si è fatto una nuova famiglia e i suoi redditi sono diminuiti. È questo il sunto della pronuncia n. 10192 depositata ieri dalla Corte di Cassazione che ha respinto la richiesta di aumento dell'assegno divorzile effettuata dall'ex moglie in ragione del fatto che la sopravvenuta convivenza more uxorio era terminata.

Uscita vittoriosa in primo grado, con l'accoglimento dell'istanza di "ripristino" dell'importo originario dell'assegno (di 3mila euro), dimezzato nel tempo in ragione dell'avviata convivenza con un altro uomo, la donna perdeva invece in Corte d'Appello, la quale dava ragione all'ex marito che, in via riconvenzionale, chiedeva l'esonero dall'obbligo dato il peggioramento delle proprie condizioni economiche (contro quelle migliorate della moglie che aveva percepito un'eredità) e la costituzione di una nuova famiglia.

La donna si rivolgeva, dunque, alla Cassazione.

Ma anche il Palazzaccio le dà picche.

Concordando con il giudice territoriale, infatti, gli Ermellini respingono il ricorso sull'assunto che altri elementi pesavano sulla situazione dei due coniugi. La conferma dell'importo dell'assegno, contrariamente a quanto sostenuto dalla donna, non era ancorata soltanto alle "vicende sentimentali" e dunque alla fine della convivenza con il compagno ormai archiviato.

Il thema decidendum era ben più ampio, imponendosi la rinnovata delibazione, a seguito della comparazione della situazione economica delle parti, ha concluso la S.C., "in ragione dell'incontroversa proposizione da parte del marito della domanda riconvenzionale di esonero dalla contribuzione in questione e del successivo reclamo dallo stesso proposto, ancorati ai mutamenti delle rispettive condizioni personali e patrimoniali".

Morale della favola: ricorso respinto e assegno rimasto "dimezzato". 


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