Il Garante per la privacy, occupandosi del caso di una donna di spettacolo che aveva scoperto dell'esistenza di una sua foto su alcuni volantini pubblicitari di un odontoiatra, ha stabilito che non si può "sfruttare commercialmente l'immagine di una persona, anche se nota, senza il suo consenso". Nonostante la diffida che la donna aveva inviato allo studio odontoiatrico le pubblicità continuavano ad essere in distrubuzione in una delle sedi dello studio. Il caso finiva quindi davanti al Garante che in una nota spiega così i dettagli della vicenda: "Dagli accertamenti avviati e' emerso che lo studio professionale aveva scaricato la fotografia della donna da un sito web e senza il consenso dell'interessata l'aveva poi stampata su 50.000 volantini. L'Autorita', anche sulla base di quanto stabilito dalla disciplina sul diritto d'autore, ha sottolineato che la riproduzione e la divulgazione del ritratto di una persona nota senza il suo consenso, anche nel caso in cui si tratta di un'immagine liberamente reperibile su internet, e' lecita soltanto se risponde a esigenze di 'pubblica informazione' e non ad altre finalita', in particolare quelle commerciali". In questo modo - spiega il Garante - risultano violati i principi di liceita' e correttezza fissati dal Codice Privacy" ed è stato quindi vietato "l'ulteriore trattamento, in qualunque forma, della foto della donna, inclusa la distribuzione presso le diverse sedi dei volantini gia' stampati".
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