A tal proposito, un'interessante sentenza (qui sotto allegata) è stata recentemente emessa, il 21 marzo 2016, dal Giudice di pace di Fermo in persona dell'Avv. Fedeli.
Nel caso di specie il giudice, chiamato a pronunciarsi su una causa dinanzi ad esso instaurata per risolvere una questione avente ad oggetto un sinistro stradale con un veicolo assicurato in Romania, ha rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio presentata dall'UCI - ufficio territoriale italiano, convenuto.
Tale eccezione, infatti, si basava sul presupposto, reputato errato, che l'azione promossa dagli attori per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del predetto sinistro fosse da inquadrare nell'ambito dell'azione diretta proposta ai sensi del combinato disposto degli articoli 126, comma 2, e 149 del codice delle assicurazioni.
In realtà, invece, gli attori avevano proposto cumulativamente sia l'azione diretta nei confronti dell'UCI, sia quella nei confronti del responsabile/conducente, fondata sul combinato disposto degli articoli 148 del d.lgs. n. 209/2005 e 2054 del codice civile.
La richiesta di condanna, quindi, era rivolta in solido ad entrambe tali parti.
Più in particolare, la domanda era stata avanzata in solido all'UCI da un lato in proprio e dall'altro lato quale domiciliatario ex lege del responsabile ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera b) del codice delle assicurazioni.
L'atto di citazione, poi, era stato notificato sia all'UCI in proprio, sia all'UCI quale domiciliatario dell'assicurato, sia, infine, al responsabile civile nel luogo della sua residenza effettiva.
Con la conseguenza che l'astratta competenza per territorio poteva essere ravvisata in capo a più uffici del Giudice di pace, ovverosia quello di Macerata, in quanto forum rei/forum commissi delicti, quello di Milano, nel cui territorio l'UCI ha la sede, e quello di Fermo, nel cui territorio risiede il responsabile del sinistro.
Quest'ultimo ufficio, quindi, era pienamente competente ad occuparsi della questione.
Con la medesima pronuncia il Giudice di pace Fedeli ha anche ricordato una fondamentale regola che vige nel nostro ordinamento, ovverosia che l'eccezione di incompetenza, ai sensi dell'articolo 38 c.p.c., si ha per non proposta nel caso in cui non contenga l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Giudice di pace di Fermo sentenza 21 marzo 2016