Testo Unico imposta di registro

Raccolta Normativa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. 
Ultimo aggiornamento gennaio 2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777, che ha prorogato, da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge n. 825 del 1971;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della legge n. 825 del 1971;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;


EMANA


il seguente decreto:

Art. 1.


1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, vistato dal proponente.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi' 26 aprile 1986


COSSIGA


CRAXI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

VISENTINI, Ministro delle finanze

GORIA, Ministro del tesoro

ROMITA, Ministro del bilancio e della

programmazione economica

SCALFARO, Ministro dell'interno


Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1986

Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 22

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI


TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'IMPOSTA DI REGISTRO

Art. 1.

Oggetto dell'imposta


1. L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella

tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a

registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.

Art. 2.

Atti soggetti a registrazione


1. Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli

seguenti:

a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel

territorio dello Stato;

b) i contratti verbali indicati nel comma 1 dell'art. 3;

c) le operazioni delle societa' ed enti esteri indicate

nell'art. 4;

d) gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli

italiani, che comportano trasferimento della proprieta' ovvero

costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di

garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello

Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di

tali beni.

Art. 3.

Contratti verbali


1. Sono soggetti a registrazione i contratti verbali:

a) di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel

territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe

anche tacite;

b) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel

territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti

reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e

proroghe anche tacite.

2. Per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni

dell'art. 22.

Art. 4.

Operazioni di societa' ed enti esteri


1. Sono soggetti a registrazione:

a) l'istituzione nel territorio dello Stato della sededell'amministrazione di societa' di ogni tipo e oggetto costituite all'estero ovvero della sede dell'amministrazione di enti diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, parimenti costituiti all'estero;

b) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunita' economica europea;

c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte della Comunita' economica europea, della sede dell'amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente quella dell'amministrazione non si trovi in uno Stato della Comunita' economica europea;

d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunita' economica europea, della sede dell'amministrazione di uno dei soggetti di cui alla lettera a), sempreche' non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva della Comunita' economica europea 17 luglio 1969, n. 335;

e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunita' economica europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunita' economica europea, sempreche' non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);

f) la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede dell'amministrazione ne' quella legale in uno Stato della Comunita' economica europea, sempreche', in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro Stato della Comunita' economica europea, l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);

g) la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a favore delle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a) non aventi la sede dell'amministrazione ne' quella legale in uno Stato della Comunita' economica europea;

h) l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato dell'oggetto principale dell'impresa da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a) che non abbia la sede legale o la sede dell'amministrazione in uno Stato facente parte della Comunita' economica europea ovvero che in tale Stato non sia soggetto all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d).

Art. 5

Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso


1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda.

((2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni)). ((68))


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AGGIORNAMENTO (68)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 30) che la presente modifica si applica dal 1º gennaio 2018.

Art. 6.

Caso d'uso


1. Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere

acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie

nell'esplicazione di attivita' amministrative o presso le

amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i

rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai

fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette

amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o

regolamento.

Art. 7.

Atti non soggetti a registrazione


1. Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo

unico non vi e' obbligo di chiedere la registrazione neanche in

caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta e' dovuta

in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati

negli articoli ((4, 5, 11 e 11-bis)) della stessa tabella anche se

autenticati o redatti in forma pubblica.

Art. 8.

Registrazione volontaria


1. Chiunque vi abbia interesse puo' richiedere in qualsiasi

momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.

Titolo II
REGISTRAZIONE DEGLI ATTI

Art. 9.

Ufficio competente


1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture

private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali e'

l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico

ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della

lettera b) o della lettera c), dell'art. 10.

2. La registrazione di tutti gli altri atti puo' essere eseguita

da qualsiasi ufficio del registro.

Art. 10.

Soggetti obbligati a richiedere la registrazione

1. Sono obbligati a richiedere la registrazione:

a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonche` i rappresentanti delle societa` o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della societa` o ente, per le operazioni di cui all'art. 4;

b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;

c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni;

d) gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio a norma dell'art. 15.

((d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita' per la conclusione degli affari.))

Art. 11.

Richiesta di registrazione degli atti scritti


1. La richiesta di registrazione degli atti scritti, (( . . . )), deve essere redatta in duplice esemplare su appositi stampati forniti dall'ufficio, conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 10 devono presentare, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati alla lettera c) dello stesso articolo devono presentare unicamente l'originale dell'atto. Per la registrazione degli atti che importano trasferimento, divisione o attribuzione di beni immobili o di diritti reali di godimento su beni immobili o costituzione dei diritti stessi deve essere presentata anche una copia in carta libera.

3. Chi richiede la registrazione di un atto diverso da quelli previsti dal comma 2 deve presentarne all'ufficio del registro due originali ovvero un originale e una fotocopia. Se dell'atto siano stati formati piu' originali, il richiedente puo' presentarne anche piu' di due e richiedere che su tutti venga apposta la annotazione di cui al comma 4 dell'art. 16.

4. I soggetti indicati alla lettera d) dell'art. 10, devono presentare gli atti rinvenuti ai sensi della lettera a) dell'art. 15 e quelli di cui siano venuti legittimamente in possesso ai sensi della lettera h) dello stesso articolo.

5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del registro competente la traduzione e' effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale.

6. La disposizione del comma 5 non si applica agli atti che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato nei quali e' ammesso, per legge, l'uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell'atto.

7. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati ma non importa applicazione dell'imposta se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione.

Art. 12.

Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni

di societa' ed enti esteri


1. La registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti in

termine fisso deve essere richiesta, tranne che per le cessioni,

risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione di cui all'art.

17, presentando all'ufficio una denuncia in doppio originale

redatta su modelli forniti dall'ufficio stesso. La denuncia deve

essere sottoscritta da almeno una delle parti contraenti e deve

indicare le generalita' e il domicilio di queste, il luogo e la

data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la

durata del contratto.

2. Per le operazioni di cui all'art. 4, quando non risultino da

atto scritto, la denuncia deve essere firmata dal rappresentante

della societa' o ente estero ovvero da uno dei soggetti che

rispondono delle obbligazioni della societa' o ente.

3. Ai fini del presente testo unico la denuncia assume qualita'

di atto.

Art. 13.

Termini per la richiesta di registrazione


1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis, entro venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero.

1-bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato emanato.(62) (63)

2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti ce non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis.

((3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi)).

4. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all'art. 4.

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AGGIORNAMENTO (62)

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.

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AGGIORNAMENTO (63)

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Art. 14.

Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad

approvazione od omologazione


1. Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte

della pubblica amministrazione o dell'autorita' giudiziaria

ordinaria e per quelli che non possono avere esecuzione senza che

sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, il

termine di cui all'art. 13 decorre rispettivamente dal giorno in

cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto

notizia, a norma del comma 2, del provvedimento di approvazione o

di omologazione ovvero dal giorno in cui l'atto e' divenuto

altrimenti eseguibile.

2. Agli effetti del presente articolo i funzionari e i

cancellieri preposti all'ufficio che ha provveduto all'approvazione

od omologazione dell'atto devono, entro cinque giorni

dall'emanazione del provvedimento, darne notizia alle parti ovvero

ai notai o funzionari che hanno rogato l'atto mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento.

3. All'atto da registrare devono essere uniti in originale o

copia autenticata, a cura del richiedente, il provvedimento di

approvazione o di omologazione e la lettera di cui al comma 2.

Art. 15.

Registrazione d'ufficio


1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati alle

lettere a), b) e c) dell'art. 10 la registrazione e' eseguita

d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta:

a) per gli atti pubblici e per le scritture private conservati

presso il pubblico ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate

nonche' per gli atti degli organi giurisdizionali conservati presso

le cancellerie giudiziarie, qualora non si rinvengano gli atti

iscritti nei relativi repertori, la registrazione e' eseguita sulla

base degli elementi dagli stessi desumibili;

b) per le scritture private non autenticate soggette a

registrazione in termine fisso quando siano depositate presso

pubblici uffici o quando l'amministrazione finanziaria ne sia

venuta legittimamente in possesso in base ad una legge che

autorizzi il sequestro o ne abbia avuta visione nel corso di

accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini di altri tributi;

c) per i contratti verbali di cui alla lettera a) dell'art. 3 e

per le operazioni di cui all'art. 4 quando, in difetto di prova

diretta, risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti;

d) per i contratti verbali di cui alla lettera b) dell'art. 3

quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti,

continuando nello stesso locale o in parte di esso la stessa

attivita' commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o

nella titolarita' dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi,

precise e concordanti;

e) per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso

rispetto ai quali e' intervenuta la decadenza di cui all'art. 76,

comma 1, e per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso ai

sensi dell'art. 6, quando siano depositati a norma di tale ultimo

articolo.

2. Nelle ipotesi previste dalla lettera c) e della lettera d) del

comma 1 e' ammessa la prova contraria, ad esclusione di quella

testimoniale.

Art. 16.

Esecuzione della registrazione


1. Salvo quanto disposto nell'art. 17, la registrazione e'

eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio, con

la data del giorno in cui e' stata richiesta.

2. L'ufficio puo' differire la liquidazione dell'imposta per non

piu' di tre giorni: il differimento non e' consentito se ritarda o

impedisce l'adozione di un provvedimento ovvero il deposito

dell'atto entro un termine di decadenza.

3. La registrazione consiste nella annotazione in apposito

registro dell'atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta

di registrazione con la indicazione del numero progressivo annuale,

della data della registrazione, del nome del richiedente, della

natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse. Per gli

uffici dotati di sistemi elettrocontabili le modalita' relative

all'esecuzione della registrazione sono stabilite con decreto del

Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e

giustizia.

4. L'ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie

dell'atto o della denuncia, annota la data ed il numero della

registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero

dichiara che la registrazione e' stata eseguita a debito;

l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche

sugli atti eventualmente allegati.

5. Quando la registrazione e' stata eseguita con il pagamento

dell'imposta in misura fissa a norma dell'art. 27 deve esserne

fatta espressa menzione.

6. Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al

richiedente l'originale dell'atto pubblico o un originale della

scrittura privata o della denuncia. Per le scritture private

presentate in un unico originale, l'ufficio restituisce la

fotocopia da esso certificata conforme. Se la registrazione e'

avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione, l'ufficio

restituisce fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al

comma 4.

7. Le richieste di registrazione sono conservate, previa

apposizione del numero e della data di registrazione, in appositi

volumi rilegati.

Art. 17.


Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di

locazione e di affitto di beni immobili


1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonche' per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, e' liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui e' stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso. (62) ((63))

1-bis. Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui al comma 1 e' sanzionato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. (62) ((63))

2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158, COME MODIFICATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).((63))

3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta puo' essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualita' successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalita' di cui al comma 1. (58)

3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione puo' essere assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalita' e il domicilio nonche' il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.

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AGGIORNAMENTO (58)

Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 3, comma 16) che "Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del medesimo decreto".

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AGGIORNAMENTO (62)

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Aveva inoltre disposto (con l'art. 32, comma 1) la soppressione del comma 2 del presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2017.

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AGGIORNAMENTO (63)

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Art. 18.

Effetti della registrazione


1. La registrazione, eseguita ai sensi dell'art. 16, attesta

l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte

ai terzi a norma dell'art. 2704 del codice civile.

2. L'ufficio del registro conserva gli originali e le copie

trattenute ai sensi dell'art. 16 ed i modelli di cui all'art. 17 e,

trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad

eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che

vengono distrutti.

3. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o

di coloro nel cui interesse la registrazione e' stata eseguita,

l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private,

delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali e' ancora

in possesso nonche' delle note e delle richieste di registrazione

di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre

persone puo' avvenire soltanto su autorizzazione del pretore

competente. Nei casi previsti dall'art. 17 in luogo del rilascio

della copia e' attestato il contenuto del modello di versamento.

Art. 19.


Denuncia di eventi successivi alla registrazione

1. L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto,

l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse e` stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.

2. Il termine di cui al comma 1 e` elevato a sessanta giorni se

l'evento dedotto in condizione e` connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.

(( 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488 ))

Titolo III
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 20.

Interpretazione degli atti


1. L'imposta e' applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi. ((74))


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AGGIORNAMENTO (74)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145, nel modificare l'art. 1, comma 87, lettera a) della L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1084) che "L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131".

Art. 21.

Atti che contengono piu' disposizioni


1. Se un atto contiene piu' disposizioni che non derivano

necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre,

ciascuna di esse e' soggetta ad imposta come se fosse un atto

distinto.

2. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano

necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre,

l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione

che da' luogo alla imposizione piu' onerosa.

3. Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri

collegati e contestuali ad altre disposizioni nonche' le quietanze

rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si

riferiscono.

Art. 22.

Enunciazione di atti non registrati


1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti

scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le

stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione,

l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto

enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta

anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69.

2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a

registrazione in termine fisso non da' luogo all'applicazione

dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono

gia' cessati o cessano in virtu' dell'atto che contiene

l'enunciazione.

3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in

termine fisso e' contenuta in uno degli atti dell'autorita'

giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte

dell'atto enunciato non ancora eseguita.

Art. 23.

Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredita'

e comunioni indivise


1. Se una disposizione ha per oggetto piu' beni o diritti, per i

quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota piu'

elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati

pattuiti corrispettivi distinti.

2. La disposizione del comma 1 non si applica per i crediti, ne'

per i beni mobili e le rendite facenti parte di una eredita'

indivisa o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione

delle cessioni dell'eredita' o di quote di comunione, alle aliquote

stabilite per ciascuno di essi.

3. Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina

prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate.

4. Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a

singoli rami dell'impresa, ai fini dell'applicazione delle diverse

aliquote, le passivita' si imputano ai diversi beni sia mobili che

immobili in proporzione del loro rispettivo valore.

Art. 24.

Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze


1. Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti

e le pertinenze si presumono trasferiti all'acquirente

dell'immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita

o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la

registrazione, che appartengono ad un terzo o sono stati ceduti

all'acquirente da un terzo.

2. Quando, entro tre anni, le pertinenze vengano comunque a

risultare di proprieta' dell'acquirente dell'immobile al cui

servizio erano destinate, si applica l'imposta con l'aliquota

relativa al trasferimento dell'immobile, diminuita dell'ammontare

della imposta eventualmente pagata per il trasferimento delle

pertinenze stesse separatamente intervenuto fra le stesse parti.

Art. 25.

Atti a titolo oneroso e gratuito


1. Un atto in parte oneroso e in parte gratuito e' soggetto

all'imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva

l'applicazione dell'imposta sulle donazioni per la parte a titolo

gratuito.

Art. 26.


Presunzione di liberalita`

1. I trasferimenti immobiliari, escluse le permute aventi per oggetto immobili ma fino a concorrenza del minore dei valori permutati ((, ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo di 350 milioni di lire )), posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta o che tali siano considerati ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si presumono donazioni ((...)) se l'ammontare complessivo dell'imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento, anche se richiesta successivamente alla registrazione, risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti. (25)

2. Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se fra loro sussista o meno un rapporto di coniugio o di parentela in linea retta o che sia considerato tale ai sensi del comma 1. In mancanza di tale dichiarazione il trasferimento si considera a titolo gratuito ove al momento della registrazione non risulti comprovata l'inesistenza del rapporto; tuttavia l'inesistenza del rapporto di coniugio o di parentela in linea retta puo` essere provata entro un anno dalla stipulazione dell'atto e in tale caso spetta il rimborso della maggiore imposta pagata.

3. La presunzione non opera per i conguagli pattuiti in sede di divisione e nelle vendite ai pubblici incanti.

4. La presunzione di liberalita`, se ricorre la condizione di cui al comma 1, vale anche per i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprieta` di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario o titolare di diritto reale di godimento.

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AGGIORNAMENTO (25)

La Corte Costituzionale con sentenza del 22-25 febbraio 1999 n. 41 (in s.s. relativa alla G.U. n. 9 del 03.03.1999) ha dichirato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 26, comma primo, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui esclude la prova contraria diretta a superare la presunzione di liberalita' dei trasferimenti immobiliari".

Art. 27.


Atti sottoposti a condizione sospensiva approvazione od omologazione

1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con

il pagamento dell'imposta in misura fissa.

2. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi

effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione.

3. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le

vendite con riserva di proprieta` e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volonta` dell'acquirente o del creditore.

4. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere

gli effetti dalla mera volonta` del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa.

5. Gli atti indicati nell'art. 14, quando intervenga l'approvazione

o la omologazione o quando l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all'imposta nella misura indicata nella tariffa. Tali atti, se presentati all'ufficio prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 14, sono soggetti alla sola imposta in misura fissa salvo, quando intervenga l'approvazione od omologazione o l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato per legge, l'applicazione dell'imposta principale determinata secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell'imposta in misura fissa pagata in sede di registrazione dell'atto.

(( 6. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488 ))

Art. 28.

Risoluzione del contratto


1. La risoluzione del contratto e' soggetta all'imposta in misura

fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa

contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto

pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno

non festivo successivo a quello in cui e' stato concluso il

contratto. Se e' previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul

relativo ammontare si applica l'imposta proporzionale prevista

dall'art. 6 o quella prevista dall'art. 9 della parte prima della

tariffa.

2. In ogni altro caso l'imposta e' dovuta per le prestazioni

derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della

determinazione dell'imposta proporzionale, l'eventuale

corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle

prestazioni stesse.

Art. 29.

Transazione


1. Per le transazioni che non importano trasferimento di

proprieta' o trasferimento o costituzione di diritti reali

l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne

derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione ne' di

quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione

non derivano obblighi di pagamento l'imposta e' dovuta in misura

fissa.

Art. 30.

Ratifica, convalida o conferma


1. La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette

all'imposta nella misura fissa, salvo il disposto dell'art. 22.

2. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e' pattuito

un corrispettivo a carico dell'acquirente, l'imposta si applica con

l'aliquota propria dell'atto ratificato, convalidato o confermato.

Se il corrispettivo non e' pagato contestualmente e' dovuta, se

maggiore, l'imposta stabilita per la relativa obbligazione.

3. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e' pattuito

un corrispettivo a carico dell'alienante e' dovuta l'imposta per

l'assunzione della obbligazione o quella di quietanza a seconda che

dall'atto la somma risulti promessa o pagata.

4. Il criterio per la determinazione dell'imposta stabilito nel

comma 3 si applica anche quando e' pattuito, a carico di una delle

parti, un corrispettivo per la ratifica, convalida o conferma di

atti non traslativi della proprieta'.

Art. 31.

Cessione del contratto


1. La cessione del contratto e' soggetta all'imposta con

l'aliquota propria del contratto ceduto ((, con esclusione della

cessione prevista dall'articolo 5 della parte I della tariffa.))

2. Per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo

gratuito l'imposta si applica con l'aliquota stabilita per il

corrispondente contratto a titolo oneroso.

Art. 32.

Dichiarazione di nomina


1. La dichiarazione di nomina della persona, per la quale un atto

e' stato in tutto o in parte stipulato, e' soggetta all'imposta in

misura fissa a condizione che la relativa facolta' derivi dalla

legge ovvero derivi da espressa riserva contenuta nell'atto cui la

dichiarazione si riferisce e sia esercitata, entro tre giorni dalla

data dell'atto, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura

privata autenticata o presentata per la registrazione entro il

termine stesso. Se la dichiarazione di nomina viene fatta nello

stesso atto o contratto che contiene la riserva non e' dovuta

alcuna imposta. In ogni altro caso, nonche' quando la dichiarazione

di nomina non e' conforme alla riserva o e' fatta a favore di altro

partecipante alla gara, e' dovuta l'imposta stabilita per l'atto

cui si riferisce la dichiarazione.

Art. 33.

Mandato irrevocabile e atto di surrogazione


1. Il mandato irrevocabile con dispensa dall'obbligo di

rendiconto e' soggetto all'imposta stabilita per l'atto per il

quale e' stato conferito.

2. L'atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del

creditore, a norma degli articoli 1201 e 1203 del codice civile, e'

soggetto all'imposta stabilita per la cessione del diritto

spettante al creditore surrogato.

Art. 34.

Divisioni


1. La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati

beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante

sulla massa comune, e' considerata vendita limitatamente alla parte

eccedente. La massa comune e' costituita nelle comunioni ereditarie

dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse

ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione, e

nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto che

abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.

2. I conguagli superiori al cinque per cento del valore della

quota di diritto, ancorche' attuati mediante accollo di debiti

della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita

per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore

complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e

con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per

l'eccedenza.

3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei

condividenti determinato a norma dell'art. 52 e' superiore a quello

dichiarato, la differenza si considera conguaglio.

4. Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi

soggetti, che trovano origine in piu' titoli, sono considerate come

una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da

successione a causa di morte.

Art. 35.

Contratti a prezzo indeterminato


1. Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente

alla stipulazione di un contratto, l'imposta e' applicata in base

al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione,

salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del

corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 19.

2. Gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della

legge 27 luglio 1978, n. 392, non hanno effetto ai fini della

determinazione definitiva del corrispettivo dell'annualita' del

contratto nel corso della quale si verificano. ((Qualora l'imposta

sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di

locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno

effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in

caso di proroga del contratto.))

3. Se nel contratto e' prevista la possibilita' che il

corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore da

dichiarare a norma del comma 1 non puo' essere inferiore al minimo.

Art. 36.

Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga

tacita o di recesso anticipato


1. Per i contratti a tempo indeterminato l'imposta e' applicata

in base alla durata dichiarata dalla parte che ne richiede la

registrazione. Se alla data indicata il rapporto non sia cessato

deve essere presentata all'ufficio, a norma dell'art. 19, una nuova

denuncia sulla base della quale l'imposta viene applicata in

relazione alla maggiore durata del contratto.

2. Se la durata dell'atto dipende dalla vita di una persona si

applicano le disposizioni dell'art. 46.

3. Per i contratti con patto di proroga tacita l'imposta e'

applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo delle

parti di denunciare a norma dell'art. 19 l'ulteriore periodo di

durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle

norme vigenti al momento in cui il contratto e' divenuto vincolante

per il nuovo periodo.

4. Per i contratti, che attribuiscono ad una parte il diritto di

recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo di

tempo, l'imposta e' applicata in relazione a tale periodo, salvo

integrazione per la ulteriore durata.

Art. 37.

Atti della autorita' giudiziaria


1. Gli atti dell'autorita' giudiziaria in materia di controversie

civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti

ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i

lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato

sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento

della registrazione siano stati impugnati o siano ancora

impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva

sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato

sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di

transazione stragiudiziale in cui e' parte l'amministrazione dello

Stato.

2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai

sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta.

Art. 38.

Irrilevanza della nullita' e dell'annullabilita' dell'atto


1. La nullita' o l'annullabilita' dell'atto non dispensa

dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa

imposta.

2. L'imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita,

per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia

dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti,

con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di

ratifica, convalida o conferma.

Art. 39.

Atti soggetti a registrazione in caso d'uso


1. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso l'imposta

e' applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della

richiesta di registrazione.

Art. 40

Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto


((1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni)). ((68))

((1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ancorche' siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA)). ((68))

2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.


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AGGIORNAMENTO (59)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 166) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

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AGGIORNAMENTO (63)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 84) che la presente modifica si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

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AGGIORNAMENTO (68)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 30) che le presenti modifiche si applicano dal 1º gennaio 2018.

Art. 41.



Liquidazione dell'imposta


1. L'imposta, quando non e` dovuta in misura fissa, e` liquidata dall'ufficio mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a lire (( mille )), per difetto se la frazione non e` superiore a lire (( cinquecento )) e per eccesso se superiore ((, ovvero all'unita', nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore)).

2. L'ammontare dell'imposta principale non puo` essere in nessun caso (( inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa. ))

Art. 42

Imposta principale, suppletiva e complementare


(( 1. E' principale l'imposta applicata al momento della

registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica;

e' suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; e' complementare l'imposta applicata in ogni altro caso. ))

2. L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli

atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all'atto della registrazione e` riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto.

Titolo IV
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Art. 43.

Base imponibile


1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, e' costituita:

a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi;

b) per le permute, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40, dal valore del bene che da' luogo all'applicazione della maggiore imposta;

c) per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che da' luogo all'applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40;

d) per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire;

e) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente obbligazione, dall'ammontare dell'obbligazione assunta o estinta e, se questa ha per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore del bene alla data dell'atto;

f) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia e' prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita;

g) ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488;

h) per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto;

i) per i contratti relativi ad operazioni soggette e ad operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto, dal valore delle cessioni e delle prestazioni non soggette a tale imposta.

2. I debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile.

3. I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell'atto, sempreche' le parti non abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.

4. Le disposizioni del comma 1 valgono anche per gli atti dell'autorita' giudiziaria, di cui all'art. 37, relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti. (43) (60) ((44))


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AGGIORNAMENTO (43)

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1 comma 497) che "In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attivita' commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Gli onorari notarili sono ridotti del 20 per cento".

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AGGIORNAMENTO (60)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 gennaio 2014, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 29/1/2014, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede la facolta', per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono nell'esercizio di attivita' commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che, in deroga all'art. 44, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, fatta salva l'applicazione dell'art. 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)".

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AGGIORNAMENTO (44)

La L. 23 dicembre 2005, n. 266, come modificata dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto (con l'art. 1 comma 497) che "In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attivita' commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nellatto. Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento".

Art. 44.

Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi


1. Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di

espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti

stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base

imponibile e' costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito,

nell'ipotesi prevista dall'art. 587 del codice di procedura civile,

della parte gia' assoggettata all'imposta.

2. Per l'espropriazione per pubblica utilita' e per ogni altro

atto della pubblica autorita' traslativo o costitutivo della

proprieta' di beni mobili o immobili o di aziende e di diritti

reali sugli stessi la base imponibile e' costituita dall'ammontare

definitivo dell'indennizzo. In caso di trasferimento volontario

all'espropriante nell'ambito della procedura espropriativa la base

imponibile e' costituita dal prezzo.

Art. 45.

Concessioni e atti con amministrazioni dello Stato


1. Per gli atti concernenti le concessioni di cui all'art. 5

della parte prima della tariffa, nonche' per gli atti portanti

trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad

amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di

personalita' giuridica, con valore determinato dall'ufficio tecnico

erariale in base a disposizioni di legge, la base imponibile e'

costituita, rispettivamente dall'ammontare del canone ovvero da

quello del corrispettivo pattuito.

Art. 46.

Rendite e pensioni


1. Per la costituzione di rendite la base imponibile e' costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile e' costituita dal valore della pensione.

2. Il valore della rendita o pensione e' costituito:

a) dal ventuplo dell'annualita' se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; (49) (51) (55a) (58a) (62) (69) (71) ((73))

b) dal valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore al ventuplo dell'annualita', se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; (49) (51) (55a) (58a) (62) (69) (71) ((73))

c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, applicabile in relazione all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.

3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a norma della lettera c) del comma 2 tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu' persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore e' determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari.

4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi previsti dalla lettera b) del comma 2, ma il suo valore non puo' superare quello determinato nei modi previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona e' diversa dal beneficiario.

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AGGIORNAMENTO (49)

Il Decreto 7 gennaio 2008 (in G.U. 11/01/2008, n. 9) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 33,33 volte l'annualita'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2008".

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AGGIORNAMENTO (51)

Il Decreto 23 dicembre 2009, (in G.U. 31/12/2009, n. 303), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 100 volte l'annualita'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2010".

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AGGIORNAMENTO (55a)

Il Decreto 23 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b ) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 66,66 volte l'annualita'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2011".

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AGGIORNAMENTO (58a)

Il Decreto 22 dicembre 2011 (in G.U. 30/12/2011, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in quaranta volte l'annualita'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012".

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AGGIORNAMENTO (62)

Il Decreto 23 dicembre 2013 (in G.U. 28/12/2013, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b ) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 100 volte l'annualita'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014".

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AGGIORNAMENTO (69)

Il Decreto 23 dicembre 2016 (in G.U. 31/12/2016, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 1000 volte l'annualita'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017".

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AGGIORNAMENTO (71)

Il Decreto 20 dicembre 2017 (in G.U. 28/12/2017, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 333,33 volte l'annualita'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018".

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AGGIORNAMENTO (73)

Il Decreto 19 dicembre 2018 (in G.U. 28/12/2018, n. 300) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 125,00 volte l'annualita'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019".

Art. 47.

Enfiteusi


1. Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la

cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile e'

costituita dal ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, dal

valore del diritto dell'enfiteuta.

2. Per l'affrancazione la base imponibile e' costituita dalla

somma dovuta dall'enfiteuta.

3. Il valore del diritto del concedente e' pari alla somma dovuta

dall'enfiteuta per l'affrancazione. Il valore del diritto

dell'enfiteuta e' pari alla differenza tra il valore della piena

proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione.

Art. 48.

Valore della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e

dell'abitazione


1. Per il trasferimento della proprieta' gravata da diritto di

usufrutto, uso o abitazione la base imponibile e' costituita dalla

differenza fra il valore della piena proprieta' e quello

dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto,

dell'uso e dell'abitazione e determinato a norma dell'art. 46,

assumendo come annualita' l'ammontare ottenuto moltiplicando il

valore della piena proprieta' per il saggio legale di interesse.

Art. 49.

Crediti


1. Per i crediti la base imponibile e' costituita dal loro

importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati. Per

i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data

dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, la base

imponibile e' costituita dal loro valore attuale calcolato al

saggio legale di interesse.

Art. 50

((Atti ed operazioni concernenti societa`, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole


1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di societa' o di enti, diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalita' giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile e' costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passivita' e degli oneri accollati alle societa', enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonche' delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo. ))

Art. 51.

Valore dei beni e dei diritti


1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni

o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello

dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.

2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti

reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o

diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio.

3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti

reali immobiliari l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale

rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai

trasferimenti a qualsiasi titolo e alle, divisioni e perizie

giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o

a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo,

che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di

analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di

cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso

mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per

gli investimenti immobiliari, nonche' ad ogni altro elemento di

valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.

4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su

di esse il valore di cui al comma 1 e' controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'art. 7 della parte prima della tariffa ((e art. 11-bis della tabella)), al netto delle passivita' risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato art. 7 della parte prima della tariffa.L'ufficio puo' tenere conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e puo' procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 52.


Rettifica del valore degli immobili e delle aziende

1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni.

2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai quali e` stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonche` dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso.

2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.

3. L'avviso e` notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.

4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque (2) volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne` i valori o corrispettivi della nuda proprieta` e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche` per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.(5)

5. I moltiplicatori di settantacinque e cento volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nonche` per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. (39) (40) ((45))

5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il Decreto 11 novembre 1989 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte, di cui all'art. 52, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'art. 26, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, aggiunto con l'art. 8, primo comma, della legge 17 dicembre 1986, n. 880 e all'art. 12, primo comma, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 70, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, sono elevati, rispettivamente, a settantacinque e cento volte".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate a decorrere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, nonche' per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione e le successioni aperte da tale data".

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AGGIORNAMENTO (39)

La L. 24 dicembre 2003 n. 350 ha disposto (con l'art. 1 comma 63) che "a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del 10 per cento".

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AGGIORNAMENTO (40)

Il D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004 n. 191 ha disposto (con l'art. 1-bis comma 7) che "per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati, in luogo del 10 per cento previsto dall'articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella misura del 20 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto (con l'art. 2, comma 45) che il moltiplicatore previsto dal comma 5, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento.

Art. 52-bis

(((Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione)


1. La liquidazione dell'imposta complementare di cui all'articolo 42, comma 1, e' esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualita' successive alla prima)).

Art. 53.

Atti sprovvisti di indicazioni necessarie


1. Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore ne'

l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base

imponibile, salva l'applicazione dell'art. 52 nelle ipotesi

previste nei commi 3 e 4 dell'art. 51.

2. Se l'atto non contiene l'indicazione della sua data, si assume

come tale quella in cui e' eseguita la registrazione, salva

l'applicazione della sanzione stabilita' nell'art. 74.

Art. 53

(Attribuzioni e poteri degli uffici)


1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, le attribuzioni e i poteri)) di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonche' delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Titolo V
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

Art. 54.

Riscossione dell'imposta in sede di registrazione


1. All'atto della richiesta di registrazione il richiedente deve

pagare l'imposta liquidata a norma del comma 1 dell'art. 16,

ovvero, se la liquidazione e' differita a norma del comma 2 dello

stesso articolo, depositare la somma che l'ufficio ritiene

corrispondente all'imposta dovuta. Della somma depositata viene

rilasciata ricevuta.

2. I funzionari indicati alla lettera c) dell'art. 10 sono tenuti

al pagamento o al deposito di cui al comma 1 limitatamente ai

decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli

atti da essi ricevuti.

3. Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento

dell'imposta deve essere effettuato, entro il termine di cui al

comma 5, dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse e'

richiesta la registrazione.

4. In mancanza del pagamento o del deposito l'ufficio procede, a

norma dell'art. 15, lettere a) e b), alla registrazione d'ufficio.

5. Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma

dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di

liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al

pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine

di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso

dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di

registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi

dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da

pagare.

Art. 55.

Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione


1. Il pagamento dell'imposta complementare, dovuta in base

all'accertamento del valore imponibile o alla presentazione di una

delle denunce previste dall'art. 19, deve essere eseguito entro

sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della

relativa liquidazione.

2. Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito

entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica

della relativa liquidazione.

3. Il pagamento delle imposte, ((e delle sanzioni

amministrative)) eseguito successivamente alla registrazione deve

risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di

registrazione dell'atto e le generalita' del soggetto che ha

eseguito il pagamento.

4. Per gli interessi di mora si applicano le disposizioni delle

leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile

1978, n. 130.

Art. 56.

Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e

privilegio


1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a

meno che si tratti:

a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In

tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro

il termine di cui all'articolo 55, per due terzi dell'imposta

liquidata sul valore risultante dalla decisione della commissione

tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della

commissione di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme

gia' riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono

gravi motivi, puo' sospendere la riscossione fino alla decisione

della commissione tributaria di primo grado. Se l'imposta

riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria e'

inferiore a quella gia' riscossa, il contribuente ha diritto al

rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica

della d;

l'intendente di finanza, ove ricorrano gravi motivi, puo'

sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione di

primo grado. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della

commissione tributaria e' inferiore a quella gia' riscossa il

contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta

giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita

anche su richiesta del contribuente;

b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la

decisione della commissione tributaria centrale o della corte

d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.

2. Il pagamento delle imposte, di cui al comma 1 ,richieste in

relazione alle decisioni delle commissioni tributarie, deve essere

effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla

notifica dell'avviso di liquidazione.

3.((COMMA ABROGATO DAL D.Lgs. 18 DICEMBRE 1997, n.473))

4. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse,

delle pene pecuniarie e degli interessi di mora si applicano le

disposizioni degli articoli 2, da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14

aprile 1910, n. 639. Lo Stato ha privilegio secondo le norme

stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il

decorso di cinque anni dalla data di registrazione.

Art. 57.



Soggetti obbligati al pagamento


1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o

autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.

1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1,

lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita' per la conclusione degli affari.

((1-ter. L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria e` solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto)).

2. La responsabilita` dei pubblici ufficiali non si estende al

pagamento delle imposte complementari e suppletive.

3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva

apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.

4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto

ad una delle parti contraenti e` a carico esclusivamente di questa.

5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli

presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta e` esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.

6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato piu` parti,

contiene piu` disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive e` limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.

7. Nei contratti in cui e` parte lo Stato, obbligata al pagamento

dell'imposta e` unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreche` non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni dello Stato.

8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilita` o di

trasferimento coattivo della proprieta` o di diritti reali di godimento l'imposta e` dovuta solo dall'ente espropriante e dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392; l'imposta non e` dovuta se espropriante o acquirente e` lo Stato.

Art. 58.

Surrogazione all'amministrazione


1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), che hanno

pagato l'imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e

privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria e possono,

esibendo un certificato dell'ufficio del registro attestante la

somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il

loro ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti

nel cui interesse fu richiesta la registrazione.

2. L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a norma dell'art.

642 del codice di procedura civile. Non e' ammissibile

l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano

dovute o erano dovute in misura minore.

Art. 59.

Registrazione a debito


1. Si registrano a debito, cioe` senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:

a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non e` ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;

b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;

c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;

d) le sentenze ((e gli altri atti degli organi giurisdizionali)) che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.

Art. 60.

Modalita' per la registrazione a debito


1. La registrazione a debito si esegue a norma dell'art. 16 a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che questo e' compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorita' giudiziaria che lo ha emanato. Per i provvedimenti emessi d'ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.

2. Nelle sentenze ((e negli altri atti degli organi giurisdizionali)) di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito. ((L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilita' dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), puo' sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.))

Art. 61.


Recupero delle imposte prenotate a debito


1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

2. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i

cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.

Titolo VI
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 62.

Nullita' dei patti contrari alla legge


1. I patti contrari alle disposizioni del presente testo unico,

compresi quelli che pongono l'imposta e le eventuali sanzioni a

carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.

Art. 63.

Comunicazione di atti e notizie


((1. I soggetti di cui all'art. 10)) e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici del registro le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione, dell'imposta. I pubblici ufficiali, di cui all'art. 10, lettere b) e c), devono inoltre trasmettere agli uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati.

2. Le copie e gli estratti di cui al comma 1, attestati conformi all'originale, devono essere trasmessi gratuitamente entro otto giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine piu' breve.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai

testamenti.

Art. 64.

Attestazione degli estremi di registrazione degli atti


1. I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro

formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a

registrazione in termine fisso menzionati negli atti stessi.

Art. 65.

Divieti relativi agli atti non registrati


1. I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non

soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, ne'

allegare agli stessi, ne' ricevere in deposito, ne' assumere a base

dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati.

2. Gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti

pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non

possono ricevere in deposito ne assumere a base dei loro

provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non

registrati. Il divieto non si applica nei casi di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 66.

3. Gli impiegati di cui al comma 2 possono ricevere in deposito

atti soggetti a registrazione in caso d'uso e assumere gli atti

depositati a base dei loro provvedimenti, ma sono tenuti a

trasmettere gli atti stessi in originale o in copia autenticata all'ufficio del registro ai fini della registrazione d'ufficio.

4. Gli impiegati delle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura e gli impiegati addetti alla tenuta di

albi previsti dalle vigenti leggi non possono procedere

all'iscrizione di societa' nell'anagrafe delle ditte o negli albi

se non venga prodotto l'atto scritto e registrato da cui risulti la costituzione della societa'.

5. Rimane fermo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del codice

civile per gli atti da trascrivere o iscrivere nei registri immobiliari.

6. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per gli atti

allegati alle citazioni, ai ricorsi e agli scritti defensionali, o

comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e arbitri, ne' per

quelli indicati nei provvedimenti giurisdizionali o nei lodi

arbitrali. Quando tuttavia il provvedimento o il lodo arbitrale e'

emesso in base a tali atti, questi devono essere inviati in

originale o in copia autenticata al competente ufficio del

registro, insieme con il provvedimento, a cura del cancelliere o

del segretario, e insieme con il lodo a cura del cancelliere della

pretura presso la quale e' stato depositato ai fini della

dichiarazione di esecutivita'; in questo caso gli atti in base ai

quali e' stato emesso il lodo devono essere depositati in cancelleria dalla parte interessata, insieme con questo.

7. Gli atti in base ai quali sono stati emessi provvedimenti

giurisdizionali non soggetti a registrazione, di cui alla tabella,

devono essere inviati all'ufficio del registro, a cura del

cancelliere o del segretario, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli stessi.

Art. 66.

Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati


1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali

giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio;

b) agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento

giurisdizionale, salvo il disposto del comma 7 dell'art. 65;

c) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o

iscrizione nei registri immobiliari;

d) alle copie degli atti occorrenti per l'approvazione od

omologazione;

e) alle copie di atti che il pubblico ufficiale e' tenuto per

legge a depositare presso pubblici uffici. ((52))

3. Nei casi di cui al comma 2 deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciati prima della registrazione l'indicazione dell'uso. (36)


-------------

AGGIORNAMENTO (36)

La Corte Costituzionale con sentenza del 21 novembre - 6 dicembre 2002 n. 522 (in G.U. 1a s.s. 11/12/2002, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata".

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AGGIORNAMENTO (52)

La Corte Costituzionale, con sentenza del 7 - 10 giugno 2010 n. 198 (in G.U. 1a s.s. 16/6/2010, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest'ultimo".

Art. 67.

Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali


1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), i capi

delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario

autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un

apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a

registrazione in termine fisso.

2. Gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per

giorno, senza spazi in bianco ne' interlinee e per ordine di numero

con l'indicazione della data e del luogo dell'atto o

dell'autenticazione, delle generalita' e del domicilio o residenza

delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del

corrispettivo pattuito. A margine dell'annotazione devono essere

indicati gli estremi della registrazione.

3. Negli uffici amministrativi, nei quali piu' funzionari sono

incaricati della stipulazione degli atti, non si puo' tenere che un

solo repertorio, salva espressa autorizzazione della competente

intendenza di finanza.

4. I fogli dei repertori di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere

numerati e vidimati dal pretore competente per territorio, salvo

per i notai quanto disposto dalle leggi ad essi relative.

((4-bis. Ai fini dell'annotazione di cui ai commi 1 e 2, i

cancellieri desumono gli elementi riguardanti il domicilio o la

residenza anagrafica delle parti dagli atti del procedimento. Nel

caso di elezione di domicilio l'acquisizione degli elementi

anzidetti e' effettuata tramite il domiciliatario o gli organi di

polizia tributaria)).

Art. 68.

Controllo del repertorio


1. I soggetti di cui all'art. 67 devono, entro il mese successivo

a ciascun quadrimestre solare nei giorni indicati dall'ufficio del

registro competente per territorio, presentare il repertorio

all'ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta.

2. L'ufficio del registro, dopo aver controllato la regolarita'

della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in

esso iscritti, nonche' la corrispondenza degli estremi di

registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di

formalita' di cui all'art. 16 e dopo aver rilevato le eventuali

violazioni e tutte le notizie utili, appone il proprio visto dopo

l'ultima iscrizione indicando la data di presentazione e il numero

degli atti iscritti o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna

iscrizione.

3. L'ufficio non puo' trattenere il repertorio oltre il terzo

giorno non festivo successivo a quello di presentazione.

Titolo VII
SANZIONI

Art. 69.

(Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione

della denuncia)


1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 e' punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.(62) ((63))

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AGGIORNAMENTO (62)

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.

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AGGIORNAMENTO (63)

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Art. 70.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, n.473))

Art. 71.

(((Insufficiente dichiarazione di valore)


1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di

cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 51, ridotto di un

quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione

amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore

imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma

dell'articolo 52 la sanzione si applica anche se la differenza non

e' superiore al quarto del valore accertato.))

Art. 72.

(Occultazione di corrispettivo)


1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71. (62) ((63))

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AGGIORNAMENTO (62)

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.

------------

AGGIORNAMENTO (63)

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Art. 73.

(((Omessa o irregolare tenuta o presentazione del reertorio)


1. Per l'omessa presentazione del repertorio ai sensi del primo

comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la

sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dieci milloni.

2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni

dell'articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire

un milione a lire quattro milioni. 3. Se la presentazione del

repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero

la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito

dall'amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono

essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei

mesi. 4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'ufficio

del registro, chiede all'autorita' competente l'applicazione della

sanzione accessoria prevista dal comma 3.))

Art. 74.



Altre infrazioni

1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 51, quarto comma, e chi non ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi dell'articolo 63, e` punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

(( 1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. ))

Art. 75.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997 n.473))

Titolo VIII
DECADENZA E PRESCRIZIONE

Art. 76

Decadenza dell'azione della finanza


1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articolo 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si e` verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte all'art. 19.

1 bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 52 comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.

2. Salvo quanto disposto nel comma 1 bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:

a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta

principale;

b) dalla data in cui e` stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta complementare; dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa e` divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;

c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva.

((2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonche' le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.))

3. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell'art. 52.

4. La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non e` dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e` avvenuta la violazione.

5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6.

Art. 77.

Decadenza dell'azione del contribuente


1. Il rimborso dell'imposta, della soprattassa, della pena

pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena

di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la

sanzione e' stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento

ovvero, se posteriore, da quello in cui e' sorto il diritto alla

restituzione.

2. Per i contratti a prezzo indeterminato, se la restituzione

dipende dalla misura dell'imponibile il termine decorre dal giorno

in cui ne e' stato definitivamente stabilito il minore ammontare.

Nei casi di cui alla lettera a) dell'art. 56 il termine decorre

dalla data di notificazione della decisione.

3. La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio che

ha eseguito la registrazione, il quale deve rilasciarne ricevuta,

ovvero essere spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con

avviso di ricevimento.

4. Per gli interessi di mora spettanti al contribuente leggi 26

gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n.

130.

Art. 78.

Prescrizione del diritto all'imposta


1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta

definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

Titolo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 79.

Applicazione delle norme modificative, correttive e integrative


1. Le disposizioni del presente testo unico e dei relativi

allegati modificative, correttive o integrative di quelle

anteriormente in vigore si applicano agli atti pubblici formati,

agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private

autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo

unico stesso, nonche' alle scritture private non autenticate e alle

denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data.

Tuttavia le disposizioni piu' favorevoli ai contribuenti, compresa

quella del comma 4 dell'art. 52, hanno effetto anche per gli atti,

scritture e denunce anteriori relativamente ai quali alla data di

entrata in vigore del presente testo unico sia pendente

controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza

dell'azione della finanza, fermi restando gli accertamenti di

maggior valore gia' divenuti definitivi, ma al rimborso di imposte

gia' pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data

sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di

rimborso. Per l'anno 1986 per gli atti e le scritture relativi ai

terreni si tiene conto dei coefficienti stabiliti ai fini delle

imposte sul reddito per l'anno 1985.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione contenuta

nell'art. 52, comma 4, per gli atti e scritture relativi a beni e

diritti ivi indicati, presentati per la registrazione anteriormente

alla data di pubblicazione del presente testo unico, per i quali

alla data stessa non sia stato notificato avviso di accertamento di

maggior valore, i contribuenti possono, senza applicazione della

pena pecuniaria di cui all'art. 71, adeguare il valore dichiarato a

quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori ai redditi

catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per anno di

registrazione dell'atto relativamente agli atti registrati

anteriormente al 1 gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno

1985 relativamente agli atti registrati nel 1986 prima della

pubblicazione del presente testo unico. A tal fine deve essere

presentata all'ufficio del registro, entro tre mesi dall'entrata in

vigore del presente testo unico, dichiarazione integrativa in

duplice esemplare conforme al modello approvato con decreto del

Ministro delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

L'ufficio, previo accertamento della conformita' dei due esemplari

e apposizione del timbro a calendario, ne restituisce uno e

provvede a norma dell'art. 55. Per gli maggior valore aventi

scadenza tra la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore

del presente testo unico sono proroghe a sei mesi da questa.

3. Per la prima proroga, anche tacita, intervenuta dopo l'entrata

in vigore del presente testo unico, dei contratti di locazione e di

affitto di beni immobili registrati a norma dell'art. 16 bis del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634,

deve essere presentata richiesta di registrazione a norma dell'art.

12 del presente testo unico.

4. L'imposta prevista dall'art. 4, n. 6), della parte prima della

tariffa per la conversione di obbligazioni in azioni non e' dovuta

fino a concorrenza di quella pagata anteriormente all'entrata in

vigore del presente testo unico in dipendenza del collocamento

delle obbligazioni.

5. La disposizione del comma 4, prima parte, dell'art. 56 ha

effetto dal 1 gennaio 1973.

Art. 80.

Altre disposizioni


1. La disposizione del comma 3 dell'art. 21, relativa agli

accolli di debiti e oneri, ha effetto dal 1 gennaio 1973 per gli

atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati

e per le scritture private autenticate o presentate per la

registrazione anteriormente alla data di entrata in vigore del

presente testo unico, relativamente ai quali alla data stessa sia

pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di

decadenza dell'azione della Finanza o quello dell'azione del

contribuente per il rimborso.

2. L'imposta relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda

proprieta' trasferita a titolo oneroso con atti posti in essere

quando era in vigore il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, si

applica solo se la consolidazione dell'usufrutto si e' verificata

anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Non si fa

luogo a rimborso delle imposte gia' pagate, salvo i casi in cui

alla data del 20 novembre 1985 risultasse presentato il ricorso.

3. Rimangono ferme, in quanto applicabili, le disposizioni

dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 634, e quella dell'art. 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 6 dicembre 1977, n. 914.

Art. 81.

Entrata in vigore


1. Il presente testo unico entra in vigore il 1 luglio 1986.


Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri

CRAXI

TARIFFA


PARTE PRIMA

Atti soggetti a registrazione in termine fisso


Art. 1.


---------------------------------------------------------------------
1. Atti  traslativi  a  titolo  oneroso  della         |
proprieta'  di  beni  immobili  in  genere  e          |
atti traslativi o costitutivi  di diritti reali        |
immobiliari  di godimento, compresi la rinuncia        |
pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di        |
espropriazione per pubblica utilita' e i               |
trasferimenti coattivi                                 | 9 per cento
---------------------------------------------------------------------
Se il trasferimento ha per oggetto case                |
di abitazione, ad eccezione di quelle di               |
categoria  catastale  A1, A8  e A9 , ove               |
ricorrano le condizioni di cui alla nota               |
II-bis)                                                | 2 per cento
---------------------------------------------------------------------
Se il trasferimento  ha  per oggetto terreni agricoli  |
e relative pertinenze a favore  di  soggetti diversi   |
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori  agricoli |
professionali, iscritti  nella  relativa  gestione     |
previdenziale  ed assistenziale                        |((15 per cento))
---------------------------------------------------------------------
((Se il trasferimento e' effettuato nei confronti | di banche e intermediari
    finanziari autorizzati | all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario,| e
    ha per oggetto case di abitazione, di | categoria catastale diversa da Al, A8 e
    A9, acquisite | in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali | ricorrono
    le condizioni di cui alle note II-bis) e | II-sexies): |1,5 per cento ))

(4) (47) (54) (55) ((63))


Note:


I) NOTA ABROGATA DAL D.LGS. 14 MARZO 2011, N. 23.

II) NOTA ABROGATA DAL D.LGS. 14 MARZO 2011, N. 23.

II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o consuntivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'ambientazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; (61)

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare.

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno ll'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

((4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4)).

II-ter). NOTA ABROGATA DAL D.LGS. 14 MARZO 2011, N. 23.

II-quater). NOTA ABROGATA DAL D.LGS. 14 MARZO 2011, N. 23.

II-quinquies). NOTA ABROGATA DAL D.LGS. 14 MARZO 2011, N. 23.

((II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore e, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria)).((60))


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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".

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AGGIORNAMENTO (27)

La L. 23 dicembre 1999 n. 488 ha disposto (con l'art. 7 comma 6) che "l'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta al 3 per cento".

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AGGIORNAMENTO (47)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 28) che le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente Tariffa, parte I "si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data".

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AGGIORNAMENTO (54)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, nel modificare l'art. 1, comma 25 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma 23) che "Il termine di cinque anni di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di tre anni. All'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il termine di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, decorre dall'anno 2005".

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AGGIORNAMENTO (55)

Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha disposto:

- (con l'art. 10, comma 2) che "Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' essere inferiore a 1.000 euro";

- (con l'art. 10, comma 5) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014".

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AGGIORNAMENTO (61)

Il D.L. 12 maggio 2014, n. 74, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 2014, n. 93, ha disposto (con l'art. 1, comma 9-quinquies) che "I termini previsti alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis) all'articolo 1 della parte prima della tariffa annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, nonche' alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono prorogati fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione del presente comma si applica ai contribuenti proprietari di immobili situati nei comuni interessati dagli eventi sismici elencati nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122".

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AGGIORNAMENTO (63)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 84) che le presenti modifiche si applicano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

Art. 2.

1. Atti di cui al comma 1 dell'art. 1 relativi a  beni
diversi da quelli indicati nello stesso articolo e nel
successivo art. 7.....................................             3%

Se il trasferimento avviene a favore dello Stato,
ovvero a favore di enti pubblici territoriali, o
consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi,
ovvero a favore di comunita' montane..................      L. 50.000

((2.Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi
    da quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7: lire 250.000))

(4)



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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".

Art. 3.



1. Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti

di qualsiasi natura, salvo il successivo art. 7 ......... 1%

Art. 4.

1. Atti propri delle societa' di qualunque
tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle
societa', compresi i consorzi, le
associazioni e le altre organizzazioni di
persone o di beni, con o senza personalita'
giuridica, aventi per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita'
commerciali o agricole:
    a) costituzione e aumento del capitale
o patrimonio
      1) con conferimento di proprieta'
o diritto reale di godimento su  beni
immobili, salvo il successivo n. 2)                le stesse aliquote
                                                    di cui all'art. 1
      2) con conferimento di proprieta'
o diritto reale di godimento su fabbricati
destinati specificamente all'esercizio di
attivita' commerciali e non suscettibili
di altra destinazione senza radicale
trasformazione nonche' su aree destinate ad
essere utilizzate per la costruzione dei
suddetti fabbricati o come loro pertinenze,
sempreche' i fabbricati siano ultimati entro
cinque anni dal conferimento e presentino le
indicate caratteristiche....................                       4%
      3) con conferimento di proprieta' o
diritto reale di godimento su aziende o su
complessi aziendali relativi a singoli rami
dell'impresa................................         ((lire 250.000))
      4) con conferimento di proprieta' o di
diritto reale di godimento su unita' da
diporto                                            le stesse  imposte
                                                 di cui al successivo
                                                               art. 7
      5) con conferimento di denaro, di beni
mobili, esclusi quelli di cui all'articolo
11-bis della tabella, e di diritti diversi
da quelli indicati nei numeri precedenti......       ((lire 250.000))
      6) mediante conversione di obbligazioni
in azioni o passaggio a capitale di riserve
diverse da quelle costituite con sopraprezzi
o con versamenti dei soci in conto capitale
o a fondo perduto e da quelle iscritte in
bilancio a norma di leggi di rivalutazione
monetaria (10)                                        ((lire 250.000))
    b) fusione tra societa', scissione delle
stesse,conferimento di aziende o di complessi
aziendali  relativi a singoli rami dell'impresa
fatto da una societa' ad altra societa'
esistente o da costituire; analoghe operazioni
poste in essere da enti diversi dalle societa':          lire 250.000
    c) altre modifiche statutarie, comprese
le trasformazioni e le proroghe..............               L. 50.000
                                                                  (4)
    d) assegnazione ai soci, associati o
partecipanti:
      1) se soggette all'imposta sul valore
aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro               L. 50.000
                                                                  (4)
      2) in ogni altro caso                        le stesse aliquote
                                                 di cui alla lett. a)
    e) regolarizzazione di societa' di fatto,
derivanti da comunione ereditaria di azienda,
tra eredi che continuano in forma societaria
l'esercizio dell'impresa.....................        ((lire 250.000))
    f) operazioni di societa' ed enti esteri
di cui all'art. 4 del testo unico............                      1%
    g)atti propri dei gruppi europei di interesse
economico                                            ((lire 250.000))


((Note:

I) La proprieta' ed i diritti reali su immobili o unita' da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.

II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione e' registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di societa' di fatto, ancorche' derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo Unico.

III) Per gli atti propri delle societa' ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.

IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di lire 250.000 se la societa' destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.

V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste.))



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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".

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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24/03/1993 n. 75, ha disposto (con l'art. 9 comma 11-bis) che "La disposizione di cui all'articolo 4, lettera a), numero 6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , deve intendersi applicabile, per la parte in cui esclude dall'imposta proporzionale di registro gli aumenti di capitale mediante utilizzo di riserve iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria, anche agli aumenti di capitale effettuati mediante passaggio a capitale di riserve iscritte in bilancio a norma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , e dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993 n. 427, ha disposto (con l'art. 63 comma 6-bis) che "La disposizione contenuta nella nota V) all'articolo 4 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernentil'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, deve essere interpretata nel senso che l'aliquota prevista alla lettera e) si applica anche quando la formazione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di regolarizzazione avviene entro un anno dall'apertura della successione."

Art. 5.

1. Locazioni e affitti di beni immobili:
    a) quando hanno per oggetto fondi rustici                   0.50%
  ((a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorche' assoggettati
      all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8),
      del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento))
    b) in ogni altro caso                                          2%
2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e
surrogazioni relative                                              2%
3. Concessioni di diritti d'acqua a tempo
determinato, cessioni e surrogazioni relative                   0,50%
4. Contratti di comodato di beni immobili                   L. 50.000

(4)

NOTE:

I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla meta' del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualita'; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti e' assoggettata all'imposta nella misura fissa di euro 67,00.

II) In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non puo' essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00.

II-bis) Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'articolo 17, comma 3-bis, l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non puY essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00.



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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".

Art. 6.

1. Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di
debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante
scrittura privata non autenticata; garanzie reali e
personali a favore di terzi, se non richieste dalla
legge                                                          0,50%

Nota:

Le garanzie personali prestate in solido da piu' soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta, salva l'applicazione dell'imposta fissa per quelle non contestuali.

Art. 7.

1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per
oggetto:
  a) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e
trattrici agricole ......................................  L. 150.000
                                                                 (22)
  b)veicoli a motore destinati al trasporto di persone
o al trasporto promiscuo di persone o cose:
      1) autovetture e autoveicoli fino a 53 KW ovvero
      autobus e trattori stradali fino a 110 KW ........   L. 150.000
      2) autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per
      ogni KW                                              L.   3.500
      3) autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per
      ogni KW                                              L.   1.750
                                                                 (22)
  c) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446
  d) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446
  e) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446
  f) unita' da diporto: ((42))
      1) natanti:
         a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto     L.   70.000
         b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto      L.  140.000
      2)imbarcazioni:
         a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto    "   400.000
         b)fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto   "   600.000
         c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori
         tutto                                            "   800.000
         d) moltre diciotto metri di lunghezza fuori
         tutto                                            " 1.000.000
      3) navi                                             " 5.000.000

(11)


NOTE SOPPRESSE DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446


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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto:

- (con l'art. 6, comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".


- (con l'art. 6, comma 4) che "Le vigenti misure delle imposte previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche' dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e delle imposte fisse ipotecarie e catastali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sono raddoppiate".

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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 22 maggio 1993 n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 19/07/1993 n. 243 ha disposto (con l'art. 17 comma 2) che "Le misure della imposta di registro previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernente gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto motocicli, motocarrozzette e trattrici agricole, veicoli a motore, rimorchi e unita' da diporto, nonche' quelle dell'imposta erariale di trascrizione previste dall'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, sono elevate del 50 per cento".

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AGGIORNAMENTO (19)

La L. 27 dicembre 1997 n. 449 ha disposto (con l'art. 17 comma 17) che "a decorrere dal 1 luglio 1998 gli atti e le formalita' relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) dei comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e' soggetto a tassazione in base alla potenza effettiva anziche' ai cavalli fiscali".

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AGGIORNAMENTO (22)

Il D. M. 8 luglio 1998, n.223 ha disposto (con l'art. 1)che "a decorrere dal 1 luglio 1998 gli atti e le formalita' relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva espressa in kilowatt (KW) nella misura indicata nell'articolo 2".

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AGGIORNAMENTO (42)

La L. 30 dicembre 2004 n. 311, come modificata dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 ha disposto (con l' art. 1 comma 300) che " b) nell'articolo 7, comma 1, lettera f): 1) al punto 1), lettera a), le parole: "L. 105.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 71,00"; 2) al punto 1), lettera b), le parole: "L. 210.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 142,00"; 3) al punto 2), lettera a), le parole: "L. 600.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 404,00"; 4) al punto 2), lettera b), le parole: "L. 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 607,00"; 5) al punto 2), lettera c), le parole: "L. l.200.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 809,00"; 6) al punto 2), lettera d), le parole: "L. 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.011,00"; 7) al punto 3) le parole: "L. 7.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.055,00".

Art. 8.

1. Atti dell'autorita' giudiziaria ordinaria e speciale in materia di
controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio,
compresi  i  decreti  ingiuntivi  esecutivi,   i   provvedimenti   di
aggiudicazione  e  quelli  di  assegnazione,   anche   in   sede   di
scioglimento di comunioni, le sentenze  che  rendono  efficaci  nello
Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i
lodi arbitrali:
    a) recanti trasferimento o costituzione
di diritti reali su beni immobili o su unita' da
diporto ovvero su altri beni e diritti............  le stesse imposte
                                                      stabilite per i
                                                  corrispondenti atti
    b) recanti condanna al pagamento di somme o
valori, ad altre prestazioni o alla consegna di
beni di qualsiasi natura..........................                 3%
                                                                (37)
    c) di accertamento di diritti a contenuto
patrimoniale......................................                 1%
                                                              ((70))
    d) non recanti trasferimento, condanna o
accertamento di diritti a contenuto patrimoniale..          L. 50.000
                                                                  (4)
    e) che dichiarano la nullita' o pronunciano
l'annullamento di un atto, ancorche' portanti
condanna alla restituzione di denaro o beni, o la
risoluzione di un contratto.......................          L. 50.000
                                                                  (4)
    f) aventi per oggetto lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio o la
separazione personale, ancorche' recanti condanne
al pagamento di assegni o attribuzioni di beni
patrimoniali, gia' facenti parte di comunione fra
i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni         L. 50.000
                                                                  (4)
    g) di omologazione............................          L. 50.000
                                                                  (4)
1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali che definiscono,
anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti
ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al
pagamento di somme di danaro diverse dalle spese
processuali:                                              3 per cento

Note:

I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 644 del codice di procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa.

II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico.

II-bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprieta' di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa.

(32)


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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".

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AGGIORNAMENTO (32)

La L. 23 dicembre 2000 n. 388 ha disposto (con l'art. 33 comma 2) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 10 marzo 2001.

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AGGIORNAMENTO (37)

La Corte Costituzionale con sentenza del 3-11 giugno 2003 n. 202 (in 1a s.s. relativa alla G.U. 18/06/2003 n. 24) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148 cod. civ. nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli".

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AGGIORNAMENTO (70)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 13 luglio 2017, n. 177 (in G.U. 1ª s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui assoggetta all'imposta di registro proporzionale, anziche' in misura fissa, anche le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con l'accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto".

Art. 8-bis.

1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 4 per cento.

((1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell'articolo 1, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1,5 per cento.)) ((60))

((1-ter. Atti, diversi da quelli di cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 9 per cento)). ((60))


NOTE

i) Per le cessioni ((di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter)) l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.((63))

(59)


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AGGIORNAMENTO (59)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 166) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

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AGGIORNAMENTO (63)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 84) che le presenti modifiche si applicano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

Art. 9.



1. Atti diversi da quelli altrove indicati aventi

per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.... 3%

Art. 10.

1. Contratti preliminari di ogni specie.............        L. 50.000

Nota:

Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente art. 6; se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 40 del testo unico si applica il precedente art. 9. In entrambi i casi l'imposta pagata e imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.

((4))


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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".

Art. 11.

1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse
le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non
aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale;
atti pubblici e scritture private autenticate aventi per
oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in
societa' o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di
cui all'art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti
previsti nella stessa tabella, ((esclusi quelli di cui agli articoli 4,
    5, 11, 11 bis e 11-ter)); atti di ogni
specie per i quali e prevista l'applicazione dell'imposta
in misura fissa                                             L. 50.000

(4)


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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".

Art. 11-bis



((1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti

le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale: lire 250.000.))

Art. 11-ter.



((Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti

le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in

persone giuridiche private........................... L. 250.000.))

PARTE SECONDA

Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso



Art. 1.


1. Atti indicati:

a) negli  articoli  2,  comma  1,  3,  6,  9  e 10
della parte prima formati mediante corrispondenza,
ad eccezione di quelli  per  i  quali  dal  codice
civile e' richiesta a  pena  di  nullita' la forma
scritta e di quelli aventi  per  oggetto  cessioni
di aziende o costituzioni di  diritti di godimento
reali o personali sulle stesse....................  le stesse imposte
                                                       previste per i
                                                  corrispondenti atti
                                                    nella parte prima
b) nell'art. 5, comma 2,  del testo  unico  quando
riguardano  cessioni  di  beni  o  prestazioni  di
servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto            L. 50.000


  NOTA: I contratti  relativi alle operazioni  e ai servizi bancari e
finanziari  e  al  credito  al  consumo,  ((ivi compresi quelli di locazione
    finanziaria immobiliare,)) per i quali il  titolo  VI,  del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,  prescrive  a  pena  di
nullita' la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo  in
caso d'uso.

(4)


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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".

Art. 2.



1. Scritture private non autenticate ((ad

eccezione dei contratti di cui all'articolo

5 della tariffa, parte I)) quando l' ammontare

dell'imposta risulti inferiore a lire 250.000

o quando abbiano per oggetto la negoziazione

di quote di partecipazione in societa' o enti

di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli

indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 250.000.


2. Lodi arbitrali non dichiarati esecutivi le stesse imposte

previste nell'art. 8

della parte prima

Art. 2-bis



((Locazioni ed affitti di immobili, non formati per

atto pubblico o scrittura privata autenticata di

durata non superiore a trenta giorni complessivi

nell'anno)).

Art. 3.

1. Scritture private non autenticate aventi per
oggetto comodato di beni mobili................             L. 50.000

((4))


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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".

Art. 4.

1. Scritture private non autenticate non aventi per
oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; conti
e  rendiconti  di  ogni  genere,  scritti, disegni,
modelli, fotografie e simili.......................         L. 50.000

((4))


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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".

Art. 5.



1. Quietanze rilasciate mediante scritture private

non autenticate................................... 0,50%

Art. 6.

1. Procure, deleghe e simili rilasciate per il
compimento di un solo atto e  per l'intervento
in assemblea..................................              L. 50.000

((4))


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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".

Art. 7.

1. Atti riguardanti l'espropriazione per pubblica
utilita' diversi da  quelli indicati  nell'art. 1
della parte prima................................           L. 50.000

((4))


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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".

Art. 8.

1. Mandati e ordini di pagamento sulle casse di
pubbliche  amministrazioni, girate  e quietanze
apposte sui medesimi...........................             L. 50.000

((4))


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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".

Art. 9.

1. Libretti di conio corrente e di risparmio
e   relative  lettere  di  addebitamento   e
accreditamento..............................                L. 50.000

((4))


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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".

Art. 10.


1. Contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo,
compresi  i  contratti di  collaborazione  coordinata e
continuativa   ed   i  contratti  di  associazione   in
partecipazione con apporto di solo lavoro, non soggette
all'imposta sul valore aggiunto........................     L. 50.000

((4))


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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".

Art. 11.



1. Atti  formati  all'estero diversi da quelli
indicati alla lettera d) dell'art. 2 del testo
unico:
    a) che se formati  nello  Stato  sarebbero
soggetti all'imposta  fissa ai sensi dell'art.
40 del testo unico............................              L. 50.000
    b) in ogni altro caso.....................      le stesse imposte
                                                      stabilite per i
                                                       corrispondenti
                                                         atti formati
                                                         nello Stato.

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri

Craxi

((4))


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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".

TABELLA

Atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione



Art. 1.


1. Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum, atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.

Art. 2.



1. Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'autorita' giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Commissioni tributarie e degli organi di giurisdizione speciale e dei relativi procedimenti; atti del contenzioso in materia elettorale e dei procedimenti disciplinari; procure alle liti.

Art. 3.



1. Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti:

a) in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d'ufficio od a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico;

b) ad enti di assistenza, beneficenza e previdenza, relativi a persone non assoggettate alle imposte sul reddito.


Nota:

Ai fini della lettera b) all'atto deve essere allegato il certificato del competente ufficio delle imposte attestante che il richiedente non e' assoggettato a tributo.

Art. 4.



1. Atti di ultima volonta'.

Art. 5.



1. Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, relazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all'appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l'estinzione del debito; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo.

Art. 6.



1. Atti per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.

Art. 7.



1. Contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia soggetti all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonche' ricevute parziali di pagamento, quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e ogni altro atto inerente all'acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con agenti, intermediari ed altri collaboratori, anche autonomi, e con gli assicurati; atti relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e all'emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.

Art. 8.



((1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda.))

2. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel comma 1 si applicano rispettivamente gli articoli 8 e 11 della parte prima e l'art. 2 della parte seconda della tariffa.

Art. 9.



1. Atti propri delle societa' ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonche' quelli che comportano variazione del capitale sociale delle societa' cooperative e loro consorzi e delle societa' di mutuo soccorso ((. . .)).

Art. 10.



1. Sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori; atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533; atti, documenti e provvedimenti di cui all'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392; contratti di lavoro subordinato, collettivi e individuali; contratti di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali.

Art. 11.



1. Cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro accettazione, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi: atti di protesto cambiario, da chiunque redatti, e conti di ritorno.


Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri

CRAXI

Art. 11-bis.



((1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.))

Art. 11-ter.



1. Verbali di gara o d'incontro, dichiarazioni di nomina di cui all'articolo 583 del codice di procedura civile e relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati. ((27))


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AGGIORNAMENTO (27)

La L. 3 giugno 1999 n. 157 ha disposto (con l'art. 5 comma 3) che " Alla tabella allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: "Art. 11-ter. - 1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari"."


COEFFICIENTI  PER LA DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO A VITA
E DELLE RENDITE O PENSIONI VITALIZIE CALCOLATI AL SAGGIO DI INTERESSE
                           DEL 3 PER CENTO

=====================================================================
     Eta' del beneficiario (anni compiuti)     |    Coefficiente
=====================================================================
da 0 a 20....                                  |31,75
da 21 a 30....                                 |30,00
da 31 a 40....                                 |28,25
da 41 a 45....                                 |26,50
da 46 a 50....                                 |24,75
da 51 a 53....                                 |23,00
da 54 a 56....                                 |21,25
da 57 a 60....                                 |19,50
da 61 a 63....                                 |17,75
da 64 a 66....                                 |16,00
da 67 a 69....                                 |14,25
da 70 a 72....                                 |12,50
da 73 a 75....                                 |10,75
da 76 a 78....                                 |9,00
da 79 a 82....                                 |7,25
da 83 a 86....                                 |5,50
da 87 a 92....                                 |3,75
da 93 a 99....                                 |2,00

(49) (51) (55a) (58a) (62) (69) (71) ((73))


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AGGIORNAMENTO (49)

Il Decreto 7 gennaio 2008 (in G.U. 11/01/2008, n. 9) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2008.

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AGGIORNAMENTO (51)

Il Decreto 23 dicembre 2009, (in G.U. 31/12/2009, n. 303), ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata all'1 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comam 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2010".

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AGGIORNAMENTO (55a)

Il Decreto 23 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata all' 1,5 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2011".

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AGGIORNAMENTO (58a)

Il Decreto 22 dicembre 2011 (in G.U. 30/12/2011, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 2,5 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012".

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AGGIORNAMENTO (62)

Il Decreto 23 dicembre 2013 (in G.U. 28/12/2013, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che " Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata all'1 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014".

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AGGIORNAMENTO (69)

Il Decreto 23 dicembre 2016 (in G.U. 31/12/2016, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,1 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017".

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AGGIORNAMENTO (71)

Il Decreto 20 dicembre 2017 (in G.U. 28/12/2017, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,3 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018".

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AGGIORNAMENTO (73)

Il Decreto 19 dicembre 2018 (in G.U. 28/12/2018, n. 300) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,8 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019".