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Istanza di sospensione in appello dell'efficacia esecutiva della sentenza

Profili di incostituzionalità del nuovo art. 283 c.p.c.


Com'è noto, la recente legge n.183 del 12/11/2011 (c.d. legge di stabilità) ha aggiunto all'articolo 283 c.p.c. (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello) la disposizione (comma 2) secondo cui, qualora l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata risulti inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, ma tuttavia revocabile con la sentenza che definisce il giudizio, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. Tale disposizione, unitamente a quelle relative alla non impugnabilità dell'ordinanza ex art. 351 c.p.c., al potere del giudice di appello di decidere la causa ex art. 281 co. 6 c.p.c. già all'udienza fissata per la sospensiva, all'aumento del contributo unificato per il grado di appello, alla possibilità di delegare l'eventuale istruttoria del processo ad un unico magistrato facente parte del collegio giudicante, si inserisce nel pacchetto delle misure che, secondo le intenzioni del legislatore, dovrebbero condurre ad un deflazionamento del contenzioso civile pendente dinanzi alle Corti di Appello e, nel contempo, ad un'accelerazione dei giudizi di impugnazione in corso. La funzione deflattiva della norma in esame dovrebbe conseguire alla forte spinta disincentivante del nuovo potere del giudice di appello di condannare la parte istante, in caso di rigetto della sua istanza, al pagamento di una pena pecuniaria anche grave; quella acceleratoria alla conseguente diminuzione del numero complessivo di istanze, di udienze e di camere di consiglio necessarie per la relativa evasione e, quindi, al corrispondente aumento della disponibilità dei magistrati da poter impiegare per la definizione dei giudizi di appello pendenti. Per perseguire detti obiettivi di politica del diritto, il legislatore chiede, quindi, alla parte appellante (e, dunque, al suo avvocato) che intenda proporre l'istanza de qua – sotto minaccia di irrogazione di possibile pena pecuniaria - di compiere un'attenta e ponderata valutazione dei motivi da porre a fondamento della medesima, onde limitare l'impiego delle risorse umane a disposizione (magistrati e personale di cancelleria) al disbrigo dei soli casi realmente meritevoli di attenzione. Come se, sino ad adesso – verrebbe da dire - gli avvocati si fossero poco preoccupati di esaminare le possibilità di successo delle loro istanze di sospensione e tanto divertiti a presentarne di strampalate e sconclusionate, provocando la celebrazione di inutili udienze di trattazione, obbligando i magistrati a tenere altrettante vane e defatiganti riunioni collegiali e contribuendo, così, ad alimentare il già grave congestionamento delle corti di appello. Come se – verrebbe ancora da aggiungere – la principale causa del cronico malfunzionamento della giustizia civile in grado di appello fosse da individuare in tale comportamento professionale degli avvocati – ritenuto, per denigratoria ed incondivisibile petizione di principio del legislatore, diffuso e generalizzato - e non, ad esempio, nella devoluzione alle corti di appello del contenzioso in materia di giusto indennizzo, nella pregressa (quanto prevedibile) avvenuta impugnazione di gran parte delle sentenze in passato emesse dai pericolosi e famigerati G.O.A. delle c.d. sezioni stralcio dei tribunali, nella endemica carenza di magistrati e di personale di cancellerie di taluni uffici giudiziari, e via discorrendo… Il dato più sconcertante, tuttavia, sembra essere costituito dal fatto che, sul piano pratico, al fine di evitare la sanzione prevista dalla nuova norma dell'art. 283 c.p.c., pare non sia sufficiente, per la parte istante, il compimento di un'attenta e ponderata valutazione delle possibilità di successo dell'istanza di sospensione, da effettuare sulla base di un normale giudizio prognostico di tipo probabilistico e secondo le comuni regole di esperienza giuridica, ma necessaria una vera e propria operazione di chiaroveggenza sul possibile verdetto dei giudici. Sembra, difatti, che la norma in commento si presti ad essere interpretata anche nel senso di ritenere che il giudice di appello possa (ahinoi!) condannare l'appellante al pagamento della sanzione pecuniaria, ogni qual volta ritenga di dover rigettare l'istanza di sospensione de qua perché semplicemente infondata. Sì, giacché, in realtà, non si capisce bene se, con l'espressione "inammissibilità dell'istanza" contenuta nella stessa norma, il legislatore abbia voluto riferirsi ad un'inammissibilità meramente processuale (che potrebbe conseguire, ad esempio, ad una richiesta di sospensione di un capo non esecutivo della sentenza impugnata, oppure, indirettamente, all'inammissibilità del gravame per mutamento della causa petendi o, ancora, alla proposizione, al di fuori dei casi tassativamente previsti dagli art. 353 e 354 c.p.c., di motivi di appello riguardanti vizi di rito) e/o anche ad un'inammissibilità nel merito della stessa istanza, che potrebbe ricorrere nel caso di sua infondatezza per mancanza del fumus boni juris o del periculum in mora, ossia dei "gravi motivi" richiesti dal primo comma dello stesso art. 283 c.p.c., con conseguente eventuale applicabilità, anche in tali ipotesi, della temuta sanzione pecuniaria. In tale prospettiva, la differenza fatta dalla norma in esame tra "inammissibilità" e "manifesta infondatezza" dell'istanza, riguarderebbe, dunque, unicamente il grado di infondatezza della stessa istanza e potrebbe rilevare soltanto ai fini della determinazione dell'entità dell'eventuale sanzione pecuniaria (tanto più salata, quanto più elevato il grado di inammissibilità o infondatezza dell'istanza). Si dirà, tuttavia, che il giudice "può", non "deve" obbligatoriamente applicare la sanzione e che questa, dunque, non conseguirà automaticamente all'infondatezza dell'istanza, ma sarà frutto, in ogni caso, della sua prudente ed attenta valutazione. Ma è proprio questo, cari amici, il punto ancor più dolente di tutta la questione. Il fatto, cioè, che – indipendentemente da ogni possibile interpretazione della norma in commento - ci troviamo di fronte all'introduzione, nell'ambito del processo civile (processo che, per definizione, si svolge su impulso o interesse di parte e nel quale lo Stato è giudice terzo ed imparziale), di un potere sanzionatorio del giudice, da questi discrezionalmente esercitabile, nei confronti della parte rimasta soccombente rispetto ad una propria istanza cautelare di giustizia, sulla base di personali valutazioni di opportunità (sicuramente prudenti, ma pur sempre personali e soggettive), e subordinato alla sola effettuazione di una sommaria delibazione circa la l'ammissibilità e la fondatezza dell'istanza. Tipo di delibazione, quest'ultima, dai risultati, peraltro, oltremodo incerti ed imprevedibili in materia di sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., laddove la stessa giurisprudenza non ha ancora assunto una posizione ben precisa, ritenendo che, ferma restando la ricorrenza del requisito del fumus boni juris, i "gravi motivi" richiesti dallo stesso articolo possano genericamente consistere sia in eccezioni di carattere processuale (e, quindi, di puro diritto), sia nella deduzione dell'insussistenza della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi di essa verificatisi successivamente al formarsi del titolo esecutivo e sia, infine, in particolari situazioni pregiudizievoli al debitore, quali, ad esempio la difficoltà di riottenere, da parte dello stesso, la futura restituzione di quanto pagato o la estrema gravità del danno patrimoniale che gli deriverebbe dal compimento degli atti esecutivi (Cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 09/07/2008, n. 18856 ; Corte App. Milano, sez. I, 14 ottobre 2008; Cass. Civile , sez. III, 25 febbraio 2005, n. 4060). In definitiva, la norma di cui al nuovo secondo comma all'art. 283 costituisce – a modesto pare di chi scrive – un altro singolare, quanto estemporaneo e deleterio intervento del legislatore in materia di riforma del processo civile, volto nuovamente a sacrificare, sull'altare economico dell'efficienza e della celerità del giudizio (obiettivi, questi ultimi, sicuramente lodevoli sotto il profilo politico, ma perseguibili anche altrimenti, ovvero attraverso efficaci e mirati interventi di natura strutturale), concrete estrinsecazioni degli ineludibili diritti, riconosciuti a livello costituzionale e comunitario, alla difesa ed all'effettività della tutela giurisdizionale. La previsione di una "infrazione processuale" come quella introdotta dalla norma in commento - e di cui, storicamente, non si rinviene traccia nemmeno nelle più rudimentali forme di processo unico medievale (non si era mai visto, sino ad ora, che il giudice, nell'ambito di un processo civile, potesse discrezionalmente punire la parte rimasta soccombente rispetto ad una propria istanza di giustizia, condannandola al pagamento di una sanzione pecuniaria) – contrasta, invero, in modo sin troppo stridente, con i principi costituzionali posti in materia di diritto alla difesa e di giusto processo di cui agli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione, nonché con il principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito negli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali e riaffermato dall'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali di Nizza. In applicazione dei suddetti principi costituzionali e comunitari, è da ritenere, infatti, che al legislatore non sia assolutamente consentito di introdurre norme processuali che rendano, in concreto, impossibile o eccessivamente difficile (ed onerosa) la tutela giurisdizionale dei diritti, anche qualora chiesta dal cittadino in via cautelare e provvisoria (Cfr. Corte cost. n. 20/09; n. 182/2008; nn. 180-181-182, 282, 420/2007; n. 101/2003 e n. 419/2000, nonché Corte di Giustizia Europea Grande Sezione, Sentenza 13 marzo 2007, C-432/05). Conclusivamente, l'auspicio che si formula è quello che il comma 2 dell'art. 283 c.p.c. – così come già di recente avvenuto per l'istanza di trattazione in appello (altra scellerata e barbarica trovata dell'attuale governo e dal legislatore immediatamente abrogata in sede di conversione della recente legge di stabilità) e, così, come si spera avvenga quanto prima anche per altri vergognosi istituti (mediazione obbligatoria, innanzitutto) – sia al più presto rimosso dal nostro ordinamento processuale civile mediante intervento della Corte costituzionale (che, si ci augura, venga al più presto provocato dai giudici di merito), perché in gioco vi sono importanti valori di civiltà giuridica da proteggere e salvaguardare, che non possono essere in alcun modo violati e calpestati, siccome assolutamente prevalenti su ogni e qualsiasi altra contingente ragione di opportunità organizzativa e/o economica.
Avv. Giovanni Minauro

www.studiolegaleminauro.it
Data: 07/04/2012 10:00:00
Autore: Giovanni Minauro