Giro di vite della Corte di Cassazione contro i genitori che non adempiono i propri obblighi di mantenimento nei confronti dei figli minori. L'avvertimento arriva dalla sesta sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza 5752/2011) secondo cui non è consentito "autoridurre l'assegno disposto a favore dei minori" a meno che no sussista una "comprovata incapacità di far fronte all'impegno". Come si legge nella parte motiva della sentenza "il corretto adempimento dell'obbligazione gravante sul genitore in favore dei minori consiste nella dazione (messa a disposizione del minore) dei mezzi di sussistenza, nella qualità e nel valore fissato dal giudice e comporta, di necessità ed agli effetti dell'applicazione dei disposti normativi dell'art. 570 cpv. c.p., n. 2, l'apprestamento solo ed esclusivamente di quel bene o di quel valore che il giudice della separazione o del divorzio ha ritenuto di determinare, nel dialettico confronto delle parti e nel superiore interesse del soggetto debole, oggetto di tutela privilegiata". Nel corso del giudizio di legittimità l'uomo aveva tentato di difendersi facendo notare di aver comunque eseguito significativi versamenti in favore dei suoi familiari. Secondo l'imputato, che era stato già condannato dai giudici di merito, la Corte d'appello avrebbe dovuto dare un'adeguata spiegazione del suo convincimento in ordine alla irrilevanza del parziale adempimento che egli aveva comunque dimostrato. La suprema corte ha respinto il ricorso confermando così la sussistenza del reato previsto e punito dall'art. 570 del codice penale.
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