Le pressioni psicologiche esercitate nei confronti dei figli minorenni per scopi vendicativi nei confronti del coniuge costituiscono reato. Lo afferma la Corte di Cassazione spiegando che in tali fattispecie si può essere condannati per il reato previsto dall'art. 572 del codice penale. La decisione è della sesta sezione penale della Corte (sentenza n.250/2011) che ha così confermato una condanna per maltrattamenti inflitta ad una mamma che aveva cercato di mettere suo figlio contro il padre. La donna era stata già condannata dai giudici di merito e si era rivolta alla suprema Corte per sostenere che suoi comportamenti (che i consulenti avevanmo descritto come "portati a strumentalizzare i figli per scopi vendicativi nei confronti del coniuge" non potevano configurare il reato di maltrattamenti. I giudici della Corte hanno respinto il ricorso evidenziando che come emerso peraltro dall'istruttoria "i maltrattamenti erano stati realizzati mediante una pluralita' e continuita' di condotte vessatorie fatte di ripetute minacce, ingiurie e umiliazioni sorrette da consapevole malafede, sicuramente integranti il delitto contestato e hanno accertato gli effetti devastanti prodotti da tali condotte sulla crescita del minore".
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