Diritto di culto e misure di prevenzione speciale
Con ordinanza n. 309/2003 del 7 ottobre 2003 la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui prevede che la persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno in un determinato comune di
residenza o dimora abituale, possa essere autorizzata dal giudice ad allontanarsi dal comune medesimo esclusivamente per ragioni di salute e non anche per la professione in forma associata della propria fede, sollevata dal Tribunale di Catanzaro.La Corte ha osservato che la sospensione degli obblighi del sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno per consentire la partecipazione periodica e continuativa a cerimonie religiose sarebbe in insuperabile contraddizione con le esigenze in vista delle quali la misura di prevenzione è adottata, come risulta evidente sia dalla circostanza che l'autorizzazione dovrebbe valere in generale per tutta la durata della misura, sia dall'ovvia impossibilità di assicurare idonee misure di pubblica sicurezza nei luoghi di culto e durante la celebrazione di cerimonie religiose. Da ciò risulta che l'ipotizzata estensione dell'art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 dal campo del diritto alla salute a quello del diritto di culto non rappresenterebbe un contemperamento tra esigenze costituzionali da armonizzare (cosa che avviene per la tutela del diritto alla salute, per la quale è prevista l'autorizzazione) ma semplicemente la vanificazione di una a favore dell'altra.
( Corte Costituzionale, Ord. 07/10/2003 , n. 309 )
(News pubblicata su autorizzazione di
www.leggiditalia.it)
Data: 25/10/2003
Autore: www.leggiditalia.it