Il reato di favoreggiamento e sfruttamento di immigrazione clandestina.
Il testo sulla sicurezza del luglio 2009 estende l'aggravante di cui all'art, 416 del c.p. (reclusione da 5 a 15 anni per i promotori dell'associazione, e da 4 a 9 anni per i meri partecipanti) all'associazione per delinquere diretta al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata, ai sensi dell'art. 12 comma 3 bis del testo unico sull'immigrazione.L'art. 12 comma 3, come novellato dal nuovo testo della sicurezza del luglio 2009, sanziona con la reclusione da 5 a 15 anni e con la multa di €. 15.000 il compimento di atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, o in altro Stato del quale la persona non è cittadina, nonché chiunque promuova attraverso determinate condotte analiticamente descritte, il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni dello stesso Testo unico dell'immigrazione.La formulazione della fattispecie è alquanto generica in quanto delinea una tipica ipotesi di reato a forma libera: vengono colpiti dalla sanzione tutti coloro che pongano in essere un'attività lato sensu riconducibile al concetto di aiuto.La Corte Costituzionale è intervenuta affermando che bisogna prendere in considerazione anche le condotte immediatamente successive all'ingresso illegale, comprese quelle operazioni di fiancheggiamento e cooperazione con le attività direttamente ed indirettamente collegabili all'ingresso dei clandestini.A mio avviso sarebbe opportuno fare delle distinzioni sull'animus di coloro che prestano aiuto nella fase successiva dell'ingresso.E' noto come la criminalità organizzata tragga beneficio economico dallo status di clandestinità degli stranieri.Tante sono le ipotesi di cittadini stranieri ricattati dietro la minaccia di denuncia alle Autorità di Pubblica sicurezza nel caso di rifiuto di assoggettamento alle regole della criminalità stessa.Si pensi allo sfruttamento della prostituzione, al fenomeno del caporalato ed allo sfruttamento dei minori. Tutte realtà vive e ben assestate specialmente nelle regioni meridionali.Parlo del Sud perché in palese contraddizione a quello che è lo spirito della norma supra richiamata, le Autorità preposte al controllo ed alla repressione dei fenomeni delittuosi descritti, con difficoltà riescono a contrastare l'operato dei Clan.E tutto ciò non sempre è riconducibile all'inadeguatezza del potere che lo Stato conferisce alle Forze dell'Ordine o alla mancanza di personale da destinare a tali controlli.Detto questo è paradossale che il termine di favoreggiamento possa essere applicato indifferentemente sia ai membri della criminalità organizzata come a quanti, spinti da fini caritatevoli e di buon senso, prestano aiuto agli stranieri clandestini.Non è certamente questa la sede per muovere delle critiche all'operato del Legislatore, sia esso Ordinario che Costituzionale, ma sono molteplici le disposizioni che lasciano adito a dubbi ed incertezze, e queste incertezze a volte colpiscono coloro che agiscono nella legalità anche se contrariamente a ciò che la legge dello Stato dispone in modo generico. Data: 13/10/2011 10:40:00
Autore: Marco Spena