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Diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 12648/2003) ha stabilito che il diritto di precedenza nell'assunzione a tempo pieno, riconosciuto ai lavoratori a tempo parziale dall'art. 5, comma 3 bis, Dl 726/84, nel caso in cui il datore decida di assumere nuovi lavoratori, non compete ove la parte datoriale si limiti a convertire il rapporto di lavoro di altro dipendente, assunto con contratto di formazione e lavoro, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Data: 27/10/2003
Autore: Cristina Matricardi