La Cassazione dice no ai facili trattenimenti nei Centri di identificazione ed espulsione degli immigrati che siano in attesa di essere rinviari al loro paese. Il monito arriva dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione (la n.13767/2010) che, nella parte motiva, evidenzia che 'la sostanziale equiparazione fra misura di trattenimento nel Centro di identificazione ed espulsione dello straniero irregolare e misura detentiva determina l'invalidita' della proroga disposta dal giudice di pace senza la partecipazione dello straniero medesimo ne' del suo difensore di fiducia o d'ufficio'. Accogliendo il ricorso di un clandestino ghanese la suprema Corte ha così annullato un decreto emesso dal giudice di pace di Roma dichiarando inefficace il provvedimento di trattenimento. La Corte spiega che per garantire la maggiore tutela possibile agli immigrati irregolari trattenuti nei Centri di permanenza temporanea è necessario che il provvedimento venga "trasmesso al giudice senza ritardo e comunque entro le 48 ore" e comunque dopo aver prima sentito l'interessato. La corte precisa inoltre che cessa ogni effetto del provvedimento se non viene convalidato nelle 48 ore successive'.
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