I 5 elementi del consenso informato Carlo Pisaniello - 17/12/24  |  Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

I TERMINI PER IL GIUDICE NON SONO PERENTORI, MA CANZONATORI



Cara Rosaria MIRRIONE, sei su POSTA e RISPOSTA n.238: "Condivido le osservazioni del prof. Cendon e vorrei aggiungerne di mie. In primo luogo dividerei le ragioni del disappunto (che poi diventa disamore) degli utenti della giustizia fra quelle rapportabili a lungaggini del processo e quelle rapportabili a presunti comportamenti avversi del giudice. Per le prime vi sono molti rimedi da adottare. In primo luogo i termini processuali attualmente ritenuti ordinatori che vanno trasformati in perentori (mi riferisco ai termini di deposito di sentenze e quant'altro) con sanzioni processuali quali ad. es. la nullità dell'atto. In secondo luogo i rinvii. Dovrebbe essere escluso il rinvio per impedimento del difensore. Il difensore deve regolare la sua capacità lavorativa: se non può assicurare la difesa non accetta l'incarico ma non può usare il suo assistito come ostaggio dello sviluppo della sua professione. Ovviamente dovrebbe essere ammessa la valida sostituzione con professionista indicato dal difensore che assicuri la competente trattazione e non soltanto il deposito dell'istanza di rinvio. Per i rinvii per malattia (dell'imputato, di testi ecc..) dovrebbero essere concessi solo in caso di ricovero in struttura sanitaria pubblica e su certificazione della malattia da parte di quest'ultima. Le sanzioni processuali, in tutti questi casi, dovrebbero essere lo scorporo del tempo dai termini di prescrizione e l'addebito delle spese (da fissarsi forfettariamente) che il giudice effettuerà con ordinanza immediatamente esecutiva, alla udienza successiva. Esaminando i codici di procedura articolo per articolo credo che molto si possa fare nel senso indicato. Per la presunta malafede del giudice ritengo che i casi vadano ristretti al dolo e circoscritti. Ma il vero problema sta nell'organo di autogoverno e nel modo opaco in cui questo ha esercitato, fino ad ora, il potere disciplinare nei casi di addebiti professionali. Il procedimento dovrebbe essere aperto e con intervento della parte lesa. La composizione dell'organo disciplinare dovrebbe essere di non esclusiva pertinenza dell'ordine giudiziario. Rosaria Mirrione." - Grazie per l'apporto alla discussione, carissima e fedele lettrice Rosà, che mi hai scritto alle h.17:56 del 16 feb '12. Ci sono aspetti che non condivido, altri che mi colgono completamente d'accordo. Certo, c'è molto da fare perché la Magistratura è in una fase involutiva preoccupante. Le sentenze ed i provvedimenti tutti sempre più abborracciati, trasandati, talora spiccatamente erronei, qualche volta sintomo di ignoranza. Da quando ho cominciato io la professione forense ho visto la magistratura andare sempre indietro, come il gambero. E non bastano giustificazioni ormai trite e ritrite come i carichi di lavoro, l'arretrato, la guerra continua scatenata dai politici. Ne riparleremo. Non potremmo non riparlarne tant'è importante l'argomento che coinvolge (o potrebbe coinvolgere) ciascuno di noi. Data: 17/02/2012 11:00:00
Autore: Avv. Paolo M. Storani