di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 10465 del 21 Maggio 2015.
Il datore di lavoro e lavoratore sono corresponsabili in caso di infortunio sul lavoro di quest'ultimo, se è accertato che i dispositivi di protezione vengono regolarmente disattivati e il datore non ha predisposto alcun meccanismo di vigilanza atto ad impedire tale prassi.
Nel caso di specie, dopo che la sua domanda è stata rigettata nei gradi di merito, propone ricorso il lavoratore dopo che la propria mano destra, durante i consueti lavori di pulizia dei macchinari, è rimasta schiacciata sotto un rullo di stampa, mentre tentava di recuperare uno straccio rimasto incastrato.
La Corte di merito ha stabilito le rispettive responsabilità dei due soggetti in maniera concorrente; riguardo all'onere della prova, "compete al lavoratore l'allegazione dell'omissione commessa dal datore di lavoro nel predisporre le misure di sicurezza (…) necessarie ad evitare il danno, non essendo sufficiente la generica deduzione della violazione di ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa di una responsabilità oggettiva". A prescindere dalla circostanza che il datore di lavoro, non avrebbe, ad esempio, adibito specifico personale alla sorveglianza dei locali, è tuttavia innegabile che, agendo sui meccanismi di sicurezza, disattivandoli, il lavoratore si è posto egli stesso nella condizione di pericolo sfociata poi nell'infortunio. Il ricorso è rigettato.
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