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L'obbligo di fatturazione elettronica per la Pubblica Amministrazione



La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è un processo di primaria importanza, caratterizzato da gradualità e continuità, tutt'ora in corso. Esso è iniziato pochi anni fa con la Legge 69/2009 la quale, nell'ottica di semplificazione e riorganizzazione burocratica ed amministrativa ha previsto l'introduzione di diversi istituti che consentissero ed agevolassero i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e tra queste ed il cittadino.Lo scorso 12 Ottobre 2012 il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole circa la bozza di regolamento ministeriale individuante le linee guida e le norme tecniche che renderebbero operativa l'introduzione della fatturazione elettronica tra e per le amministrazioni statali. Tale evento ha fatto in modo che prendesse forma il relativo decreto attuativo in materia di fatturazione virtuale, completando in questo modo l'opera iniziata dalla Legge 244/2007, “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, meglio nota come Legge finanziaria 2008, inquadrandosi altresì entro le previsioni della Direttiva dell'Unione Europea 2010/45/UE.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto sarà infatti fatto divieto per le amministrazioni investite dalle disposizioni in oggetto di accettare fatture prodotte in forma cartacea e, conseguentemente, ne sarà preclusa la possibilità di procederne al saldo anche solo parziale. La nuova normativa avrà effetti concreti non soltanto sull'assetto degli enti pubblici interessati ma anche e soprattutto sulle aziende fornitrici di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione, le quali dovranno adottare un sistema elettronico di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture. L'impatto operativo è comprensibilmente elevato: gli enti pubblici dovranno infatti essere dotati di idoneo apparato informatico e di infrastrutture mirate a garantire alta efficienza ed eccellenza di informatizzazione dei servizi. Secondo il dettato normativo destinatarie della riforma saranno tutte le Pubbliche Amministrazioni che concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti a livello nazionale e che fanno parte del Conto Economico consolidato.

Esse devono essere individuate entro il 30 Settembre di ogni anno ad opera dell'Istat, il quale si farà carico di stilare periodicamente l'elenco relativo. Attraverso questo criterio soggettivo sono state vincolate al rispetto delle medesime regole vigenti per le amministrazioni centrali anche le amministrazioni locali, gli enti ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici nazionali. Obiettivo della normativa è infatti quello di introdurre una regolamentazione uniforme per tutto lo Stato. Dal punto di vista oggettivo - operativo il formato adottato per la fatturazione elettronica sarà l'estensione “xml”, ipotesi altresì compatibile con gli standards comunitari. La trasmissione delle fatture avverrà attraverso una procedura denominata “sistema di interscambio” o SDI, processo curato e vigilato dall'Agenzia delle Entrate.

All'interno della fattura dovranno essere inseriti i dati del soggetto emittente e le credenziali del destinatario, posizioni entrambe dotate di idoneo identificativo fiscale; nonché progressivo di invio e numero di trasmissione. La nuova normativa entrerà in vigore per i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli enti nazionali di assistenza e previdenza sociale decorsi dodici mesi dall'adozione del regolamento ministeriale; entro ventiquattro mesi per le altre amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT, ad esclusione delle amministrazioni locali per le quali un termine di rispetto non è ancora stato stabilito, essendo primariamente necessario il raggiungimento dell'intesa all'interno della Conferenza Unificata.

Data: 22/11/2012 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi