di Lucia Izzo - Non va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ove manchi una pagina della sentenza impugnata, ma il giudice dovrà preventivamente assegnare alla parte un termine per consentire di colmare la lacuna nella documentazione presentata.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 23395/2015 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un uomo che, dinnanzi ai giudici del gravame aveva visto dichiararsi improcedibile l'appello a causa della mancanza di una pagina della sentenza impugnata contenente il nucleo centrale della motivazione contestata. Non una sanzione di carattere formale, ma un provvedimento dovuto per i giudici, in quanto la vicenda processuale non poteva ricostruirsi indirettamente dagli atti del giudizio nel loro complesso, nonostante il testo novellato dell'art. 348 c.p.c. non avesse più sanzionato con l'improcedibilità la mancata presentazione de proprio fascicolo da parte del'appellante.
Il ricorrente censura questo aspetto procedimentale dinnanzi alla Corte di Cassazione, che accoglie parzialmente il ricorso.
Spiegano gli Ermellini che anche nel vigore dell'originario dettato dell'art. 348 c.p.c., la sanzione d'improcedibilità dell'appello postulava un comportamento colpevole della parte.
Pertanto, quando la parte ha assolto l'onere previsto dall'art. 347 c.p.c., comma secondo, "il giudice che rilevi l'incompletezza del documento, se non sia in grado di decidere in base al complesso dei documenti disponibili, prima di dichiarare l'improcedibilità dell'appello o comunque di definire in rito il gravame di merito, deve assegnare alla parte un termine per provvedere al deposito di una copia completa della sentenza impugnata".
Per tali ragioni, nel caso di specie si rende necessari la cassazione della sentenza e il rinvio alla Corte d'Appello territorialmente competente.
Cass., I sezione civile, sent. 23395/2015