Mancato mantenimento: acquisti non necessari escludono difficoltà economiche
Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 17916/2003) precisando che la lamentata difficoltà economica dell'obbligato deve essere provata con estremo rigore
Con questa decisione la Suprema Corte ha confermato la condanna per la violazione degli obblighi di assistenza familiare, inflitta a un uomo che aveva negato l'assegno all'ex coniuge affermando difficoltà economiche ma che, nel contempo, aveva acquistato, per la figlia, telefonini cellulari, ricariche, viaggi e diversi scooter.
Data: 30/09/2003Autore: Cristina Matricardi