Illecito da concorrenza sleale
Si configura illecito da concorrenza sleale per imitazione servile, quando la "ripetizione del particolare formale del prodotto altrui, abbia come obiettivo o scopo quello di confondere il mercato". Lo ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.8984 del 5 giugno 2003) sottolineandone la differenza con l'illecito brevettuale, che al contrario, si realizza "ancorchè la forma ripetuta venga accompagnata da segni tali da rendere disguibili le origini dei prodotti".
Data: 12/07/2003
Autore: Francesca Romanelli