Cassazione: commercio di sostanze dopanti e ricettazione
La Corte di Cassazione, con sentenza 24 settembre 2012, n. 36678, ha rigettato il ricorso di un imputato già condannato, dal GUP e dalla Corte d'Appello, per il reato di ricettazione aggravata e violazione dell'art. 9, comma 7, L. n. 376 del 2000 per commercio illecito di sostanze dopanti.Il ricorrente in sua difesa aveva eccepito che l'articolo 9, L. n. 376 del 2000, avrebbe assorbito il reato di ricettazione, dato che al detentore della droga non risultava mai contestato il concorso con il delitto di ricettazione e che le precedenti sentenze non avevano tenuto conto della tenuità del fatto ex art. 648 c.p.
La Suprema Corte ha richiamato una precedente giurisprudenza di legittimità che aveva già chiarito come "il reato di commercio di sostanze dopanti, attraverso canali diversi dalle farmacie e dispensari autorizzati, concorre con il reato di ricettazione, in considerazione della diversità strutturale delle due fattispecie - potendo essere il reato previsto dalla legge speciale commesso anche con condotte acquisitive non ricollegabili a un delitto - e della omogeneità del bene giuridico protetto, poiché la ricettazione è posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale, mentre il reato di commercio abusivo di sostanze dopanti è finalizzato alla protezione della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive."
Come nei precedenti gradi di giudizio la Corte ha ribadito che non si è trattato di una mera violazione della norma speciale dell'art. 9, L. n. 376 del 2000, ma vi è stata a "monte" una necessaria e concorrente condotta "acquisitiva" di natura illecita, in quanto ricollegabile a delitto, considerato che le sostanze dopanti in questione erano contenute in "confezioni di tipo ospedaliero".
Data: 30/09/2012 10:00:00Autore: L.S.