Consiglio di Stato: precisazioni in tema di condono edilizio
La decisione sulla sanatoria parziale
In ordine alla questione relativa all'ammissibilità (riconosciuta dal T.A.R.) di una sanatoria parziale (relativa, cioè, alla sola porzione del fabbricato costruita entro l'1 ottobre 1983), si è richiamato il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis C.S., Sez.V, 3 marzo 2001, n.1229; Cass. Pen., Sez. III, 7 luglio 1999, n.8584) per cui l'opera edilizia abusiva va identificata, ai fini della concessione in sanatoria, con riferimento all'unitarietà dell'edificio realizzato, ove sia stato realizzato dal costruttore in esecuzione di un disegno unitario, restando irrilevante, ai fini che qui rilevano, il suo preteso frazionamento in distinte porzioni (Cass. Pen, Sez. III, 7 ottobre 1998, n.10500), a meno che non risulti concretamente giustificato dall'effettiva autonomia della consistenza di ciascuna.In applicazione di tali principi di diritto, correttamente fondati sul rilievo dell'inscindibilità dell'opera edilizia caratterizzata da una struttura unitaria, si è, quindi, escluso, non potendosi dubitare dell'unitarietà e della non frazionabilità di un edificio di quattro piani destinato a civile abitazione, che potesse procedersi ad una sanatoria parziale, per le sole porzioni compiute in tempo utile.
La necessità del parere della Commissione Edilizia
Quanto, poi, alla questione della necessità del parere della Commissione Edilizia e delle conseguenze invalidanti della relativa omissione, la decisione riconosce che l'obbligatorietà dell'acquisizione dell'avviso del predetto organo consultivo è questione controversa (cfr. C.S., Sez. IV, 16 ottobre 1998, n.1306, che la ritiene facoltativa); si precisa che nelle decisioni a favore della necessità del parere, quest'ultima è stata, comunque, affermata in considerazione della sua essenziale ed esclusiva strumentalità (ai fini della corretta definizione del procedimento) alla verifica tecnica della conformità della domanda e delle opere alle quali si riferisce alla normativa edilizia ed urbanistica di riferimento (C.S., Sez. VI, 29 gennaio 2002, n.489). Anche ammettendo, quindi, la necessità dell'acquisizione del parere della Commissione Edilizia ai fini del rilascio della concessione edilizia, si deve, peraltro, negare il carattere obbligatorio di tale fase procedimentale nei casi in cui la valutazione nel merito della domanda di condono è preclusa dal preliminare accertamento dell'ultimazione dell'opera abusiva oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 31 legge 28 febbraio 1985 n.47 (C.S., Sez. II, 24 gennaio 2001, n.967/94). Se si ha, invero, riguardo alla specifica funzione assolta dalla valutazione tecnica della Commissione Edilizia, essenzialmente pertinente alla verifica della conformità del manufatto abusivo alla disciplina urbanistica ed edilizia, si deve coerentemente riconoscere l'inutilità di tale apprezzamento quando la domanda di sanatoria dev'essere disattesa per l'assorbente rilievo dell'omesso rispetto del termine perentorio stabilito dalla legge per il conseguimento del beneficio in questione e, quindi, per il riscontro di una ragione ostativa all'accertamento, nel merito dell'istanza, dei presupposti per il rilascio del titolo (nel chè si risolve il parere reso dall'organo consultivo tecnico del Comune).
( Consiglio di Stato, Sent. 03/07/2003 , n. 3974 )
(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it) Data: 17/08/2003
Autore: www.leggiditalia.it