Testo Unico imposta di registro
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777, che ha prorogato, da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge n. 825 del 1971;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della legge n. 825 del 1971;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, vistato dal proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 aprile 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
GORIA, Ministro del tesoro
ROMITA, Ministro del bilancio e della
programmazione economica
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 22
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'IMPOSTA DI REGISTRO
Art. 1.
Oggetto dell'imposta
1. L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella
tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a
registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.
Art. 2.
Atti soggetti a registrazione
1. Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli
seguenti:
a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel
territorio dello Stato;
b) i contratti verbali indicati nel comma 1 dell'art. 3;
c) le operazioni delle societa' ed enti esteri indicate
nell'art. 4;
d) gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli
italiani, che comportano trasferimento della proprieta' ovvero
costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di
garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello
Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di
tali beni.
Art. 3.
Contratti verbali
1. Sono soggetti a registrazione i contratti verbali:
a) di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel
territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe
anche tacite;
b) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel
territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti
reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e
proroghe anche tacite.
2. Per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni
dell'art. 22.
Art. 4.
Operazioni di societa' ed enti esteri
1. Sono soggetti a registrazione:
a) l'istituzione nel territorio dello Stato della sededell'amministrazione di societa' di ogni tipo e oggetto costituite all'estero ovvero della sede dell'amministrazione di enti diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, parimenti costituiti all'estero;
b) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunita' economica europea;
c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte della Comunita' economica europea, della sede dell'amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente quella dell'amministrazione non si trovi in uno Stato della Comunita' economica europea;
d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunita' economica europea, della sede dell'amministrazione di uno dei soggetti di cui alla lettera a), sempreche' non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva della Comunita' economica europea 17 luglio 1969, n. 335;
e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunita' economica europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunita' economica europea, sempreche' non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);
f) la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede dell'amministrazione ne' quella legale in uno Stato della Comunita' economica europea, sempreche', in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro Stato della Comunita' economica europea, l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);
g) la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a favore delle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a) non aventi la sede dell'amministrazione ne' quella legale in uno Stato della Comunita' economica europea;
h) l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato dell'oggetto principale dell'impresa da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a) che non abbia la sede legale o la sede dell'amministrazione in uno Stato facente parte della Comunita' economica europea ovvero che in tale Stato non sia soggetto all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d).
Art. 5
Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso
1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda.
((2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni)). ((68))
--------------
AGGIORNAMENTO (68)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 30) che la presente modifica si applica dal 1º gennaio 2018.
Art. 6.
Caso d'uso
1. Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere
acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie
nell'esplicazione di attivita' amministrative o presso le
amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i
rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai
fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette
amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o
regolamento.
Art. 7.
Atti non soggetti a registrazione
1. Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo
unico non vi e' obbligo di chiedere la registrazione neanche in
caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta e' dovuta
in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati
negli articoli ((4, 5, 11 e 11-bis)) della stessa tabella anche se
autenticati o redatti in forma pubblica.
Art. 8.
Registrazione volontaria
1. Chiunque vi abbia interesse puo' richiedere in qualsiasi
momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.
Titolo II
REGISTRAZIONE DEGLI ATTI
Art. 9.
Ufficio competente
1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture
private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali e'
l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico
ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della
lettera b) o della lettera c), dell'art. 10.
2. La registrazione di tutti gli altri atti puo' essere eseguita
da qualsiasi ufficio del registro.
Art. 10.
Soggetti obbligati a richiedere la registrazione
1. Sono obbligati a richiedere la registrazione:
a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonche` i rappresentanti delle societa` o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della societa` o ente, per le operazioni di cui all'art. 4;
b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni;
d) gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio a norma dell'art. 15.
((d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita' per la conclusione degli affari.))
Art. 11.
Richiesta di registrazione degli atti scritti
1. La richiesta di registrazione degli atti scritti, (( . . . )), deve essere redatta in duplice esemplare su appositi stampati forniti dall'ufficio, conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.
2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 10 devono presentare, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati alla lettera c) dello stesso articolo devono presentare unicamente l'originale dell'atto. Per la registrazione degli atti che importano trasferimento, divisione o attribuzione di beni immobili o di diritti reali di godimento su beni immobili o costituzione dei diritti stessi deve essere presentata anche una copia in carta libera.
3. Chi richiede la registrazione di un atto diverso da quelli previsti dal comma 2 deve presentarne all'ufficio del registro due originali ovvero un originale e una fotocopia. Se dell'atto siano stati formati piu' originali, il richiedente puo' presentarne anche piu' di due e richiedere che su tutti venga apposta la annotazione di cui al comma 4 dell'art. 16.
4. I soggetti indicati alla lettera d) dell'art. 10, devono presentare gli atti rinvenuti ai sensi della lettera a) dell'art. 15 e quelli di cui siano venuti legittimamente in possesso ai sensi della lettera h) dello stesso articolo.
5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del registro competente la traduzione e' effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale.
6. La disposizione del comma 5 non si applica agli atti che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato nei quali e' ammesso, per legge, l'uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell'atto.
7. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati ma non importa applicazione dell'imposta se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione.
Art. 12.
Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni
di societa' ed enti esteri
1. La registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti in
termine fisso deve essere richiesta, tranne che per le cessioni,
risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione di cui all'art.
17, presentando all'ufficio una denuncia in doppio originale
redatta su modelli forniti dall'ufficio stesso. La denuncia deve
essere sottoscritta da almeno una delle parti contraenti e deve
indicare le generalita' e il domicilio di queste, il luogo e la
data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la
durata del contratto.
2. Per le operazioni di cui all'art. 4, quando non risultino da
atto scritto, la denuncia deve essere firmata dal rappresentante
della societa' o ente estero ovvero da uno dei soggetti che
rispondono delle obbligazioni della societa' o ente.
3. Ai fini del presente testo unico la denuncia assume qualita'
di atto.
Art. 13.
Termini per la richiesta di registrazione
1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis, entro venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero.
1-bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato emanato.(62) (63)
2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti ce non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis.
((3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi)).
4. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all'art. 4.
-----------
AGGIORNAMENTO (62)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.
-----------
AGGIORNAMENTO (63)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.
Art. 14.
Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad
approvazione od omologazione
1. Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte
della pubblica amministrazione o dell'autorita' giudiziaria
ordinaria e per quelli che non possono avere esecuzione senza che
sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, il
termine di cui all'art. 13 decorre rispettivamente dal giorno in
cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto
notizia, a norma del comma 2, del provvedimento di approvazione o
di omologazione ovvero dal giorno in cui l'atto e' divenuto
altrimenti eseguibile.
2. Agli effetti del presente articolo i funzionari e i
cancellieri preposti all'ufficio che ha provveduto all'approvazione
od omologazione dell'atto devono, entro cinque giorni
dall'emanazione del provvedimento, darne notizia alle parti ovvero
ai notai o funzionari che hanno rogato l'atto mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
3. All'atto da registrare devono essere uniti in originale o
copia autenticata, a cura del richiedente, il provvedimento di
approvazione o di omologazione e la lettera di cui al comma 2.
Art. 15.
Registrazione d'ufficio
1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati alle
lettere a), b) e c) dell'art. 10 la registrazione e' eseguita
d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta:
a) per gli atti pubblici e per le scritture private conservati
presso il pubblico ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate
nonche' per gli atti degli organi giurisdizionali conservati presso
le cancellerie giudiziarie, qualora non si rinvengano gli atti
iscritti nei relativi repertori, la registrazione e' eseguita sulla
base degli elementi dagli stessi desumibili;
b) per le scritture private non autenticate soggette a
registrazione in termine fisso quando siano depositate presso
pubblici uffici o quando l'amministrazione finanziaria ne sia
venuta legittimamente in possesso in base ad una legge che
autorizzi il sequestro o ne abbia avuta visione nel corso di
accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini di altri tributi;
c) per i contratti verbali di cui alla lettera a) dell'art. 3 e
per le operazioni di cui all'art. 4 quando, in difetto di prova
diretta, risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti;
d) per i contratti verbali di cui alla lettera b) dell'art. 3
quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti,
continuando nello stesso locale o in parte di esso la stessa
attivita' commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o
nella titolarita' dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi,
precise e concordanti;
e) per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso
rispetto ai quali e' intervenuta la decadenza di cui all'art. 76,
comma 1, e per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso ai
sensi dell'art. 6, quando siano depositati a norma di tale ultimo
articolo.
2. Nelle ipotesi previste dalla lettera c) e della lettera d) del
comma 1 e' ammessa la prova contraria, ad esclusione di quella
testimoniale.
Art. 16.
Esecuzione della registrazione
1. Salvo quanto disposto nell'art. 17, la registrazione e'
eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio, con
la data del giorno in cui e' stata richiesta.
2. L'ufficio puo' differire la liquidazione dell'imposta per non
piu' di tre giorni: il differimento non e' consentito se ritarda o
impedisce l'adozione di un provvedimento ovvero il deposito
dell'atto entro un termine di decadenza.
3. La registrazione consiste nella annotazione in apposito
registro dell'atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta
di registrazione con la indicazione del numero progressivo annuale,
della data della registrazione, del nome del richiedente, della
natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse. Per gli
uffici dotati di sistemi elettrocontabili le modalita' relative
all'esecuzione della registrazione sono stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia.
4. L'ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie
dell'atto o della denuncia, annota la data ed il numero della
registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero
dichiara che la registrazione e' stata eseguita a debito;
l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche
sugli atti eventualmente allegati.
5. Quando la registrazione e' stata eseguita con il pagamento
dell'imposta in misura fissa a norma dell'art. 27 deve esserne
fatta espressa menzione.
6. Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al
richiedente l'originale dell'atto pubblico o un originale della
scrittura privata o della denuncia. Per le scritture private
presentate in un unico originale, l'ufficio restituisce la
fotocopia da esso certificata conforme. Se la registrazione e'
avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione, l'ufficio
restituisce fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al
comma 4.
7. Le richieste di registrazione sono conservate, previa
apposizione del numero e della data di registrazione, in appositi
volumi rilegati.
Art. 17.
Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di
locazione e di affitto di beni immobili
1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonche' per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, e' liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui e' stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso. (62) ((63))
1-bis. Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui al comma 1 e' sanzionato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. (62) ((63))
2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158, COME MODIFICATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).((63))
3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta puo' essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualita' successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalita' di cui al comma 1. (58)
3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione puo' essere assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalita' e il domicilio nonche' il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.
---------------
AGGIORNAMENTO (58)
Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 3, comma 16) che "Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del medesimo decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (62)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017.
Aveva inoltre disposto (con l'art. 32, comma 1) la soppressione del comma 2 del presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2017.
---------------
AGGIORNAMENTO (63)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.
Art. 18.
Effetti della registrazione
1. La registrazione, eseguita ai sensi dell'art. 16, attesta
l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte
ai terzi a norma dell'art. 2704 del codice civile.
2. L'ufficio del registro conserva gli originali e le copie
trattenute ai sensi dell'art. 16 ed i modelli di cui all'art. 17 e,
trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad
eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che
vengono distrutti.
3. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o
di coloro nel cui interesse la registrazione e' stata eseguita,
l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private,
delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali e' ancora
in possesso nonche' delle note e delle richieste di registrazione
di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre
persone puo' avvenire soltanto su autorizzazione del pretore
competente. Nei casi previsti dall'art. 17 in luogo del rilascio
della copia e' attestato il contenuto del modello di versamento.
Art. 19.
Denuncia di eventi successivi alla registrazione
1. L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto,
l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse e` stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.
2. Il termine di cui al comma 1 e` elevato a sessanta giorni se
l'evento dedotto in condizione e` connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.
(( 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488 ))
Titolo III
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
Art. 20.
Interpretazione degli atti
1. L'imposta e' applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi. ((74))
---------------
AGGIORNAMENTO (74)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, nel modificare l'art. 1, comma 87, lettera a) della L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1084) che "L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131".
Art. 21.
Atti che contengono piu' disposizioni
1. Se un atto contiene piu' disposizioni che non derivano
necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre,
ciascuna di esse e' soggetta ad imposta come se fosse un atto
distinto.
2. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano
necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre,
l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione
che da' luogo alla imposizione piu' onerosa.
3. Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri
collegati e contestuali ad altre disposizioni nonche' le quietanze
rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si
riferiscono.
Art. 22.
Enunciazione di atti non registrati
1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti
scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le
stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione,
l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto
enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta
anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69.
2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a
registrazione in termine fisso non da' luogo all'applicazione
dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono
gia' cessati o cessano in virtu' dell'atto che contiene
l'enunciazione.
3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in
termine fisso e' contenuta in uno degli atti dell'autorita'
giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte
dell'atto enunciato non ancora eseguita.
Art. 23.
Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredita'
e comunioni indivise
1. Se una disposizione ha per oggetto piu' beni o diritti, per i
quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota piu'
elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati
pattuiti corrispettivi distinti.
2. La disposizione del comma 1 non si applica per i crediti, ne'
per i beni mobili e le rendite facenti parte di una eredita'
indivisa o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione
delle cessioni dell'eredita' o di quote di comunione, alle aliquote
stabilite per ciascuno di essi.
3. Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina
prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate.
4. Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a
singoli rami dell'impresa, ai fini dell'applicazione delle diverse
aliquote, le passivita' si imputano ai diversi beni sia mobili che
immobili in proporzione del loro rispettivo valore.
Art. 24.
Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze
1. Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti
e le pertinenze si presumono trasferiti all'acquirente
dell'immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita
o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la
registrazione, che appartengono ad un terzo o sono stati ceduti
all'acquirente da un terzo.
2. Quando, entro tre anni, le pertinenze vengano comunque a
risultare di proprieta' dell'acquirente dell'immobile al cui
servizio erano destinate, si applica l'imposta con l'aliquota
relativa al trasferimento dell'immobile, diminuita dell'ammontare
della imposta eventualmente pagata per il trasferimento delle
pertinenze stesse separatamente intervenuto fra le stesse parti.
Art. 25.
Atti a titolo oneroso e gratuito
1. Un atto in parte oneroso e in parte gratuito e' soggetto
all'imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva
l'applicazione dell'imposta sulle donazioni per la parte a titolo
gratuito.
Art. 26.
Presunzione di liberalita`
1. I trasferimenti immobiliari, escluse le permute aventi per oggetto immobili ma fino a concorrenza del minore dei valori permutati ((, ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo di 350 milioni di lire )), posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta o che tali siano considerati ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si presumono donazioni ((...)) se l'ammontare complessivo dell'imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento, anche se richiesta successivamente alla registrazione, risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti. (25)
2. Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se fra loro sussista o meno un rapporto di coniugio o di parentela in linea retta o che sia considerato tale ai sensi del comma 1. In mancanza di tale dichiarazione il trasferimento si considera a titolo gratuito ove al momento della registrazione non risulti comprovata l'inesistenza del rapporto; tuttavia l'inesistenza del rapporto di coniugio o di parentela in linea retta puo` essere provata entro un anno dalla stipulazione dell'atto e in tale caso spetta il rimborso della maggiore imposta pagata.
3. La presunzione non opera per i conguagli pattuiti in sede di divisione e nelle vendite ai pubblici incanti.
4. La presunzione di liberalita`, se ricorre la condizione di cui al comma 1, vale anche per i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprieta` di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario o titolare di diritto reale di godimento.
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La Corte Costituzionale con sentenza del 22-25 febbraio 1999 n. 41 (in s.s. relativa alla G.U. n. 9 del 03.03.1999) ha dichirato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 26, comma primo, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui esclude la prova contraria diretta a superare la presunzione di liberalita' dei trasferimenti immobiliari".
Art. 27.
Atti sottoposti a condizione sospensiva approvazione od omologazione
1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con
il pagamento dell'imposta in misura fissa.
2. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi
effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione.
3. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le
vendite con riserva di proprieta` e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volonta` dell'acquirente o del creditore.
4. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere
gli effetti dalla mera volonta` del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa.
5. Gli atti indicati nell'art. 14, quando intervenga l'approvazione
o la omologazione o quando l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all'imposta nella misura indicata nella tariffa. Tali atti, se presentati all'ufficio prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 14, sono soggetti alla sola imposta in misura fissa salvo, quando intervenga l'approvazione od omologazione o l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato per legge, l'applicazione dell'imposta principale determinata secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell'imposta in misura fissa pagata in sede di registrazione dell'atto.
(( 6. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488 ))
Art. 28.
Risoluzione del contratto
1. La risoluzione del contratto e' soggetta all'imposta in misura
fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa
contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno
non festivo successivo a quello in cui e' stato concluso il
contratto. Se e' previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul
relativo ammontare si applica l'imposta proporzionale prevista
dall'art. 6 o quella prevista dall'art. 9 della parte prima della
tariffa.
2. In ogni altro caso l'imposta e' dovuta per le prestazioni
derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della
determinazione dell'imposta proporzionale, l'eventuale
corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle
prestazioni stesse.
Art. 29.
Transazione
1. Per le transazioni che non importano trasferimento di
proprieta' o trasferimento o costituzione di diritti reali
l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne
derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione ne' di
quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione
non derivano obblighi di pagamento l'imposta e' dovuta in misura
fissa.
Art. 30.
Ratifica, convalida o conferma
1. La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette
all'imposta nella misura fissa, salvo il disposto dell'art. 22.
2. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e' pattuito
un corrispettivo a carico dell'acquirente, l'imposta si applica con
l'aliquota propria dell'atto ratificato, convalidato o confermato.
Se il corrispettivo non e' pagato contestualmente e' dovuta, se
maggiore, l'imposta stabilita per la relativa obbligazione.
3. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e' pattuito
un corrispettivo a carico dell'alienante e' dovuta l'imposta per
l'assunzione della obbligazione o quella di quietanza a seconda che
dall'atto la somma risulti promessa o pagata.
4. Il criterio per la determinazione dell'imposta stabilito nel
comma 3 si applica anche quando e' pattuito, a carico di una delle
parti, un corrispettivo per la ratifica, convalida o conferma di
atti non traslativi della proprieta'.
Art. 31.
Cessione del contratto
1. La cessione del contratto e' soggetta all'imposta con
l'aliquota propria del contratto ceduto ((, con esclusione della
cessione prevista dall'articolo 5 della parte I della tariffa.))
2. Per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo
gratuito l'imposta si applica con l'aliquota stabilita per il
corrispondente contratto a titolo oneroso.
Art. 32.
Dichiarazione di nomina
1. La dichiarazione di nomina della persona, per la quale un atto
e' stato in tutto o in parte stipulato, e' soggetta all'imposta in
misura fissa a condizione che la relativa facolta' derivi dalla
legge ovvero derivi da espressa riserva contenuta nell'atto cui la
dichiarazione si riferisce e sia esercitata, entro tre giorni dalla
data dell'atto, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura
privata autenticata o presentata per la registrazione entro il
termine stesso. Se la dichiarazione di nomina viene fatta nello
stesso atto o contratto che contiene la riserva non e' dovuta
alcuna imposta. In ogni altro caso, nonche' quando la dichiarazione
di nomina non e' conforme alla riserva o e' fatta a favore di altro
partecipante alla gara, e' dovuta l'imposta stabilita per l'atto
cui si riferisce la dichiarazione.
Art. 33.
Mandato irrevocabile e atto di surrogazione
1. Il mandato irrevocabile con dispensa dall'obbligo di
rendiconto e' soggetto all'imposta stabilita per l'atto per il
quale e' stato conferito.
2. L'atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del
creditore, a norma degli articoli 1201 e 1203 del codice civile, e'
soggetto all'imposta stabilita per la cessione del diritto
spettante al creditore surrogato.
Art. 34.
Divisioni
1. La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati
beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante
sulla massa comune, e' considerata vendita limitatamente alla parte
eccedente. La massa comune e' costituita nelle comunioni ereditarie
dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse
ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione, e
nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto che
abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.
2. I conguagli superiori al cinque per cento del valore della
quota di diritto, ancorche' attuati mediante accollo di debiti
della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita
per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore
complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e
con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per
l'eccedenza.
3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei
condividenti determinato a norma dell'art. 52 e' superiore a quello
dichiarato, la differenza si considera conguaglio.
4. Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi
soggetti, che trovano origine in piu' titoli, sono considerate come
una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da
successione a causa di morte.
Art. 35.
Contratti a prezzo indeterminato
1. Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente
alla stipulazione di un contratto, l'imposta e' applicata in base
al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione,
salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del
corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 19.
2. Gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della
legge 27 luglio 1978, n. 392, non hanno effetto ai fini della
determinazione definitiva del corrispettivo dell'annualita' del
contratto nel corso della quale si verificano. ((Qualora l'imposta
sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di
locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno
effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in
caso di proroga del contratto.))
3. Se nel contratto e' prevista la possibilita' che il
corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore da
dichiarare a norma del comma 1 non puo' essere inferiore al minimo.
Art. 36.
Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga
tacita o di recesso anticipato
1. Per i contratti a tempo indeterminato l'imposta e' applicata
in base alla durata dichiarata dalla parte che ne richiede la
registrazione. Se alla data indicata il rapporto non sia cessato
deve essere presentata all'ufficio, a norma dell'art. 19, una nuova
denuncia sulla base della quale l'imposta viene applicata in
relazione alla maggiore durata del contratto.
2. Se la durata dell'atto dipende dalla vita di una persona si
applicano le disposizioni dell'art. 46.
3. Per i contratti con patto di proroga tacita l'imposta e'
applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo delle
parti di denunciare a norma dell'art. 19 l'ulteriore periodo di
durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle
norme vigenti al momento in cui il contratto e' divenuto vincolante
per il nuovo periodo.
4. Per i contratti, che attribuiscono ad una parte il diritto di
recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo di
tempo, l'imposta e' applicata in relazione a tale periodo, salvo
integrazione per la ulteriore durata.
Art. 37.
Atti della autorita' giudiziaria
1. Gli atti dell'autorita' giudiziaria in materia di controversie
civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti
ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i
lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato
sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento
della registrazione siano stati impugnati o siano ancora
impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva
sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato
sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di
transazione stragiudiziale in cui e' parte l'amministrazione dello
Stato.
2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai
sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta.
Art. 38.
Irrilevanza della nullita' e dell'annullabilita' dell'atto
1. La nullita' o l'annullabilita' dell'atto non dispensa
dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa
imposta.
2. L'imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita,
per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia
dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti,
con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di
ratifica, convalida o conferma.
Art. 39.
Atti soggetti a registrazione in caso d'uso
1. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso l'imposta
e' applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della
richiesta di registrazione.
Art. 40
Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto
((1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni)). ((68))
((1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ancorche' siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA)). ((68))
2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.
--------------
AGGIORNAMENTO (59)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 166) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.
--------------
AGGIORNAMENTO (63)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 84) che la presente modifica si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
--------------
AGGIORNAMENTO (68)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 30) che le presenti modifiche si applicano dal 1º gennaio 2018.
Art. 41.
Liquidazione dell'imposta
1. L'imposta, quando non e` dovuta in misura fissa, e` liquidata dall'ufficio mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a lire (( mille )), per difetto se la frazione non e` superiore a lire (( cinquecento )) e per eccesso se superiore ((, ovvero all'unita', nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore)).
2. L'ammontare dell'imposta principale non puo` essere in nessun caso (( inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa. ))
Art. 42
Imposta principale, suppletiva e complementare
(( 1. E' principale l'imposta applicata al momento della
registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica;
e' suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; e' complementare l'imposta applicata in ogni altro caso. ))
2. L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli
atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all'atto della registrazione e` riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto.
Titolo IV
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Art. 43.
Base imponibile
1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, e' costituita:
a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi;
b) per le permute, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40, dal valore del bene che da' luogo all'applicazione della maggiore imposta;
c) per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che da' luogo all'applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40;
d) per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire;
e) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente obbligazione, dall'ammontare dell'obbligazione assunta o estinta e, se questa ha per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore del bene alla data dell'atto;
f) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia e' prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita;
g) ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488;
h) per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto;
i) per i contratti relativi ad operazioni soggette e ad operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto, dal valore delle cessioni e delle prestazioni non soggette a tale imposta.
2. I debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile.
3. I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell'atto, sempreche' le parti non abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.
4. Le disposizioni del comma 1 valgono anche per gli atti dell'autorita' giudiziaria, di cui all'art. 37, relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti. (43) (60) ((44))
-------------
AGGIORNAMENTO (43)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1 comma 497) che "In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attivita' commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Gli onorari notarili sono ridotti del 20 per cento".
-------------
AGGIORNAMENTO (60)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 gennaio 2014, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 29/1/2014, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede la facolta', per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono nell'esercizio di attivita' commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che, in deroga all'art. 44, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, fatta salva l'applicazione dell'art. 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)".
-------------
AGGIORNAMENTO (44)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266, come modificata dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto (con l'art. 1 comma 497) che "In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attivita' commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nellatto. Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento".
Art. 44.
Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi
1. Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di
espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti
stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base
imponibile e' costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito,
nell'ipotesi prevista dall'art. 587 del codice di procedura civile,
della parte gia' assoggettata all'imposta.
2. Per l'espropriazione per pubblica utilita' e per ogni altro
atto della pubblica autorita' traslativo o costitutivo della
proprieta' di beni mobili o immobili o di aziende e di diritti
reali sugli stessi la base imponibile e' costituita dall'ammontare
definitivo dell'indennizzo. In caso di trasferimento volontario
all'espropriante nell'ambito della procedura espropriativa la base
imponibile e' costituita dal prezzo.
Art. 45.
Concessioni e atti con amministrazioni dello Stato
1. Per gli atti concernenti le concessioni di cui all'art. 5
della parte prima della tariffa, nonche' per gli atti portanti
trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad
amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di
personalita' giuridica, con valore determinato dall'ufficio tecnico
erariale in base a disposizioni di legge, la base imponibile e'
costituita, rispettivamente dall'ammontare del canone ovvero da
quello del corrispettivo pattuito.
Art. 46.
Rendite e pensioni
1. Per la costituzione di rendite la base imponibile e' costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile e' costituita dal valore della pensione.
2. Il valore della rendita o pensione e' costituito:
a) dal ventuplo dell'annualita' se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; (49) (51) (55a) (58a) (62) (69) (71) ((73))
b) dal valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore al ventuplo dell'annualita', se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; (49) (51) (55a) (58a) (62) (69) (71) ((73))
c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, applicabile in relazione all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.
3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a norma della lettera c) del comma 2 tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu' persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore e' determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari.
4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi previsti dalla lettera b) del comma 2, ma il suo valore non puo' superare quello determinato nei modi previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona e' diversa dal beneficiario.
---------------
AGGIORNAMENTO (49)
Il Decreto 7 gennaio 2008 (in G.U. 11/01/2008, n. 9) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 33,33 volte l'annualita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2008".
---------------
AGGIORNAMENTO (51)
Il Decreto 23 dicembre 2009, (in G.U. 31/12/2009, n. 303), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 100 volte l'annualita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2010".
---------------
AGGIORNAMENTO (55a)
Il Decreto 23 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b ) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 66,66 volte l'annualita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2011".
---------------
AGGIORNAMENTO (58a)
Il Decreto 22 dicembre 2011 (in G.U. 30/12/2011, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in quaranta volte l'annualita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012".
---------------
AGGIORNAMENTO (62)
Il Decreto 23 dicembre 2013 (in G.U. 28/12/2013, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b ) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 100 volte l'annualita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014".
---------------
AGGIORNAMENTO (69)
Il Decreto 23 dicembre 2016 (in G.U. 31/12/2016, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 1000 volte l'annualita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017".
---------------
AGGIORNAMENTO (71)
Il Decreto 20 dicembre 2017 (in G.U. 28/12/2017, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 333,33 volte l'annualita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018".
---------------
AGGIORNAMENTO (73)
Il Decreto 19 dicembre 2018 (in G.U. 28/12/2018, n. 300) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 125,00 volte l'annualita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019".
Art. 47.
Enfiteusi
1. Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la
cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile e'
costituita dal ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, dal
valore del diritto dell'enfiteuta.
2. Per l'affrancazione la base imponibile e' costituita dalla
somma dovuta dall'enfiteuta.
3. Il valore del diritto del concedente e' pari alla somma dovuta
dall'enfiteuta per l'affrancazione. Il valore del diritto
dell'enfiteuta e' pari alla differenza tra il valore della piena
proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione.
Art. 48.
Valore della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e
dell'abitazione
1. Per il trasferimento della proprieta' gravata da diritto di
usufrutto, uso o abitazione la base imponibile e' costituita dalla
differenza fra il valore della piena proprieta' e quello
dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto,
dell'uso e dell'abitazione e determinato a norma dell'art. 46,
assumendo come annualita' l'ammontare ottenuto moltiplicando il
valore della piena proprieta' per il saggio legale di interesse.
Art. 49.
Crediti
1. Per i crediti la base imponibile e' costituita dal loro
importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati. Per
i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data
dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, la base
imponibile e' costituita dal loro valore attuale calcolato al
saggio legale di interesse.
Art. 50
((Atti ed operazioni concernenti societa`, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole
1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di societa' o di enti, diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalita' giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile e' costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passivita' e degli oneri accollati alle societa', enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonche' delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo. ))
Art. 51.
Valore dei beni e dei diritti
1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni
o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello
dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.
2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti
reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o
diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio.
3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti
reali immobiliari l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale
rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai
trasferimenti a qualsiasi titolo e alle, divisioni e perizie
giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o
a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo,
che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di
analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di
cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso
mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per
gli investimenti immobiliari, nonche' ad ogni altro elemento di
valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.
4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su
di esse il valore di cui al comma 1 e' controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'art. 7 della parte prima della tariffa ((e art. 11-bis della tabella)), al netto delle passivita' risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato art. 7 della parte prima della tariffa.L'ufficio puo' tenere conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e puo' procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.
Art. 52.
Rettifica del valore degli immobili e delle aziende
1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai quali e` stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonche` dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso.
2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.
3. L'avviso e` notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque (2) volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne` i valori o corrispettivi della nuda proprieta` e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche` per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.(5)
5. I moltiplicatori di settantacinque e cento volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nonche` per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. (39) (40) ((45))
5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.
-------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 11 novembre 1989 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte, di cui all'art. 52, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'art. 26, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, aggiunto con l'art. 8, primo comma, della legge 17 dicembre 1986, n. 880 e all'art. 12, primo comma, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 70, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, sono elevati, rispettivamente, a settantacinque e cento volte".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate a decorrere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, nonche' per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione e le successioni aperte da tale data".
--------------
AGGIORNAMENTO (39)
La L. 24 dicembre 2003 n. 350 ha disposto (con l'art. 1 comma 63) che "a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del 10 per cento".
--------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004 n. 191 ha disposto (con l'art. 1-bis comma 7) che "per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati, in luogo del 10 per cento previsto dall'articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella misura del 20 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
--------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto (con l'art. 2, comma 45) che il moltiplicatore previsto dal comma 5, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento.
Art. 52-bis
(((Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione)
1. La liquidazione dell'imposta complementare di cui all'articolo 42, comma 1, e' esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualita' successive alla prima)).
Art. 53.
Atti sprovvisti di indicazioni necessarie
1. Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore ne'
l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base
imponibile, salva l'applicazione dell'art. 52 nelle ipotesi
previste nei commi 3 e 4 dell'art. 51.
2. Se l'atto non contiene l'indicazione della sua data, si assume
come tale quella in cui e' eseguita la registrazione, salva
l'applicazione della sanzione stabilita' nell'art. 74.
Art. 53
(Attribuzioni e poteri degli uffici)
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, le attribuzioni e i poteri)) di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonche' delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
Titolo V
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA
Art. 54.
Riscossione dell'imposta in sede di registrazione
1. All'atto della richiesta di registrazione il richiedente deve
pagare l'imposta liquidata a norma del comma 1 dell'art. 16,
ovvero, se la liquidazione e' differita a norma del comma 2 dello
stesso articolo, depositare la somma che l'ufficio ritiene
corrispondente all'imposta dovuta. Della somma depositata viene
rilasciata ricevuta.
2. I funzionari indicati alla lettera c) dell'art. 10 sono tenuti
al pagamento o al deposito di cui al comma 1 limitatamente ai
decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli
atti da essi ricevuti.
3. Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento
dell'imposta deve essere effettuato, entro il termine di cui al
comma 5, dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse e'
richiesta la registrazione.
4. In mancanza del pagamento o del deposito l'ufficio procede, a
norma dell'art. 15, lettere a) e b), alla registrazione d'ufficio.
5. Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma
dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di
liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al
pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine
di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso
dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di
registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi
dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da
pagare.
Art. 55.
Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione
1. Il pagamento dell'imposta complementare, dovuta in base
all'accertamento del valore imponibile o alla presentazione di una
delle denunce previste dall'art. 19, deve essere eseguito entro
sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della
relativa liquidazione.
2. Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito
entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica
della relativa liquidazione.
3. Il pagamento delle imposte, ((e delle sanzioni
amministrative)) eseguito successivamente alla registrazione deve
risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di
registrazione dell'atto e le generalita' del soggetto che ha
eseguito il pagamento.
4. Per gli interessi di mora si applicano le disposizioni delle
leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile
1978, n. 130.
Art. 56.
Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e
privilegio
1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a
meno che si tratti:
a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In
tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro
il termine di cui all'articolo 55, per due terzi dell'imposta
liquidata sul valore risultante dalla decisione della commissione
tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della
commissione di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme
gia' riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono
gravi motivi, puo' sospendere la riscossione fino alla decisione
della commissione tributaria di primo grado. Se l'imposta
riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria e'
inferiore a quella gia' riscossa, il contribuente ha diritto al
rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica
della d;
l'intendente di finanza, ove ricorrano gravi motivi, puo'
sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione di
primo grado. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della
commissione tributaria e' inferiore a quella gia' riscossa il
contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta
giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita
anche su richiesta del contribuente;
b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la
decisione della commissione tributaria centrale o della corte
d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.
2. Il pagamento delle imposte, di cui al comma 1 ,richieste in
relazione alle decisioni delle commissioni tributarie, deve essere
effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla
notifica dell'avviso di liquidazione.
3.((COMMA ABROGATO DAL D.Lgs. 18 DICEMBRE 1997, n.473))
4. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse,
delle pene pecuniarie e degli interessi di mora si applicano le
disposizioni degli articoli 2, da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14
aprile 1910, n. 639. Lo Stato ha privilegio secondo le norme
stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il
decorso di cinque anni dalla data di registrazione.
Art. 57.
Soggetti obbligati al pagamento
1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o
autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.
1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita' per la conclusione degli affari.
((1-ter. L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria e` solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto)).
2. La responsabilita` dei pubblici ufficiali non si estende al
pagamento delle imposte complementari e suppletive.
3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva
apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.
4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto
ad una delle parti contraenti e` a carico esclusivamente di questa.
5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli
presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta e` esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.
6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato piu` parti,
contiene piu` disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive e` limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.
7. Nei contratti in cui e` parte lo Stato, obbligata al pagamento
dell'imposta e` unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreche` non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni dello Stato.
8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilita` o di
trasferimento coattivo della proprieta` o di diritti reali di godimento l'imposta e` dovuta solo dall'ente espropriante e dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392; l'imposta non e` dovuta se espropriante o acquirente e` lo Stato.
Art. 58.
Surrogazione all'amministrazione
1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), che hanno
pagato l'imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e
privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria e possono,
esibendo un certificato dell'ufficio del registro attestante la
somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il
loro ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti
nel cui interesse fu richiesta la registrazione.
2. L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a norma dell'art.
642 del codice di procedura civile. Non e' ammissibile
l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano
dovute o erano dovute in misura minore.
Art. 59.
Registrazione a debito
1. Si registrano a debito, cioe` senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:
a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non e` ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;
b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;
c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;
d) le sentenze ((e gli altri atti degli organi giurisdizionali)) che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.
Art. 60.
Modalita' per la registrazione a debito
1. La registrazione a debito si esegue a norma dell'art. 16 a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che questo e' compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorita' giudiziaria che lo ha emanato. Per i provvedimenti emessi d'ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.
2. Nelle sentenze ((e negli altri atti degli organi giurisdizionali)) di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito. ((L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilita' dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), puo' sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.))
Art. 61.
Recupero delle imposte prenotate a debito
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))
2. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i
cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.
Titolo VI
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 62.
Nullita' dei patti contrari alla legge
1. I patti contrari alle disposizioni del presente testo unico,
compresi quelli che pongono l'imposta e le eventuali sanzioni a
carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.
Art. 63.
Comunicazione di atti e notizie
((1. I soggetti di cui all'art. 10)) e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici del registro le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione, dell'imposta. I pubblici ufficiali, di cui all'art. 10, lettere b) e c), devono inoltre trasmettere agli uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati.
2. Le copie e gli estratti di cui al comma 1, attestati conformi all'originale, devono essere trasmessi gratuitamente entro otto giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine piu' breve.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai
testamenti.
Art. 64.
Attestazione degli estremi di registrazione degli atti
1. I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro
formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a
registrazione in termine fisso menzionati negli atti stessi.
Art. 65.
Divieti relativi agli atti non registrati
1. I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non
soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, ne'
allegare agli stessi, ne' ricevere in deposito, ne' assumere a base
dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati.
2. Gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti
pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non
possono ricevere in deposito ne assumere a base dei loro
provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non
registrati. Il divieto non si applica nei casi di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 66.
3. Gli impiegati di cui al comma 2 possono ricevere in deposito
atti soggetti a registrazione in caso d'uso e assumere gli atti
depositati a base dei loro provvedimenti, ma sono tenuti a
trasmettere gli atti stessi in originale o in copia autenticata all'ufficio del registro ai fini della registrazione d'ufficio.
4. Gli impiegati delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e gli impiegati addetti alla tenuta di
albi previsti dalle vigenti leggi non possono procedere
all'iscrizione di societa' nell'anagrafe delle ditte o negli albi
se non venga prodotto l'atto scritto e registrato da cui risulti la costituzione della societa'.
5. Rimane fermo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del codice
civile per gli atti da trascrivere o iscrivere nei registri immobiliari.
6. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per gli atti
allegati alle citazioni, ai ricorsi e agli scritti defensionali, o
comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e arbitri, ne' per
quelli indicati nei provvedimenti giurisdizionali o nei lodi
arbitrali. Quando tuttavia il provvedimento o il lodo arbitrale e'
emesso in base a tali atti, questi devono essere inviati in
originale o in copia autenticata al competente ufficio del
registro, insieme con il provvedimento, a cura del cancelliere o
del segretario, e insieme con il lodo a cura del cancelliere della
pretura presso la quale e' stato depositato ai fini della
dichiarazione di esecutivita'; in questo caso gli atti in base ai
quali e' stato emesso il lodo devono essere depositati in cancelleria dalla parte interessata, insieme con questo.
7. Gli atti in base ai quali sono stati emessi provvedimenti
giurisdizionali non soggetti a registrazione, di cui alla tabella,
devono essere inviati all'ufficio del registro, a cura del
cancelliere o del segretario, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli stessi.
Art. 66.
Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati
1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali
giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio;
b) agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento
giurisdizionale, salvo il disposto del comma 7 dell'art. 65;
c) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o
iscrizione nei registri immobiliari;
d) alle copie degli atti occorrenti per l'approvazione od
omologazione;
e) alle copie di atti che il pubblico ufficiale e' tenuto per
legge a depositare presso pubblici uffici. ((52))
3. Nei casi di cui al comma 2 deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciati prima della registrazione l'indicazione dell'uso. (36)
-------------
AGGIORNAMENTO (36)
La Corte Costituzionale con sentenza del 21 novembre - 6 dicembre 2002 n. 522 (in G.U. 1a s.s. 11/12/2002, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata".
-------------
AGGIORNAMENTO (52)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 7 - 10 giugno 2010 n. 198 (in G.U. 1a s.s. 16/6/2010, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest'ultimo".
Art. 67.
Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali
1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), i capi
delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario
autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un
apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a
registrazione in termine fisso.
2. Gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per
giorno, senza spazi in bianco ne' interlinee e per ordine di numero
con l'indicazione della data e del luogo dell'atto o
dell'autenticazione, delle generalita' e del domicilio o residenza
delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del
corrispettivo pattuito. A margine dell'annotazione devono essere
indicati gli estremi della registrazione.
3. Negli uffici amministrativi, nei quali piu' funzionari sono
incaricati della stipulazione degli atti, non si puo' tenere che un
solo repertorio, salva espressa autorizzazione della competente
intendenza di finanza.
4. I fogli dei repertori di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere
numerati e vidimati dal pretore competente per territorio, salvo
per i notai quanto disposto dalle leggi ad essi relative.
((4-bis. Ai fini dell'annotazione di cui ai commi 1 e 2, i
cancellieri desumono gli elementi riguardanti il domicilio o la
residenza anagrafica delle parti dagli atti del procedimento. Nel
caso di elezione di domicilio l'acquisizione degli elementi
anzidetti e' effettuata tramite il domiciliatario o gli organi di
polizia tributaria)).
Art. 68.
Controllo del repertorio
1. I soggetti di cui all'art. 67 devono, entro il mese successivo
a ciascun quadrimestre solare nei giorni indicati dall'ufficio del
registro competente per territorio, presentare il repertorio
all'ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta.
2. L'ufficio del registro, dopo aver controllato la regolarita'
della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in
esso iscritti, nonche' la corrispondenza degli estremi di
registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di
formalita' di cui all'art. 16 e dopo aver rilevato le eventuali
violazioni e tutte le notizie utili, appone il proprio visto dopo
l'ultima iscrizione indicando la data di presentazione e il numero
degli atti iscritti o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna
iscrizione.
3. L'ufficio non puo' trattenere il repertorio oltre il terzo
giorno non festivo successivo a quello di presentazione.
Titolo VII
SANZIONI
Art. 69.
(Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione
della denuncia)
1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 e' punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.(62) ((63))
------------
AGGIORNAMENTO (62)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.
------------
AGGIORNAMENTO (63)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.
Art. 70.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, n.473))
Art. 71.
(((Insufficiente dichiarazione di valore)
1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di
cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 51, ridotto di un
quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore
imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma
dell'articolo 52 la sanzione si applica anche se la differenza non
e' superiore al quarto del valore accertato.))
Art. 72.
(Occultazione di corrispettivo)
1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71. (62) ((63))
------------
AGGIORNAMENTO (62)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.
------------
AGGIORNAMENTO (63)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.
Art. 73.
(((Omessa o irregolare tenuta o presentazione del reertorio)
1. Per l'omessa presentazione del repertorio ai sensi del primo
comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dieci milloni.
2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni
dell'articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
un milione a lire quattro milioni. 3. Se la presentazione del
repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero
la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito
dall'amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono
essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei
mesi. 4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'ufficio
del registro, chiede all'autorita' competente l'applicazione della
sanzione accessoria prevista dal comma 3.))
Art. 74.
Altre infrazioni
1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 51, quarto comma, e chi non ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi dell'articolo 63, e` punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
(( 1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. ))
Art. 75.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997 n.473))
Titolo VIII
DECADENZA E PRESCRIZIONE
Art. 76
Decadenza dell'azione della finanza
1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articolo 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si e` verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte all'art. 19.
1 bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 52 comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.
2. Salvo quanto disposto nel comma 1 bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:
a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta
principale;
b) dalla data in cui e` stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta complementare; dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa e` divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;
c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva.
((2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonche' le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.))
3. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell'art. 52.
4. La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non e` dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e` avvenuta la violazione.
5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6.
Art. 77.
Decadenza dell'azione del contribuente
1. Il rimborso dell'imposta, della soprattassa, della pena
pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena
di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la
sanzione e' stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento
ovvero, se posteriore, da quello in cui e' sorto il diritto alla
restituzione.
2. Per i contratti a prezzo indeterminato, se la restituzione
dipende dalla misura dell'imponibile il termine decorre dal giorno
in cui ne e' stato definitivamente stabilito il minore ammontare.
Nei casi di cui alla lettera a) dell'art. 56 il termine decorre
dalla data di notificazione della decisione.
3. La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio che
ha eseguito la registrazione, il quale deve rilasciarne ricevuta,
ovvero essere spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con
avviso di ricevimento.
4. Per gli interessi di mora spettanti al contribuente leggi 26
gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n.
130.
Art. 78.
Prescrizione del diritto all'imposta
1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta
definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.
Titolo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 79.
Applicazione delle norme modificative, correttive e integrative
1. Le disposizioni del presente testo unico e dei relativi
allegati modificative, correttive o integrative di quelle
anteriormente in vigore si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private
autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo
unico stesso, nonche' alle scritture private non autenticate e alle
denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data.
Tuttavia le disposizioni piu' favorevoli ai contribuenti, compresa
quella del comma 4 dell'art. 52, hanno effetto anche per gli atti,
scritture e denunce anteriori relativamente ai quali alla data di
entrata in vigore del presente testo unico sia pendente
controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza
dell'azione della finanza, fermi restando gli accertamenti di
maggior valore gia' divenuti definitivi, ma al rimborso di imposte
gia' pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data
sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di
rimborso. Per l'anno 1986 per gli atti e le scritture relativi ai
terreni si tiene conto dei coefficienti stabiliti ai fini delle
imposte sul reddito per l'anno 1985.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione contenuta
nell'art. 52, comma 4, per gli atti e scritture relativi a beni e
diritti ivi indicati, presentati per la registrazione anteriormente
alla data di pubblicazione del presente testo unico, per i quali
alla data stessa non sia stato notificato avviso di accertamento di
maggior valore, i contribuenti possono, senza applicazione della
pena pecuniaria di cui all'art. 71, adeguare il valore dichiarato a
quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori ai redditi
catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per anno di
registrazione dell'atto relativamente agli atti registrati
anteriormente al 1 gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno
1985 relativamente agli atti registrati nel 1986 prima della
pubblicazione del presente testo unico. A tal fine deve essere
presentata all'ufficio del registro, entro tre mesi dall'entrata in
vigore del presente testo unico, dichiarazione integrativa in
duplice esemplare conforme al modello approvato con decreto del
Ministro delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
L'ufficio, previo accertamento della conformita' dei due esemplari
e apposizione del timbro a calendario, ne restituisce uno e
provvede a norma dell'art. 55. Per gli maggior valore aventi
scadenza tra la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore
del presente testo unico sono proroghe a sei mesi da questa.
3. Per la prima proroga, anche tacita, intervenuta dopo l'entrata
in vigore del presente testo unico, dei contratti di locazione e di
affitto di beni immobili registrati a norma dell'art. 16 bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634,
deve essere presentata richiesta di registrazione a norma dell'art.
12 del presente testo unico.
4. L'imposta prevista dall'art. 4, n. 6), della parte prima della
tariffa per la conversione di obbligazioni in azioni non e' dovuta
fino a concorrenza di quella pagata anteriormente all'entrata in
vigore del presente testo unico in dipendenza del collocamento
delle obbligazioni.
5. La disposizione del comma 4, prima parte, dell'art. 56 ha
effetto dal 1 gennaio 1973.
Art. 80.
Altre disposizioni
1. La disposizione del comma 3 dell'art. 21, relativa agli
accolli di debiti e oneri, ha effetto dal 1 gennaio 1973 per gli
atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati
e per le scritture private autenticate o presentate per la
registrazione anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente testo unico, relativamente ai quali alla data stessa sia
pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di
decadenza dell'azione della Finanza o quello dell'azione del
contribuente per il rimborso.
2. L'imposta relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda
proprieta' trasferita a titolo oneroso con atti posti in essere
quando era in vigore il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, si
applica solo se la consolidazione dell'usufrutto si e' verificata
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Non si fa
luogo a rimborso delle imposte gia' pagate, salvo i casi in cui
alla data del 20 novembre 1985 risultasse presentato il ricorso.
3. Rimangono ferme, in quanto applicabili, le disposizioni
dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 634, e quella dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 dicembre 1977, n. 914.
Art. 81.
Entrata in vigore
1. Il presente testo unico entra in vigore il 1 luglio 1986.
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI
TARIFFA
PARTE PRIMA
Atti soggetti a registrazione in termine fisso
Art. 1.
--------------------------------------------------------------------- 1. Atti traslativi a titolo oneroso della | proprieta' di beni immobili in genere e | atti traslativi o costitutivi di diritti reali | immobiliari di godimento, compresi la rinuncia | pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di | espropriazione per pubblica utilita' e i | trasferimenti coattivi | 9 per cento --------------------------------------------------------------------- Se il trasferimento ha per oggetto case | di abitazione, ad eccezione di quelle di | categoria catastale A1, A8 e A9 , ove | ricorrano le condizioni di cui alla nota | II-bis) | 2 per cento --------------------------------------------------------------------- Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli | e relative pertinenze a favore di soggetti diversi | dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli | professionali, iscritti nella relativa gestione | previdenziale ed assistenziale |((15 per cento)) --------------------------------------------------------------------- ((Se il trasferimento e' effettuato nei confronti | di banche e intermediari finanziari autorizzati | all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario,| e ha per oggetto case di abitazione, di | categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, acquisite | in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali | ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e | II-sexies): |1,5 per cento ))
(4) (47) (54) (55) ((63))
Note:
I) NOTA ABROGATA DAL D.LGS. 14 MARZO 2011, N. 23.
II) NOTA ABROGATA DAL D.LGS. 14 MARZO 2011, N. 23.
II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o consuntivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'ambientazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; (61)
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare.
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno ll'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
((4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4)).
II-ter). NOTA ABROGATA DAL D.LGS. 14 MARZO 2011, N. 23.
II-quater). NOTA ABROGATA DAL D.LGS. 14 MARZO 2011, N. 23.
II-quinquies). NOTA ABROGATA DAL D.LGS. 14 MARZO 2011, N. 23.
((II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore e, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria)).((60))
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".
-------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 23 dicembre 1999 n. 488 ha disposto (con l'art. 7 comma 6) che "l'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta al 3 per cento".
-------------
AGGIORNAMENTO (47)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 28) che le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente Tariffa, parte I "si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data".
-------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, nel modificare l'art. 1, comma 25 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma 23) che "Il termine di cinque anni di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di tre anni. All'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il termine di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, decorre dall'anno 2005".
-------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha disposto:
- (con l'art. 10, comma 2) che "Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' essere inferiore a 1.000 euro";
- (con l'art. 10, comma 5) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014".
-------------
AGGIORNAMENTO (61)
Il D.L. 12 maggio 2014, n. 74, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 2014, n. 93, ha disposto (con l'art. 1, comma 9-quinquies) che "I termini previsti alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis) all'articolo 1 della parte prima della tariffa annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, nonche' alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono prorogati fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione del presente comma si applica ai contribuenti proprietari di immobili situati nei comuni interessati dagli eventi sismici elencati nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122".
--------------
AGGIORNAMENTO (63)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 84) che le presenti modifiche si applicano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
Art. 2.
1. Atti di cui al comma 1 dell'art. 1 relativi a beni diversi da quelli indicati nello stesso articolo e nel successivo art. 7..................................... 3% Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali, o consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, ovvero a favore di comunita' montane.................. L. 50.000 ((2.Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7: lire 250.000))
(4)
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".
Art. 3.
1. Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti
di qualsiasi natura, salvo il successivo art. 7 ......... 1%
Art. 4.
1. Atti propri delle societa' di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole: a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio 1) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2) le stesse aliquote di cui all'art. 1 2) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attivita' commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonche' su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreche' i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche.................... 4% 3) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa................................ ((lire 250.000)) 4) con conferimento di proprieta' o di diritto reale di godimento su unita' da diporto le stesse imposte di cui al successivo art. 7 5) con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all'articolo 11-bis della tabella, e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti...... ((lire 250.000)) 6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria (10) ((lire 250.000)) b) fusione tra societa', scissione delle stesse,conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una societa' ad altra societa' esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle societa': lire 250.000 c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe.............. L. 50.000 (4) d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti: 1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro L. 50.000 (4) 2) in ogni altro caso le stesse aliquote di cui alla lett. a) e) regolarizzazione di societa' di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l'esercizio dell'impresa..................... ((lire 250.000)) f) operazioni di societa' ed enti esteri di cui all'art. 4 del testo unico............ 1% g)atti propri dei gruppi europei di interesse economico ((lire 250.000))
((Note:
I) La proprieta' ed i diritti reali su immobili o unita' da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.
II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione e' registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di societa' di fatto, ancorche' derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo Unico.
III) Per gli atti propri delle societa' ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.
IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di lire 250.000 se la societa' destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.
V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste.))
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24/03/1993 n. 75, ha disposto (con l'art. 9 comma 11-bis) che "La disposizione di cui all'articolo 4, lettera a), numero 6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , deve intendersi applicabile, per la parte in cui esclude dall'imposta proporzionale di registro gli aumenti di capitale mediante utilizzo di riserve iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria, anche agli aumenti di capitale effettuati mediante passaggio a capitale di riserve iscritte in bilancio a norma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , e dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".
-------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993 n. 427, ha disposto (con l'art. 63 comma 6-bis) che "La disposizione contenuta nella nota V) all'articolo 4 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernentil'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, deve essere interpretata nel senso che l'aliquota prevista alla lettera e) si applica anche quando la formazione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di regolarizzazione avviene entro un anno dall'apertura della successione."
Art. 5.
1. Locazioni e affitti di beni immobili: a) quando hanno per oggetto fondi rustici 0.50% ((a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento)) b) in ogni altro caso 2% 2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative 2% 3. Concessioni di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative 0,50% 4. Contratti di comodato di beni immobili L. 50.000
(4)
NOTE:
I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla meta' del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualita'; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti e' assoggettata all'imposta nella misura fissa di euro 67,00.
II) In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non puo' essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00.
II-bis) Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'articolo 17, comma 3-bis, l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non puY essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00.
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".
Art. 6.
1. Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge 0,50%
Nota:
Le garanzie personali prestate in solido da piu' soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta, salva l'applicazione dell'imposta fissa per quelle non contestuali.
Art. 7.
1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto: a) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici agricole ...................................... L. 150.000 (22) b)veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose: 1) autovetture e autoveicoli fino a 53 KW ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 KW ........ L. 150.000 2) autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per ogni KW L. 3.500 3) autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per ogni KW L. 1.750 (22) c) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446 d) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446 e) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446 f) unita' da diporto: ((42)) 1) natanti: a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto L. 70.000 b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto L. 140.000 2)imbarcazioni: a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto " 400.000 b)fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto " 600.000 c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto " 800.000 d) moltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto " 1.000.000 3) navi " 5.000.000
(11)
NOTE SOPPRESSE DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto:
- (con l'art. 6, comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".
- (con l'art. 6, comma 4) che "Le vigenti misure delle imposte previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche' dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e delle imposte fisse ipotecarie e catastali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sono raddoppiate".
-------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 22 maggio 1993 n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 19/07/1993 n. 243 ha disposto (con l'art. 17 comma 2) che "Le misure della imposta di registro previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernente gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto motocicli, motocarrozzette e trattrici agricole, veicoli a motore, rimorchi e unita' da diporto, nonche' quelle dell'imposta erariale di trascrizione previste dall'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, sono elevate del 50 per cento".
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 27 dicembre 1997 n. 449 ha disposto (con l'art. 17 comma 17) che "a decorrere dal 1 luglio 1998 gli atti e le formalita' relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) dei comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e' soggetto a tassazione in base alla potenza effettiva anziche' ai cavalli fiscali".
-------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D. M. 8 luglio 1998, n.223 ha disposto (con l'art. 1)che "a decorrere dal 1 luglio 1998 gli atti e le formalita' relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva espressa in kilowatt (KW) nella misura indicata nell'articolo 2".
-------------
AGGIORNAMENTO (42)
La L. 30 dicembre 2004 n. 311, come modificata dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 ha disposto (con l' art. 1 comma 300) che " b) nell'articolo 7, comma 1, lettera f): 1) al punto 1), lettera a), le parole: "L. 105.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 71,00"; 2) al punto 1), lettera b), le parole: "L. 210.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 142,00"; 3) al punto 2), lettera a), le parole: "L. 600.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 404,00"; 4) al punto 2), lettera b), le parole: "L. 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 607,00"; 5) al punto 2), lettera c), le parole: "L. l.200.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 809,00"; 6) al punto 2), lettera d), le parole: "L. 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.011,00"; 7) al punto 3) le parole: "L. 7.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.055,00".
Art. 8.
1. Atti dell'autorita' giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali: a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unita' da diporto ovvero su altri beni e diritti............ le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura.......................... 3% (37) c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale...................................... 1% ((70)) d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.. L. 50.000 (4) e) che dichiarano la nullita' o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorche' portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto....................... L. 50.000 (4) f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorche' recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, gia' facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni L. 50.000 (4) g) di omologazione............................ L. 50.000 (4) 1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento
Note:
I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 644 del codice di procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa.
II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico.
II-bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprieta' di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa.
(32)
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".
-------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 23 dicembre 2000 n. 388 ha disposto (con l'art. 33 comma 2) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 10 marzo 2001.
-------------
AGGIORNAMENTO (37)
La Corte Costituzionale con sentenza del 3-11 giugno 2003 n. 202 (in 1a s.s. relativa alla G.U. 18/06/2003 n. 24) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148 cod. civ. nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli".
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 13 luglio 2017, n. 177 (in G.U. 1ª s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui assoggetta all'imposta di registro proporzionale, anziche' in misura fissa, anche le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con l'accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto".
Art. 8-bis.
1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 4 per cento.
((1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell'articolo 1, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1,5 per cento.)) ((60))
((1-ter. Atti, diversi da quelli di cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 9 per cento)). ((60))
NOTE
i) Per le cessioni ((di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter)) l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.((63))
(59)
--------------
AGGIORNAMENTO (59)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 166) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.
--------------
AGGIORNAMENTO (63)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 84) che le presenti modifiche si applicano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
Art. 9.
1. Atti diversi da quelli altrove indicati aventi
per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.... 3%
Art. 10.
1. Contratti preliminari di ogni specie............. L. 50.000
Nota:
Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente art. 6; se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 40 del testo unico si applica il precedente art. 9. In entrambi i casi l'imposta pagata e imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.
((4))
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".
Art. 11.
1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in societa' o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all'art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, ((esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11 bis e 11-ter)); atti di ogni specie per i quali e prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa L. 50.000
(4)
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".
Art. 11-bis
((1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti
le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale: lire 250.000.))
Art. 11-ter.
((Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti
le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in
persone giuridiche private........................... L. 250.000.))
PARTE SECONDA
Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso
Art. 1.
1. Atti indicati:
a) negli articoli 2, comma 1, 3, 6, 9 e 10 della parte prima formati mediante corrispondenza, ad eccezione di quelli per i quali dal codice civile e' richiesta a pena di nullita' la forma scritta e di quelli aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse.................... le stesse imposte previste per i corrispondenti atti nella parte prima b) nell'art. 5, comma 2, del testo unico quando riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto L. 50.000 NOTA: I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, ((ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare,)) per i quali il titolo VI, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullita' la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso.
(4)
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".
Art. 2.
1. Scritture private non autenticate ((ad
eccezione dei contratti di cui all'articolo
5 della tariffa, parte I)) quando l' ammontare
dell'imposta risulti inferiore a lire 250.000
o quando abbiano per oggetto la negoziazione
di quote di partecipazione in societa' o enti
di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli
indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 250.000.
2. Lodi arbitrali non dichiarati esecutivi le stesse imposte
previste nell'art. 8
della parte prima
Art. 2-bis
((Locazioni ed affitti di immobili, non formati per
atto pubblico o scrittura privata autenticata di
durata non superiore a trenta giorni complessivi
nell'anno)).
Art. 3.
1. Scritture private non autenticate aventi per oggetto comodato di beni mobili................ L. 50.000
((4))
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".
Art. 4.
1. Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; conti e rendiconti di ogni genere, scritti, disegni, modelli, fotografie e simili....................... L. 50.000
((4))
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".
Art. 5.
1. Quietanze rilasciate mediante scritture private
non autenticate................................... 0,50%
Art. 6.
1. Procure, deleghe e simili rilasciate per il compimento di un solo atto e per l'intervento in assemblea.................................. L. 50.000
((4))
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".
Art. 7.
1. Atti riguardanti l'espropriazione per pubblica utilita' diversi da quelli indicati nell'art. 1 della parte prima................................ L. 50.000
((4))
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".
Art. 8.
1. Mandati e ordini di pagamento sulle casse di pubbliche amministrazioni, girate e quietanze apposte sui medesimi........................... L. 50.000
((4))
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".
Art. 9.
1. Libretti di conio corrente e di risparmio e relative lettere di addebitamento e accreditamento.............................. L. 50.000
((4))
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".
Art. 10.
1. Contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, non soggette all'imposta sul valore aggiunto........................ L. 50.000
((4))
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".
Art. 11.
1. Atti formati all'estero diversi da quelli indicati alla lettera d) dell'art. 2 del testo unico: a) che se formati nello Stato sarebbero soggetti all'imposta fissa ai sensi dell'art. 40 del testo unico............................ L. 50.000 b) in ogni altro caso..................... le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti formati nello Stato.
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
Craxi
((4))
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".
TABELLA
Atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione
Art. 1.
1. Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum, atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.
Art. 2.
1. Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'autorita' giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Commissioni tributarie e degli organi di giurisdizione speciale e dei relativi procedimenti; atti del contenzioso in materia elettorale e dei procedimenti disciplinari; procure alle liti.
Art. 3.
1. Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti:
a) in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d'ufficio od a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico;
b) ad enti di assistenza, beneficenza e previdenza, relativi a persone non assoggettate alle imposte sul reddito.
Nota:
Ai fini della lettera b) all'atto deve essere allegato il certificato del competente ufficio delle imposte attestante che il richiedente non e' assoggettato a tributo.
Art. 4.
1. Atti di ultima volonta'.
Art. 5.
1. Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, relazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all'appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l'estinzione del debito; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo.
Art. 6.
1. Atti per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.
Art. 7.
1. Contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia soggetti all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonche' ricevute parziali di pagamento, quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e ogni altro atto inerente all'acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con agenti, intermediari ed altri collaboratori, anche autonomi, e con gli assicurati; atti relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e all'emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.
Art. 8.
((1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda.))
2. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel comma 1 si applicano rispettivamente gli articoli 8 e 11 della parte prima e l'art. 2 della parte seconda della tariffa.
Art. 9.
1. Atti propri delle societa' ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonche' quelli che comportano variazione del capitale sociale delle societa' cooperative e loro consorzi e delle societa' di mutuo soccorso ((. . .)).
Art. 10.
1. Sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori; atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533; atti, documenti e provvedimenti di cui all'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392; contratti di lavoro subordinato, collettivi e individuali; contratti di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali.
Art. 11.
1. Cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro accettazione, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi: atti di protesto cambiario, da chiunque redatti, e conti di ritorno.
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI
Art. 11-bis.
((1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.))
Art. 11-ter.
1. Verbali di gara o d'incontro, dichiarazioni di nomina di cui all'articolo 583 del codice di procedura civile e relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati. ((27))
-------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 3 giugno 1999 n. 157 ha disposto (con l'art. 5 comma 3) che " Alla tabella allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: "Art. 11-ter. - 1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari"."
COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO A VITA E DELLE RENDITE O PENSIONI VITALIZIE CALCOLATI AL SAGGIO DI INTERESSE DEL 3 PER CENTO ===================================================================== Eta' del beneficiario (anni compiuti) | Coefficiente ===================================================================== da 0 a 20.... |31,75 da 21 a 30.... |30,00 da 31 a 40.... |28,25 da 41 a 45.... |26,50 da 46 a 50.... |24,75 da 51 a 53.... |23,00 da 54 a 56.... |21,25 da 57 a 60.... |19,50 da 61 a 63.... |17,75 da 64 a 66.... |16,00 da 67 a 69.... |14,25 da 70 a 72.... |12,50 da 73 a 75.... |10,75 da 76 a 78.... |9,00 da 79 a 82.... |7,25 da 83 a 86.... |5,50 da 87 a 92.... |3,75 da 93 a 99.... |2,00
(49) (51) (55a) (58a) (62) (69) (71) ((73))
--------------
AGGIORNAMENTO (49)
Il Decreto 7 gennaio 2008 (in G.U. 11/01/2008, n. 9) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2008.
--------------
AGGIORNAMENTO (51)
Il Decreto 23 dicembre 2009, (in G.U. 31/12/2009, n. 303), ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata all'1 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comam 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2010".
--------------
AGGIORNAMENTO (55a)
Il Decreto 23 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata all' 1,5 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2011".
-----------
AGGIORNAMENTO (58a)
Il Decreto 22 dicembre 2011 (in G.U. 30/12/2011, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 2,5 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012".
--------------
AGGIORNAMENTO (62)
Il Decreto 23 dicembre 2013 (in G.U. 28/12/2013, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che " Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata all'1 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014".
---------------
AGGIORNAMENTO (69)
Il Decreto 23 dicembre 2016 (in G.U. 31/12/2016, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,1 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017".
---------------
AGGIORNAMENTO (71)
Il Decreto 20 dicembre 2017 (in G.U. 28/12/2017, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,3 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018".
---------------
AGGIORNAMENTO (73)
Il Decreto 19 dicembre 2018 (in G.U. 28/12/2018, n. 300) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,8 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019".