Il nuovo accertamento tecnico preventivo obbligatorio
Il nuovo accertamento ex art. 445 bis cpc, problemi interpretativi e dubbi di costituzionalità
Dal 1° gennaio di quest'anno, chi intende agire in giudizio per il riconoscimento dei propri diritti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, deve preventivamente proporre, ai sensi del nuovo art. 445 bis c.p.c ., dinanzi al tribunale nel cui circondario risiede, istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. L'espletamento di tale "accertamento tecnico preventivo obbligatorio" costituisce condizione di "procedibilità" della domanda (rilevabile su istanza di parte o d'ufficio, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza), ma il giudice ove rilevi che lo stesso non è stato espletato ovvero che è iniziato e non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della relativa istanza o per il relativo completamento. Al procedimento si applica l'articolo 696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), in quanto compatibile, nonché le disposizioni che regolano l'accertamento peritale di cui all'art. 195 c.p.c. e all'art. 10 co. 6 bis, del d.l. 30 settembre 2005 n. 203, come convertito dalla l. 2 dicembre 2005 n. 248 (disposizioni, queste ultime, che prevedono la partecipazione obbligatoria del c.t.p. dell'Ente Previdenziale). Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196 c.p.c. (rinnovazione della c.t.u. o sostituzione del consulente), con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente, omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio, provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso la cancelleria del giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile. Questa, la disciplina processuale dettata dal cit. art. 445 bis c.p.c. Ebbene, a sommesso parere di chi scrive, tale disciplina presenta notevoli lacune e imperfezioni, che daranno sicuramente luogo a gravi problemi interpretativi ed applicativi, soprattutto a causa della sua evidente inidoneità a garantire ai cittadini che, per loro umana disgrazia, sono portatori di handicap o affetti gravi patologie invalidanti, efficaci e stingenti strumenti di tutela dei loro diritti. Già l'intitolazione del nuovo art. 445 bis c.p.c., "Accertamento tecnico preventivo obbligatorio", appare terminologicamente inadeguata a sintetizzare il significato e la portata processuale delle successive disposizioni dello stesso articolo. E' noto, difatti, che l'accertamento tecnico preventivo è un mezzo di istruzione preventiva della causa, che consente, qualora ne ricorra l'urgenza, di verificare lo stato di luoghi o la qualità e la condizione di cose, prima della proposizione della domanda di merito, rispetto alla quale si pone in funzione del tutto strumentale. E' altresì risaputo che l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696 c.p.c. (ossia a prescindere dalla ricorrenza del requisito dell'urgenza), ma soltanto ai fini dell'accertamento e della quantificazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito (c.d. consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite). Dunque, il nuovo procedimento assistenziale di cui al cit. art. 445 bis c.p.c., così come previsto e disciplinato, non può essere considerato né un mezzo di istruzione preventiva e né, nonostante siano ad esso applicabili le disposizioni di cui al cit. art. 696 bis c.p.c., un valido strumento di conciliazione. Difatti, se, da una parte, la sua obbligatoria utilizzazione, prescindendo dalla sussistenza del requisito dell'urgenza dell'accertamento ed essendo volta all'ottenimento di un provvedimento di carattere sostanzialmente decisorio, non è direttamente finalizzata alla successiva instaurazione di un giudizio di merito, dall'altra, l'espletamento del preliminare tentativo di conciliazione che il C.T.U. dovrebbe effettuare prima di sottoporre a visita il periziando, risulta di scarsa o pressoché nulla utilità pratica, dal momento il ricorso all'a.t.p. in parola presuppone che l'INPS – tenuto, peraltro, quale Ente facente parte della P.A. alla rigida osservanza dei principi di legalità, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, senza alcun tentennamento di carattere transattivo e/o conciliativo - abbia già negato, a chiusura della precedente e necessaria fase amministrativa del procedimento assistenziale e proprio a seguito del compimento di tutti gli accertamenti sanitari del caso, la prestazione assistenziale richiesta dall'interessato. Non si capisce, pertanto, sulla base di quali presupposti ed attraverso quali reciproche concessioni, l'interessato e l'INPS potrebbero quindi addivenire, prima dell'espletamento dell'a.t.p. de quo, ad accordi e/o conciliazioni di sorta. L'accertamento tecnico preventivo in parola viene, poi, definito dall'art. 445 bis c.p.c. come condizione di "procedibilità" della domanda. Anche tale definizione, attesa la più blanda conseguenza ricollegata al mancato espletamento dello stesso a.t.p. (il giudice – dice l'art. 445 bis c.p.c. - ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso) rispetto a quelle, molto più gravi, normalmente ricollegate all'improcedibilità della domanda (si pensi all'improcedibilità dell'opposizione a d.i. ed al conseguente passaggio in giudicato del provvedimento monitorio, all'improcedibilità dell'appello ed alla conseguente perdita del diritto all'impugnazione), appare inidonea, sotto il profilo terminologico, a sintetizzare le conseguenze connesse al suo mancato previo esperimento. Trattasi, quindi, di una improcedibilità sui generis o, meglio, di semplice improseguibilità della domanda, sanabile nel termine fissato dal giudice. Nulla è previsto, inoltre, per il caso in cui il ricorrente, omettendo di proporre l'istanza di a.t.p., abbia agito direttamente in via ordinaria e, nonostante la concessione del suddetto termine di sanatoria, non abbia istaurato o abbia instaurato fuori termine lo stesso a.t.p. Nel silenzio della legge, è da ritenere che, in tal caso, il giudice non possa che dichiarare la suddetta atipica "improcedibilità" del ricorso di merito (se con decreto, ordinanza o sentenza, non è dato però sapere; così come non è dato sapere se il provvedimento sia o meno impugnabile e con quale rimedio). Macchinosa e traboccante di inutili termini perentori appare, poi, la fase successiva alla conclusione delle operazioni peritali, per la quale – come già detto - è previsto che il giudice debba assegnare alle parti, con decreto comunicato, un termine non superiore a trenta giorni (laddove, peraltro, per ovvie esigenze di salvaguardia del diritto di difesa, il legislatore avrebbe dovuto prevedere anche un termine non inferiore), entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, dovendo poi in caso affermativo, depositare in cancelleria, entro l'ulteriore termine perentorio di trenta giorni dalla "formulazione" della dichiarazione di dissenso (dalla data della dichiarazione o dalla data di deposito della stessa?), il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Sul punto, difatti, è innanzitutto da considerare che, in tema di c.t.u., l'art. 195 c.p.c. (richiamato dallo stesso art. 445 bis c.p.c.) già prevede che il giudice debba assegnare al consulente, con l'ordinanza di ammissione, un termine per la comunicazione della relazione alle parti costituite, un altro termine entro il quale le parti possono trasmettere al consulente le loro osservazioni sulla relazione e un ulteriore termine, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. Se, dunque, le parti già hanno la possibilità di contestare, nei predetti termini generali di cui al cit. art. 195 c.p.c., le risultanze dell'accertamento tecnico in parola, che bisogno c'era, allora – si ci chiede - di prevedere ulteriori termini aggiuntivi? Una possibile spiegazione, che consentirebbe di eliminare in radice l'inutile duplicazioni di termini di cui sopra, potrebbe essere quella di ritenere applicabili al nuovo a.t.p. assistenziale, data la specialità del relativo procedimento, soltanto i nuovi termini previsti dall'art. 445 bis e non anche quelli generali ex art. art. 195 c.p.c., con conseguente possibilità, per le parti, di proporre osservazioni scritte (e, quindi, contestazioni) soltanto dopo il deposito della consulenza e nei termini successivamente fissati dal giudice. Del tutto inutile sembra, inoltre, l'assegnazione di un duplice termine perentorio, il primo per la formulazione di una prima semplice "dichiarazione di dissenso" e, il secondo, per il successivo deposito del ricorso introduttivo del giudizio di merito con specificazione dei motivi di contestazione. A rigor di logica, sarebbe bastato, difatti, un unico termine, magari più ampio, per il deposito del solo ricorso introduttivo. Notevoli perplessità suscita, poi, la previsione del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., secondo cui il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i'indicazione specifica dei motivi di contestazione della relazione di consulenza. E ciò, beninteso, non per l'obbligo della parte istante di esporre compiutamente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda di merito (obbligo, invero, già desumibile dall'art. 414 c.p.c.), quanto per il non meglio definito potere del giudice di poter dichiarare la "inammissibilità" del ricorso nel caso in cui ritenga che l'istante non abbia compiutamente adempiuto a tale suo obbligo. Dalla secca formulazione della previsione legislativa, sembra, infatti, che il giudice possa dichiarare detta inammissibilità in via preliminare ed esercitare tale suo potere come filtro volto ad eliminare i ricorsi che, a suo insindacabile giudizio, appaiono manifestamente infondati e privi di validi motivi, prescindendo da ogni ulteriore accertamento e senza dar corso allo svolgimento di un ordinario processo. Un potere discrezionale così forte, tale da consentire al giudice di valutare il merito e dunque la fondatezza della domanda in via preliminare e di inibire lo svolgimento di un regolare processo, ovvero di stroncare sul nascere il ricorso alla tutela giurisdizionale ordinaria da parte del cittadino, non si era finora ancora visto. Non si discute - sia chiaro - del potere del giudice di decidere nel merito la causa (ci mancherebbe altro!), ma si contesta il fatto che tale potere possa essere dallo stesso esercitato in via preliminare, senza processo e senza possibilità di poter impugnare la relativa decisione. Nulla dice, infatti, il legislatore in ordine a tale ultima possibilità, né in ordine alla forma del provvedimento di inammissibilità (ordinanza, decreto o sentenza?), ma pare che lo stesso, in applicazione dei principi che regolano la materia della forma dei provvedimenti del giudice, debba essere adottato con ordinanza da ritenere, al pari degli altri possibili provvedimenti conclusivi del procedimento, non impugnabile. E siamo così giunti agli aspetti più problematici e, allo stesso tempo, più preoccupanti sotto il profilo della tutela dei diritti degli invalidi, del nuovo procedimento assistenziale, ossia alla disciplina dei provvedimenti conclusivi di tale procedimento (decreto di omologa dell'accertamento emesso in caso di non contestazione e sentenza emessa a definizione dell'eventuale giudizio di merito). Quanto al primo, oltre alla scelta, anche qui poco felice, di definirlo "decreto" non modificabile ed non impugnabile - dato che il decreto, come tipo di provvedimento è, per sua stessa natura, generalmente revocabile e modificabile - va innanzitutto rimarcato che lo stesso si concreta in un provvedimento ibrido ed del tutto unico nel suo genere, andandosi a collocare a metà strada tra i provvedimenti di istruzione preventiva ed i provvedimenti decisori con efficacia di accertamento. Un provvedimento che, come comunemente si direbbe, "non è né carne e né pesce", non risultando immediatamente e strumentalmente volto ad istruire un successivo giudizio di merito, né utile ad intraprendere un'eventuale esecuzione forzata. Pare, difatti, che il decreto de quo non possa costituire titolo esecutivo, sia perché non espressamente previsto come tale dallo stesso art. 445 bis c.p.c. e sia perché, involgendo esso soltanto il semplice accertamento di un requisito sanitario e concretizzandosi, dunque, in una "pronuncia" sostanzialmente dichiarativa, non potrebbe, in ogni caso, porsi a fondamento di un'azione esecutiva. Un provvedimento siffatto, dunque, se paragonato alla sentenza che definisce il giudizio di merito – che è invece dotata di efficacia esecutiva, contenendo essa, normalmente, l'accertamento del diritto del ricorrente alla prestazione assistenziale richiesta e la contestuale condanna dell'Ente Previdenziale al pagamento dei ratei di pensione arretrati e di quelli a scadere - risulta assolutamente non idoneo a garantire, sotto il profilo sostanziale, un'adeguata ed effettiva tutela giurisdizionale dei diritti dell'invalido. Quest'ultimo, difatti, a seguito del positivo espletamento dell'a.t.p. in questione, vedrebbe accertato solo il proprio stato di invalidità, spettando poi all'INPS di verificare la sussistenza degli altri requisiti di legge necessari all'ottenimento della prestazione assistenziale richiesta e di provvedere, nei successivi 120 giorni successivi alla notifica del decreto ed all'esito di tale verifica, alla erogazione della stessa prestazione, senza tuttavia che lo stesso Ente Previdenziale possa esservi astretto esecutivamente. Al fine di conferire efficacia esecutiva al decreto in questione, si potrebbe tuttavia ipotizzare una sua natura di provvedimento costitutivo contenente statuizione di condanna c.d. implicita al pagamento dei ratei di pensione scaduti ed a scadere. La tesi, però, risulterebbe troppo audace, dal momento che, con il decreto de quo – come sopra accennato - non si dichiara o costituisce alcun diritto dell'invalido ad ottenere la prestazione assistenziale, ma si addiviene soltanto ad un mero accertamento della sola invalidità necessaria all'ottenimento della stessa prestazione. Efficacia esecutiva dovrebbe invece riconoscersi, in applicazione della disposizione di cui al III comma dell'art. 696 c.p.c. (articolo richiamato dall'art. 445 c.p.c. e ritenuto applicabile, in materia di a.t.p. assistenziale, in quanto compatibile), all'eventuale verbale di conciliazione redatto preliminarmente allo svolgimento delle operazioni peritali. Tale ultima ipotesi risulta tuttavia del tutto residuale e di scarso interesse pratico, stante – come sopra detto - la trascurabile esiguità dei casi in cui, prima l'espletamento degli accertamenti peritali, l'invalido e l'INPS potrebbero addivenire ad una conciliazione. Poco felice, inoltre, è la disposizione che riguarda il regime delle spese dell'a.t.p. assistenziale. Qui il legislatore dice soltanto che il giudice, con il decreto di omologazione dell'a.t.p., provvede anche sulle spese. Ponendole a carico di chi? – si ci domanda. Dell'Ente Previdenziale in caso di accertamento positivo per l'istante ed a carico di quest'ultimo in caso contrario e qualora non superi il limite reddituale previsto dalla legge per l'esenzione dalla relativa condanna? Si applica, dunque, il principio della soccombenza (anche se, trattandosi di un a.t.p. e non di una vera e propria pronuncia di merito di carattere decisorio, risulta alquanto difficile individuare una parte soccombente) o il giudice conserva ampia discrezionalità nello stabilire chi debba sopportare le spese del procedimento? Anche con riferimento a tali ultimi interrogativi, dunque, non risulta possibile, dare una risposta certa ed univoca. Di sicuro, però, sarebbe stato meglio prevedere espressamente, per ovvie ragioni di giustizia sostanziale, il dovere del giudice di porre le spese del procedimento ad esclusivo carico dell'Ente Previdenziale, in caso di a.t.p. conclusosi favorevolmente per l'invalido ricorrente. Perplessità ancor più gravi sorgono, infine, in ordine alla prevista inoppugnabilità dei provvedimenti conclusivi del procedimento ed alla conseguente compressione del diritto del cittadino ad una giusta ed effettiva tutela giurisdizionale dei propri diritti in una materia così delicata, come quella dell'invalidità civile. Come si è già detto, sia avverso il decreto di omologa dell'a.t.p. e sia, soprattutto, avverso la sentenza che definisce l'eventuale giudizio di merito, non è possibile, difatti, proporre alcun mezzo di impugnazione, ma bisogna sottostare al verdetto del giudice di I grado. Si dirà, al riguardo, che il legislatore, per garantire la celerità del processo e/o per far fronte ad altre contingenti esigenze di natura organizzativa, ben può escludere, in materia civile, la possibilità dell'impugnazione, siccome il principio del doppio grado di giudizio è da ritenersi – com'è noto – non solo privo di "copertura" costituzionale (V. ex plurimis Corte cost. 22 giugno 1963 n. 110; 23 aprile 1965 n. 36; 31 maggio 1965 n. 41; 4 luglio 1977 n. 125; 15 aprile 1981 n. 62; 21 luglio 1983 n. 224; 7 marzo 1984 n. 52; 22 novembre 1985 n. 299; 18 luglio 1986 n. 200; 31 dicembre 1986 n. 301; 26 gennaio 1988 n. 80; 31 marzo 1988 n. 395; 14 dicembre 1989 n. 543; 3 ottobre 1990 n. 433; 23 dicembre 1994 n. 438), ma anche di un completo riconoscimento nel sistema della CEDU, all'interno del quale è esplicitamente previsto soltanto in materia penale dall'art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 del 22 settembre 1984, mentre in materia civile è unicamente oggetto di una Raccomandazione del Comitato dei Ministri del 7 febbraio 1995. Senonché, con la riforma dell'art. 111 Cost. e l'introduzione, nel nostro ordinamento, del principio del "giusto processo", probabilmente destinato ad avere una funzione centrale nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, appare oggi lecito dubitare della costituzionalità di norme di procedura civile che eliminino o non prevedano il principio del doppio grado di giudizio. Come ritenuto da autorevole dottrina (Cfr. VIGNERA, ll "giusto processo" nell'art. 111 comma 1 Cost.: Nozione e Funzione, Ambientediritto.it), la nozione di "giusto processo" ricavabile dal novellato art. 111 Cost., deve rinvenirsi, infatti, nella previsione di una vera e propria clausola di carattere generale con funzione di "norma di apertura" del sistema a nuove garanzie costituzionali della giurisdizione e, dunque, di "costituzionalizzazione" di qualsiasi altro principio o potere processuale ritenuto, secondo l'esperienza e la coscienza collettiva, necessario per un'effettiva e completa tutela delle ragioni delle parti. Secondo tale condivisibile impostazione, la suddetta clausola generale dovrebbe quindi rappresentare, per la Corte costituzionale, uno strumento per "arricchire" la gamma delle garanzie processuali già esistenti, aggiungendo a quelle "tipiche" (espressamente previste nel testo costituzionale positivo) ulteriori eventuali altre garanzie desumibili dai valori di civiltà oggi condivisi dalla collettività o contemplati dalla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dagli altri Accordi internazionali in materia. E' da ritenere, pertanto, che il principio del doppio grado di giudizio potrebbe ben presto ottenere, proprio grazie alla portata innovativa di detta clausola generale del "giusto processo", la copertura costituzionale sino ad oggi ingiustamente negatagli in materia civile, in considerazione delle evidenti, profonde e condivise ragioni di civiltà giuridica cui esso si ispira. Per quanto appena detto, risulta quindi non manifestamente infondato l'insinuato dubbio di costituzionalità del nuovo art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui lo stesso esclude l'impugnabiltà del decreto di omologa dell'a.t.p. (qualora si attribuisca allo stesso portata decisoria) e, soprattutto, l'appellabilità della sentenza di I grado che definisce il giudizio di merito. In definitiva, sembra che la nuova disciplina dell'a.t.p. in materia di invalidità civile vada a collocarsi tra i tanti recenti tentativi del legislatore di risolvere gli arcinoti problemi della giustizia civile - che a parere di scrive sono unicamente STRUTTURALI – attraverso estemporanei ed avventati intereventi normativi, spesso molto discutibili anche sotto il profilo della tecnica legislativa, che aboliscono o stravolgono meccanismi o modelli processuali ben congegnati e largamente collaudati nel tempo (sia sotto il profilo della loro idoneità funzionale, che sotto l'aspetto garantistico), introducendo, al loro posto, aberranti forme di giustizia sommaria o alternativa ed iniqui oneri e spese a carico delle parti istanti. Di tali interventi, costituiscono esempi lampanti la cd. media-conciliazione, i ripetuti aumenti del contributo unificato e la previsione dello stesso, oltre determinati limiti reddituali, in materie dapprima totalmente esenti (lavoro, previdenza, separazioni e divorzio), l'onere per la parte di presentare istanza di trattazione per dimostrare il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio di impugnazione, la previsione di possibili sanzioni a carico della parte che propone istanza inammissibile o manifestamente infondata di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, la dimidiazione del termine lungo per l'appello ed il ricorso per cassazione, nonché per la riassunzione del processo in caso di interruzione. Ed in tale aberrante direzione si ci sta purtroppo ancora muovendo, con il tentativo, allo studio presso la Commissione Giustizia del Senato, di introdurre la prova testimoniale a pagamento, da assumere peraltro dinanzi ai cancellieri, e, addirittura, la motivazione a pagamento della stessa sentenza civile. Il dichiarato obiettivo di politica legislativa perseguito con tali interventi normativi è di ridurre l'enorme mole del contenzioso civile pendente presso tutti gli uffici giudiziari italiani (nonché quello, malcelato e detestabile, di fare cassa sull'erogazione di un servizio essenziale, quale quello della giustizia, assolutamente non garantito come si dovrebbe); il mezzo, odioso e non dichiarato, per perseguire tale obiettivo è quello di disincentivare il ricorso alla tutela giurisdizionale, rendendolo sempre più oneroso, tortuoso e rischioso. Il risultato, non voluto, potrebbe essere, però, quello di minare alla base le fondamenta dello Stato di diritto, di incrinare la fiducia che il cittadino deve avere nelle Istituzioni, nella Giustizia e negli uomini che la amministrano, e di incentivare il ricorso a forme di "giustizia alternativa" non direttamente garantita dallo Stato. Tutto ciò – a sommesso parere di chi scrive – potrebbe evitarsi adottando scelte di politica legislativa del tutto diverse, ossia ponendo in essere concreti ed efficaci interventi di natura strutturale, volti, ad esempio: (1) a ridisegnare la geografia degli uffici giudiziari (delocalizzando gli stessi in base alla domanda di giustizia delle diverse realtà socio-economiche del Paese e non - come pare si stia facendo – unicamente per prevalenti ragioni di risparmio economico); (2) a potenziare gli organici degli uffici giudiziari, provvedendo, ove necessario, all'assunzione di nuovi magistrati togati e di nuovo personale ausiliario; (3) a rendere effettiva l'informatizzazione del processo civile, attraverso la concreta installazione degli strumenti tecnologici necessari presso gli tutti gli uffici giudiziari ed il conseguente aggiornamento professionale del relativo personale ausiliario; (4) ad eliminare, per quanto possibile, le competenze collegiali e ad utilizzare i magistrati attualmente in servizio soltanto come giudici unici; (5) a reclutare nuovi magistrati onorari per lo smaltimento dell'arretrato, avvalendosi soprattutto della collaborazione e della competenza dell'avvocatura (con salvaguardia, ovviamente, di ogni garanzia di terzietà ed imparzialità); (6) ad introdurre una mediazione non obbligatoria, direttamente delegata e controllata dal giudice, svolta da professionisti competenti ed indipendenti. Le risorse economiche? Basterebbe aumentare di pochi punti percentuali la quota di bilancio statale attualmente dedicata al funzionamento della giustizia, sottraendo, nel contempo, qualche risorsa alle spese militari, ai costi della politica o a tanti altri meno utili capitoli di spesa.
Avv. Giovanni Minauro
Data: 28/01/2012 11:00:00Autore: Giovanni Minauro