di Valeria Zeppilli - La depenalizzazione del reato di danneggiamento, avutasi nel 2016, non ha toccato le fattispecie aggravate di reato, come quella in cui il bene danneggiato si trovi esposto alla pubblica fede.
L'esposizione alla pubblica fede
Con la sentenza numero 24131/2017 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha a tal proposito chiarito che il concetto di esposizione alla pubblica fede non deve ritenersi correlato alla natura pubblica o privata del luogo in cui la cosa si trova.
Piuttosto, precisano i giudici, si ha esposizione alla pubblica fede quando la cosa trova protezione solo "grazie al senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato".
Una simile condizione, pertanto, può sussistere anche laddove il bene danneggiato si trova in un luogo privato al quale, tuttavia, è possibile accedere liberamente, per mancanza di recinzioni o di sorveglianza.
Il parcheggio del centro commerciale
Tale è, ad esempio, il parcheggio di un centro commerciale, ovverosia il luogo in cui, nel caso di specie, l'imputato aveva colpito violentemente un'auto altrui, tanto da essere sottoposto a procedimento penale.
Non correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto operante la depenalizzazione decretando l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste: ora deve proseguire il giudizio tenendo conto dei principi enunciati dalla Cassazione.
Corte di cassazione testo sentenza numero 24131/2017• Foto: 123rf.com