Decreto sviluppo: assunzioni agevolate nel Mezzogiorno
Lo schema di
Decreto Legge recante prime disposizioni urgenti per l'economia (Decreto sviluppo), approvato lo scorso 5 maggio dal Consiglio dei Ministri, prevede, tra l'altro, incentivi per le assunzioni di lavoratori nel Mezzogiorno.Nello specifico, ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo, l'articolo 2 del c.d. "decreto sviluppo" riconosce agevolazioni, sotto forma di credito d'imposta, in favore di quei datori di lavoro ubicati nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna), che assumono in pianta stabile lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati" secondo la definizione fornita dal Regolamento 800/2008/CE.Ai sensi dei commi 18 e 19, art. 2 del richiamato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna ovvero membri di una minoranza nazionale; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi. Nel caso di assunzione di lavoratori svantaggiati viene riconosciuto un "bonus" sotto forma di credito d'imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione; "bonus" corrisposto per ventiquattro mesi qualora l'assunzione riguardi soggetti "particolarmente svantaggiati".Nello schema di Decreto viene inoltre precisato che il diritto a fruire del credito d'imposta decade se, il numero complessivo dei dipendenti, è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti all'arco temporale di cui al comma 1; se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese; nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della
magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
Data: 12/05/2011 10:30:00
Autore: L.S.