La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 21457/2009) ha stabilito che l'azienda può chiedere i rimborsi IVA con dichiarazione integrativa anche rispetto a fatture non registrate. La Corte del Palazzaccio ha infatti evidenziato che "in tema di detrazione e di rimborso dell'IVA, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato i seguenti principi, pienamente condivisi dal Collegio:
a) ai sensi dell'art. 28, comma 4°, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie, il diritto alla detrazione si perde solo quando questa non venga computata né nel mese di competenza, né in sede di dichiarazione annuale (…);
b) in ogni caso, la perdita del diritto alla detrazioni, ai sensi del citato art. 28, comma 4°, del d.p.r. 1972/633, non pregiudica il diritto del contribuente al rimborso di quanto versato in eccesso, in applicazione dell'art. 30, comma 2° dello stesso decreto (…), poiché la perdita del diritto al rimborso, avendo natura di vera e propria decadenza, dovrebbe essere prevista espressamente dalla legge, mentre una previsione al riguarda manca nel citato art. 30 e non è riscontrabile in altre norme del medesimo decreto presidenziale (…). In materia di IVA, peraltro, come anche con riferimento alle imposte sui redditi, la dichiarazione del contribuente affetta da errore, di fatto o di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile, atteso che essa non ha valore confessorio, né costituisce fonte dell'obbligazione tributaria, inserendosi invece nell'ambito di un più complesso procedimento di accertamento e riscossione (…); inoltre, i principi della capacità contributiva e di buona amministrazione rendono intollerabile un sistema legislativo che impedisca al contribuente di dimostrare, entro un ragionevole lasso di tempo, l'inesistenza di fatti giustificativi del prelievo (…)". "Del resto -prosegue la Corte-, coerentemente con tali principi, si è affermato anche che la mancata esposizione del credito IVA nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza dal diritto di far valere tale credito, purché lo stesso emerga dalle scritture contabili (…). La soluzione è conforme ai principio del diritto comunitario (…), seguiti dalla giurisprudenza di questa Corte (…), secondo i quali il soddisfacimento del credito IVA non è strettamente collegato al meccanismo della detrazione, potendo essere fatto valere anche mediante semplice istanza di rimborso".
a) ai sensi dell'art. 28, comma 4°, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie, il diritto alla detrazione si perde solo quando questa non venga computata né nel mese di competenza, né in sede di dichiarazione annuale (…);
b) in ogni caso, la perdita del diritto alla detrazioni, ai sensi del citato art. 28, comma 4°, del d.p.r. 1972/633, non pregiudica il diritto del contribuente al rimborso di quanto versato in eccesso, in applicazione dell'art. 30, comma 2° dello stesso decreto (…), poiché la perdita del diritto al rimborso, avendo natura di vera e propria decadenza, dovrebbe essere prevista espressamente dalla legge, mentre una previsione al riguarda manca nel citato art. 30 e non è riscontrabile in altre norme del medesimo decreto presidenziale (…). In materia di IVA, peraltro, come anche con riferimento alle imposte sui redditi, la dichiarazione del contribuente affetta da errore, di fatto o di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile, atteso che essa non ha valore confessorio, né costituisce fonte dell'obbligazione tributaria, inserendosi invece nell'ambito di un più complesso procedimento di accertamento e riscossione (…); inoltre, i principi della capacità contributiva e di buona amministrazione rendono intollerabile un sistema legislativo che impedisca al contribuente di dimostrare, entro un ragionevole lasso di tempo, l'inesistenza di fatti giustificativi del prelievo (…)". "Del resto -prosegue la Corte-, coerentemente con tali principi, si è affermato anche che la mancata esposizione del credito IVA nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza dal diritto di far valere tale credito, purché lo stesso emerga dalle scritture contabili (…). La soluzione è conforme ai principio del diritto comunitario (…), seguiti dalla giurisprudenza di questa Corte (…), secondo i quali il soddisfacimento del credito IVA non è strettamente collegato al meccanismo della detrazione, potendo essere fatto valere anche mediante semplice istanza di rimborso".
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