Anche se il partner confessa il tradimento, la separazione non è a lui addebitabile se viene provato che l'unione matrimoniale è già in crisi. Gli Ermellini, così come stabilito con la recente sentenza dell'anno appena trascorso (n.25560/2010) in cui veniva affermato che per addebitare la separazione al coniuge adulterino è necessario provare il nesso causale tra la relazione extramatrimoniale e la crisi del coniugio, hanno emesso un'altra sentenza in questa direzione, confermando l'orientamento prevalente in tema di addebito della separazione. Infatti nonostante l'ammissione da parte del partner del tradimento, questo non determina l'automatico addebito della separazione. Anche se il tradimento è "solitamente" causa di addebito della separazione (in quanto, situazione che rende ingestibile e intollerabile la situazione, come hanno spiegato i giudici del Palazzaccio), se viene provato che la coppia entra in crisi prima che si verifichi il tradimento, il coniuge adulterino non può subire l'addebito della separazione. La prima sezione civile ha infatti espressamente spiegato (con la sentenza n. 2093 del 28 gennaio 2011), che "la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza e giustifica ex se l'addebito della separazione al coniuge responsabile, non è invece causa d'addebito se risulta provato che esso non ha comunque avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale laddove quest'ultima era preesistente. Ne consegue che risulta insindacabile in sede di legittimità la decisione di merito, adeguatamente motivata, che ha ritenuto di escludere il nesso causale tra l'infedeltà e la fine del matrimonio nonostante il coniuge responsabile avesse confessato all'altro la propria infedeltà".
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